Il Comune adotta il "Catasto degli Incendi Boschivi": tutti i divieti nelle zone percorse dal fuoco

L'avviso gio 01 giugno 2023
Attualità di La Redazione
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incendio termoli ©n.c.
incendio termoli ©n.c.

TERMOLI. L'amministrazione comunale ha adottato il Catasto degli Incendi Boschivi 2022.

Adottata anche la “Relazione tecnica” coi relativi allegati contenenti l’elenco delle particelle catastali interessate degli eventi incendiari.

Ora è stato pubblicato l'avviso che: dalla data odierna e per 30 giorni consecutivi.

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione.

«Si ricorda che, che la Legge quadro, all’art.10 comma 1, stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio: per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto; • per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Nelle sole zone boscate percorse dall’incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia; per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente (…); Si precisa, che le zone boscate e i pascoli ricadenti nelle aree percorse dal fuoco inserite nell' elenco catastale delle aree incendiate sono sottoposte ai vincoli di cui all' art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, ad eccezione delle zone inserite nel Piano Regolatore Generale vigente in data precedente gli incendi, per le quali si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che testualmente recitano: “Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”. Per cui, tutte le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, inserite nell' elenco catastale delle aree incendiate e ricadenti all'interno del Prg vigente in data precedente l'incendio, non sono assoggettate al predetto vincolo».

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