Post sisma 2018, stanziati quattro milioni di euro per ricostruire chiese e luoghi di culto

In fede mar 13 febbraio 2024
Attualità di La Redazione
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Post sisma 2018, stanziati quattro milioni di euro per ricostruire chiese e luoghi di culto ©termolionline.it
Post sisma 2018, stanziati quattro milioni di euro per ricostruire chiese e luoghi di culto ©termolionline.it

CAMPOBASSO. Riparte di slancio la ricostruzione post sisma del 2018, stamani il Governatore e da poco commissario straordinario ha incontrato sindaci e rappresentanti delle diocesi di di Termoli-Larino e Trivento.

Un incontro servito per illustrare i contenuti del decreto numero uno emanato dalla struttura commissariale nel 2024, proprio per la riparazione dei luoghi di culto.

«Oggi è stata emanata l’ordinanza 1/2024 del Commissario alla ricostruzione Francesco Roberti, la Chiesa di San Giorgio Martire a Montecilfone ha ottenuto un finanziamento di 750mila euro finalizzato alla riapertura della nostra unica chiesa. Il nostro Comune darà il massimo supporto per concludere in breve l’intervento. Questo testimonia l’amicizia e il rapporto tra Regione e sindaci», ha commentato il primo cittadino di Montecilfone, Giorgio Manes. Copione analogo sulla vicina Acquaviva Collecroce.

«Grazie all'ordinanza del commissario del sisma 2018 Francesco Roberti, la chiesa di Santa Maria Ester di Acquaviva Collecroce ha ottenuto un finanziamento di 1.050.000 euro finalizzato alla sua definitiva riapertura. Il comune farà da supporto augurandoci che presto, la nostra comunità potrà recuperare la serenità che merita», la chiosa del sindaco di Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio.

Primo stralcio del piano e quadro degli interventi

1. È approvato il primo stralcio del piano ed il quadro degli interventi per il ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 16 agosto 2018, verificatosi nei Comuni della provincia di Campobasso, di cui all' allegato 1.

2. Gli interventi di cui di cui all’allegato 1 alla presente Ordinanza rivestono importanza prioritaria ai fini della ricostruzione, attesa l’esigenza di assicurare il ripristino in sicurezza delle attività ecclesiastiche e sociali nelle aree terremotate, per larga parte prive della fruibilità degli edifici di culto che rappresentano, specie nei centri più piccoli, principali e talora unici punti di aggregazione della popolazione, tutelando al contempo l’integrità dei beni culturali ed evitando ch’essi subiscano ulteriori danni.

3. La progettazione deve prevedere interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico finalizzati ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture e comunque, nel caso di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso giusta quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019.

Articolo 2

Attività di progettazione ed indagini preliminari

1. Le Diocesi, soggetti attuatori di cui all’art. 14 del D.L. n. 32/2019, per ciascun intervento indicato nell’Allegato 1, individuano il Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvedono ad individuare i professionisti ai quali affidare l’incarico per lo svolgimento dell’attività di progettazione, così come indicato dall’art. 17, comma 5, del D.L. n. 32/2019, nel rispetto, ai fini delle procedure di affidamento, di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare dagli artt. 132 e ss. del medesimo, nonché dagli artt. 12 e ss. dell’Allegato II.18 allo stesso D.Lgs. 36/2023.

2. Nell’ipotesi di conferimento mediante procedura negoziata, il termine per l’individuazione del professionista è fissato in quarantacinque giorni utili e consecutivi.

3. Il progetto, redatto secondo quanto previsto dagli artt. 12 e ss. dell’Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, è trasmesso al Commissario Straordinario nei novanta giorni successivi al conferimento dell’incarico, completo di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa nonché della documentazione riguardante le procedure di affidamento degli incarichi.

4. Trattandosi di interventi di recupero di edifici adibiti al culto, vincolati come beni culturali e di interesse storico – artistico, gli incarichi di progettazione, previa attestazione della indisponibilità di personale interno avente le necessarie professionalità, dovranno essere affidati a professionisti in possesso di idoneo titolo di studio per interventi nel settore dei Beni Culturali che abbiano i requisiti di cui al D.Lgs. 36/2023 e con le modalità ivi previste.

5. Nell’affidamento degli incarichi, i soggetti attuatori assicurano che l’individuazione dei professionisti affidatari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza tramite le procedure indicate nel comma 5 dell’art. 17 del D.L. n. 32/2019, nonché nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 36/2023.

6. In aggiunta all’affidamento degli incarichi di progettazione, le Diocesi, quali soggetti attuatori, possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara per gli affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.

7. Nella determina a contrarre, i soggetti attuatori, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire e dandone comunicazione al Commissario straordinario, possono motivatamente stabilire i termini massimi superiori a quelli indicati ai precedenti commi 2 e 3.

8. Ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.L. 32/2019 il numero massimo degli incarichi che ciascuno dei soggetti indicati nel precedente comma può assumere contemporaneamente è di due tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi.

9. Per tutte le attività tecniche poste in essere sulla base della presente ordinanza, ad esclusione delle indagini e delle prestazioni specialistiche, il limite complessivo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche è stabilito nella misura del 12,50% per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro e del 7,5% per importi superiori a 2.000.000 di euro al netto di IVA e contributi previdenziali.

10. Per le indagini necessarie e le prestazioni specialistiche, è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale. 11. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.

Articolo 3

Approvazione dei progetti e concessione del contributo

1. Il Commissario, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del D.L. 32/2019, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, approva i progetti e adotta il provvedimento di concessione del contributo, e dispone che il soggetto attuatore, o l’eventuale soggetto qualificato a procedere all’affidamento, dia avvio alla procedura d’appalto volta all’affidamento dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

2. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alle procedure di appalto di cui al punto che precede, devono essere iscritti, previa presentazione della relativa domanda nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 16 D.L. n. 32/2019, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 189/2016. Ai contratti, subappalti e nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 subcontratti si applicano le disposizioni in materia di tracciamento previste dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., così come disciplinato nel comma 13, dell’art. 30 sopra citato.

3. Con cadenza trimestrale, i soggetti attuatori, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 1, provvedono a comunicare al Commissario Straordinario le procedure di appalto già aggiudicate e quelle in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseriti nell'allegato 1 alla presente ordinanza.

4. Il Commissario resta estraneo da qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra gli Enti proprietari, soggetti attuatori, i professionisti e gli operatori economici.

1. Il contributo, determinato sulla base del quadro economico del progetto approvato, viene disposto con decreto di concessione in favore della Diocesi che, in qualità di soggetto attuatore, oltre ad assicurare il principio della tracciabilità finanziaria, dovrà rendicontare con cadenza trimestrale tutte le spese effettuate a valere sul contributo concesso.

2. Le somme verranno erogate in favore del Soggetto attuatore secondo le seguenti modalità: - Per il 6% all’atto della consegna dei servizi di progettazione; - Per il 30% all’atto di stipula del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori; - Per la parte ulteriore, su presentazione dei S.A.L., ciascuno per un importo totale non inferiore al 40%; - per il residuo saldo del 10%, a seguito della certificazione della regolare esecuzione (o del collaudo) dei lavori e dell’approvazione della contabilità finale.

3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta dell’intervento rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale può autorizzarne l’utilizzo anche per eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico dello stesso.

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