«Tre elementi per annullare la gara sul Tunnel»

L'opinione mer 12 giugno 2019
Attualità di Pino D'Erminio
4min
Il progetto del Tunnel ©Termoli2020.it
Il progetto del Tunnel ©Termoli2020.it

TERMOLI. Dopo la sentenza 209/2019 con cui il Tar di Campobasso ha azzerato la variante urbanistica e la conferenza di servizi decisoria relative alla finanza di progetto per la realizzazione di un tunnel stradale, tra il porto ed il Lido Anna, e di un complesso edilizio polifunzionale di 115.500 metri cubi, sulle aree del Piano di Sant’Antonio e del Pozzo Dolce; dopo la sentenza – dicevo – l’avvocato incaricato dall’amministrazione Sbrocca ha dichiarato che essa «conferma, suffraga e valorizza il dato che il project financing ha un aggiudicatario». In realtà il Tar ha respinto i “motivi aggiunti” relativi alla procedura di gara senza entrare nel merito, in quanto si tratta di materia estranea al motivo del ricorso, che invece verte sulla variante urbanistica, che voleva trasformare la destinazione delle aree interessate da verde pubblico ad “ambito di riqualificazione”.

La procedura di gara e le aggiudicazioni possono invece ben essere annullate in autotutela dalla nuova amministrazione Roberti, per tre ragioni.

I RAGIONE – Il 7 settembre 2015, con la delibera n. 478, la giunta regionale (Frattura) ha approvato la «realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce, per un valore complessivo di € 14.967.400, di cui euro 5.000.000 a valere sulle risorse del FSC (Fondo sviluppo e coesione – ndr) 2007/2013 […].» Il 5 novembre 2015 la giunta comunale (Sbrocca), con la delibera n. 291: 1°) dichiara di pubblico interesse la proposta di project financing della De Francesco Costruzioni sas, che è anche l’unica pervenuta; 2°) incarica gli uffici tecnici comunali competenti di indire la gara sulla base della proposta del Promotore. C’è però un “dettaglio” che non torna e non potrà mai tornare: il progetto approvato dal Comune e che sarà messo a gara non è quello approvato dalla Regione, in quanto ai parcheggi si sono aggiunti gli appartamenti, le aree commerciali, un ristorante ed un auditorium con 488 posti (successivamente diventato teatro con 784 poltrone). Naturalmente, cresce anche il valore complessivo dell’investimento, che sale a 19 milioni tondi (poi diventati quasi 20), di cui 15.414.000 euro per lavori (inclusi gli oneri per la sicurezza) ed i restanti 3.586.000 euro per la progettazione, le prospezioni, la conduzione dei lavori e l’IVA.

L’incongruenza salta fuori quando ad ottobre 2018 il IV Dipartimento della Regione sollecita al Comune di Termoli l’invio dei documenti necessari al completamento dell’istruttoria relativa al riconoscimento dei 5 milioni del FSC, documenti peraltro già richiesti senza esito a dicembre del 2015. Come risulta dal CIG (codice indizione gara), attribuito dall’ANAC il 1° dicembre 2015, e dall’estratto di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 146 (Serie Speciale V) dell’11 dicembre 2015, all’epoca il Comune indicò un importo lavori di 15.414.000 euro, inconciliabile con i 14.967.400 euro di valore complessivo approvati dalla Regione. Nel tentativo di superare la difficoltà, il 6 novembre 2018 il RUP (responsabile unico del progetto) ha scritto all’ANAC che «in fase di erogazione del finanziamento, la Regione stessa ha rilevato l’incongruenza suddetta ed ha richiesto a questa amministrazione di provvedere a portare l’importo del CIG a € 14.967.400, pena l’impossibilità di erogazione del finanziamento in argomento, per incongruenza fra l’importo del CIG e l’importo indicato nella scheda PAR Molise.»

Prescindendo da qualche “astuzia” lessicale (sembra che la richiesta di “aggiustare” l’importo lavori parta dalla Regione e non si precisa che l’importo di 14.967.400 euro indica in valore complessivo dell’opera approvato dalla Regione, non il solo costo dei lavori), all’ANAC devono essere rimasti piuttosto stupiti nel ricevere proprio loro una richiesta di “accomodamento” di una pratica. La conseguenza di tutto ciò è che il “nostro” project financing non può ottenere gli attesi 5 milioni di finanziamento pubblico.

II RAGIONE – Secondo il progetto andato a gara, il tunnel nel tratto dal porto alla fine di Via Roma doveva essere costruito in sotterranea (“galleria naturale”) ed essere alto 7,40 metri, dalla sede stradale all’intradosso. Il progetto di tunnel successivamente approdato alla conferenza di servizi decisoria prevedeva invece la costruzione a cielo aperto (“galleria artificiale”), scavando una trincea profonda fino a 16 metri e larga almeno 12, ed un’altezza della galleria ridotta a 5,50 metri. Come si fa a vincere un appalto con un progetto e poi portarne uno radicalmente diverso in conferenza di servizi decisoria?

III RAGIONE – I progetti della portata di quello di cui trattiamo devono per legge andare a gara accompagnati da un PEF (piano economico finanziario), “asseverato” (certificato) da una società abilitata.

Orbene, la tabella di sintesi - allegata alla lettera di asseverazione della Grant Thornton del 28 settembre 2015 - riporta valori diversi da quelli della tabella di sintesi allegata alle relazioni generali di progetto del settembre 2015 (pag. 40), del febbraio 2016 (pag. 41) e del luglio 2017 (pag. 58) e si tratta di differenze sostanziali. Gli stalli esterni in gestione da 750 diventano 368; i ricavi di gestione decrescono del 17%; i costi si riducono del 26%; l’ipotesi inflazionistica sale dall’1% all’1,5%; il capitale proprio investito dall’impresa sale da 4,3 milioni a 5,2 milioni. In sostanza, il promotore della finanza di progetto ha allegato un Pef che ha poco da spartire con il progetto andato a gara.

Riepilogando: il progetto approvato dalla Regione è stato scambiato con un altro; il progetto di tunnel andato a gara è stato scambiato con un altro; il PEF asseverato è stato scambiato con un altro. Mi sembra che ce ne sia abbastanza per annullare la gara e cambiare musica.

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