Fabbricato da destinare a case vacanza, il Tar dà ragione ai privati

Lungomare Nord mer 14 novembre 2018
Attualità di La Redazione
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Il Tar Molise ©web
Il Tar Molise ©web

TERMOLI. Non si lima il contenzioso urbanistico al Comune di Termoli. Ad avere ragione al Tar Molise, la società che ha impugnato un provvedimento dell’agosto 2017, con cui si fermava l’istanza di un cambio di destinazione d’uso a carattere turistico-ricettivo sul lungomare Nord. Nel casus belli, 12 mini appartamenti erano pronti a fare la loro comparsa sulla costa e a breve potrebbero iniziare le procedure per la loro realizzazione.

Il Tar Molise ha annullato il diniego alla Scia presentata dalla ricorrente volta al parziale mutamento di destinazione d'uso del suo edificio. In data 24 luglio 2017 la società aveva infatti presentato al Comune di Termoli una Scia con la quale prevedeva di mutare la destinazione d'uso di parte del fabbricato da alberghiero a residenziale, realizzando 12 mini-appartamenti, di cui 6 al primo piano primo 6 al secondo, ma sulla stessa era arrivato lo stop del Comune, il quale aveva rilevato che: “il vincolo imposto al momento del rilascio del titolo edilizio, consistente nel mantenimento della destinazione ad uso ricettivo del fabbricato per la durata di anni dieci dalla data del certificato di agibilità, doveva ritenersi tutt’ora pienamente efficace ed operante con riferimento al primo e secondo piano atteso che i lavori non risultavano ivi completati e che, per tale ragione, il certificato di agibilità non era stato ancora rilasciato”. La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento “deducendone l’illegittimità perché emesso oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 23 D.p.r. n. 380/01 e per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge Regionale n. 30/2009 a mente della quale sarebbe sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati costruiti in virtù di un valido titolo edilizio purché tra le destinazioni residenziali, direzionali, ricettive e commerciali”. Questa in sintesi la vicenda. Secondo i giudici del Tar il ricorso principale è fondato e merita accoglimento.

«Il provvedimento di inibizione della Scia – si legge nella sentenza - presentata dalla ricorrente in data 24.07.2017, risulta emesso soltanto in data 25.08.2017 e quindi in violazione del termine di 30 giorni previsto dall’art 23 del D.p.r. n. 380/01; il provvedimento n. 35335/17, quindi, è tardivo e per tale assorbente ragione deve essere annullato». Anche sull’illegittimità del cambio di destinazione d’uso il collegio dei giudici ritiene di dover condividere l’assunto di parte ricorrente e rilevare che la concessione edilizia n. 14/2001 debba intendersi come rilasciata non in deroga ordinaria bensì in base alla legge regionale n. 14/98. «L’azione del Comune di Termoli risulta partire da un presupposto errato ovvero che l’edificio di cui è causa sarebbe stato realizzato in regime di deroga ordinaria: l’edificio deve, invece, intendersi realizzato in applicazione della legge n. 14/98. Deve, pertanto, ritenersi consentito il mutamento di destinazione d'uso in residenziale, proprio per favorire il completamento degli edifici voluto dal legislatore regionale, e ciò anche in deroga al vincolo alberghiero a qualsiasi titolo imposto. In conclusione, e per quanto rilevato, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

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