Test antidroga ai consiglieri regionali, Camera penale di Larino in audizione

Pareri mer 17 luglio 2019
Attualità di La Redazione
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La Camera penale di Larino ©Termolionline.it
La Camera penale di Larino ©Termolionline.it

LARINO. La Camera Penale di Larino, organizzazione che annovera, nel basso Molise, gli Avvocati penalisti aderenti alla Unione delle camere Penali Italiane, raccogliendo l’invito rivolto dal Consigliere regionale Andrea Di Lucente, Presidente della prima commissione regionale permanente, ha partecipato alla seduta di audizione indetta presso la sala consiliare regionale, per esporre le proprie valutazioni in merito alla proposta di legge regionale, che vede come primo firmatario e proponente il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, in materia di test antidroga casuali e periodici per consiglieri e assessori regionali.

All'incontro hanno partecipato, oltre al presidente della Camera Penale di Larino, il penalista termolese Roberto D' Aloisio, anche i componenti del direttivo, avvocati Luigi Iavasile e Donato Saltarelli nonché il segretario della Camera Penale di Campobasso, Nicolino Cristofaro, professionisti, questi, che hanno formulato le loro osservazioni, anche depositando ampia documentazione giuridica, rimarcando, importanza della normativa proposta, non senza evidenziare le criticità rispetto alla Costituzione e alla norme sovranazionali in vigore, auspicando e proponendo le migliori soluzioni legali possibili. Notevole interesse hanno detestato gli interventi e i quesiti posti dai consiglieri regionali Greco , Fanelli e Tedeschi e l'intervento finale del consigliere Scarabeo primo promotore della proposta di legge.

«Un’iniziativa- ha riferito il presidente D'Aloisio – accolta dalla Camera Penale Circondariale di Larino con grande interesse per la delicatezza del tema affrontato, che rientra tra quelli "eticamente sensibili", e per l'importanza riconducono, come rappresentante della Camera penale territoriale, e come cittadino alla collaborazione con le istituzioni. È convinzione condivisa, infatti, che compito degli studiosi e operatori del diritto non sia soltanto commentare i provvedimenti una volta approvati, ma anche provare ad impostare e alimentare un canale comunicativo con il legislatore, che consenta di contribuire al dibattito nel momento genetico del provvedimento legislativo stesso. Il fatto di poter registrare, nel legislatore regionale del Molise la volontà di ascoltare e, nel caso, di tenere in debito conto gli sforzi dialettici propositivi degli interlocutori è per noi motivo di apprezzamento sia come avvocati penalisti operanti nel circondario molisano sia come cittadini di questa regione. «Un’iniziativa- ha riferito il presidente D' Aloisio – accolta con grande interesse per la delicatezza del tema affrontato, che rientra tra quelli eticamente sensibili e per l'importanza riconducono, come rappresentante della Camera penale territoriale, e come cittadino alla collaborazione con le istituzioni.

Questi, nel dettaglio, i profili di criticità portati allo scoperto durante la seduta:In primis l’articolo 2, che prevede l'obbligatorietà, a carico dei consiglieri regionali, di esami tossicologici atti a verificare l'uso di sostanze stupefacenti attraverso una visita medica, prima dell'inizio di ogni legislatura per i Consiglieri regionali eletti e, prima del decreto di nomina, per gli Assessori regionali, o presso idonea struttura sanitaria durante la legislatura stessa.

«Sembra configurarsi – ha aggiunto D’Aloisio – come un intervento suscettibile di apparire o risultare lesivo del diritto di riservatezza atteso che l'assumere o meno sostanze stupefacenti rappresenta senza ombra di dubbio un dato sensibile che non può essere acquisito e trattato pubblicamente senza il consenso del titolare di siffatto dato. L'acquisizione e la pubblicazione di siffatte informazioni, di conseguenza, senza il consenso dell'avente diritto, si pone in una si pone in una situazione di possibile contrasto con il diritto di ciascun individuo ad essere garantito nella propria riservatezza». Del resto, anche voler inserire una norma in base alla quale verrebbe prevista la possibilità di divulgare i nominativi di chi non si è voluto sottoporre a questo trattamento, va considerato che un ipotesi normativa di questo tenore non cambierebbe la sostanza delle cose, in quanto, operando in tal guisa, si insinuerebbe il sospetto che coloro che non si sono voluti sottoporre a questo trattamento, siano dediti all’uso di sostanza stupefacenti. Ulteriori profili di criticità costituzionale si rilevano nel caso in cui risulti che il consigliere regionale sia dedito all'uso di sostanze stupefacenti. Il testo licenziato infatti prevede: a) decadenza immediatadalla sua carica e dalle sue funzioni e contestuale perdita dei suoi emolumenti; b) impossibilità di ricandidarsi negli organi legislativi e consiliari locali, regionali, statali ed europei per almeno un periodo di 5 anni; c) possibilità di successiva ricandidatura solo al previo superamento di almeno tre testtossicologici a distanza di almeno un anno l'uno dall'altro nonché che ciascun test dia esito negativo. «Orbene, quanto al punto a) Non possono tacersi dubbi in ordine al carattere eccessivo o comunque poco proporzionato della misura.

Potrebbe infatti apparire irragionevole in quanto sarebbe sufficiente, per determinare la decadenza, il mero accertamento di aver assunto sostanze psicotrope senza distinguere se si sia trattato di un utilizzi occasionale o vi sia stato invece un uso protratto nel tempo di droghe che, in quanto tale, possa per davvero minare la necessaria lucidità che deve contraddistinguere colui il quale ricopre una pubblica funzione. Per quanto inerisce il punto b), non si possono nascondere rischi relativi a eventuali profili incostituzionalità della norma che, per un verso, andrebbe a privare del diritto di elettorato. Alle medesime conclusioni si deve pervenire per l'ipotesi c) ossia la previsione normativa secondo la quale, in caso di esito positivo al test antidroga, sarebbe preclusa la possibilità di ricandidarsi salvo il previo superamento di almeno tre test tossicologici a distanza di almeno un anno l'uno dall'altro e sempreché da ciascun test risulti esito negativo stante il fatto che pure tale regola sembra porsi in contrasto con il diritto di elettorato passivo».

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