Roberti dichiara guerra a vandali e incivili

L'ordinanza mar 13 agosto 2019
Attualità di La Redazione
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Vandali in piazza Sant'Antonio, ecco come hanno ridotto una delle fioriere ©Termolionline.it
Vandali in piazza Sant'Antonio, ecco come hanno ridotto una delle fioriere ©Termolionline.it

TERMOLI. Gli ultimi episodi hanno evidentemente colmato il vaso della pazienza e allora il sindaco Francesco Roberti ha emanato oggi una ordinanza contro il vandalismo e gli atteggiamenti incivili, provvedimento finalizzato alla tutela e al miglioramento del decoro urbano.

«La tutela e il miglioramento del decoro urbano (integrità e pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, delle aiuole e/o aree verdi comunali, elementi di arredo urbano, edifici pubblici e privati, giardini, parchi e spazi destinati al verde, monumenti e fontane ed in generale ogni elemento del patrimonio monumentale comunale), rappresenta un obiettivo programmatico cui l’amministrazione comunale di Termoli intende dare una importanza prioritaria; il raggiungimento di tale obiettivo strategico rende necessario intraprendere un’azione di forte contrasto di ogni fenomeno di degrado ambientale connesso all’abbandono di rifiuti in genere, all’imbrattamento delle strade e dei luoghi pubblici, al danneggiamento del patrimonio arboreo e floreale cittadino e di ogni altro comportamento tale da determinare lo scadimento della qualità urbana, a uno stato di degrado degli spazi e delle aree pubbliche, ad una limitazione delle fruibilità delle stesse con riflessi negativi sulla percezione da parte dei cittadini della sicurezza e dell’ordinata convivenza. Considerato che continuano ad essere perpetrati sul territorio comunale atti e situazioni di: vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete e all’ordine pubblico; danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; intralcio alla pubblica viabilità; alterazione del decoro urbano e del verde cittadino.

Evidenziato che i predetti atti vengono compiuti con la violenta e voluta rottura, sulle pubbliche vie ed aree verdi comunali destinate anche al gioco dei bambini, di bottiglie e boccali contenenti alcolici, superalcolici e bevande similari; il “bivacco”, l’assembramento e la sosta prolungata in spazi pubblici e privati, nonché presso edifici pubblici (piazze, parcheggi, cortili, scalinate di questo municipio, area castello, borgo antico, scuole, giardini, aiuole); il gioco o l’utilizzo di attrezzi da gioco che possono arrecare danno a persone e cose; il parcheggio di auto e motoveicoli all’interno delle aiuole e delle aree verdi che ne provocano la distruzione del manto erboso, dei cordoli perimetrali nonché delle reti sottotraccia degli impianti elettrici per la pubblica illuminazione e di irrigazione; il soddisfo delle necessità fisiologiche degli avventori nelle arre e spazi pubblici; l’occupazione in qualsiasi modo dei cigli stradali, dei fossi, delle cunette incluso l’apposizione di tabelloni o cartellonistica di vario genere, senza l’acquisizione della autorizzazione e/o nulla osta dal competente ufficio; la possibilità che il detentore e/o affidatario di un animale d’affezione autorizzi lo stesso ad imbrattare viali, giardini, parchi, ingressi condominiali, lampioni senza che questi non vi ponga rimedio nell’immediatezza.

Preso atto che l’attuazione degli atti e dei comportamenti di cui sopra si configurano quali potenziali attività in grado di arrecare danno grave alle persone, al patrimonio pubblico e privato, al verde pubblico determinando finanche la non fruibilità e lo scadimento della qualità urbana;

Vista l’Ordinanza n.132 del 08.05.2013 avente ad oggetto.” Cani in città, sicurezza e decoro urbano”;

Vista l’Ordinanza n.121 del 04.06.2018 avente ad oggetto “Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande – disposizioni per la tutela del decoro urbano”

Visto l’art. 16 della legge 689/1981 che stabilisce :“Le sanzioni amministrative - pagamento in misura ridotta” così come successivamente modificata ed integrata;

Visto l’art.2 lett. b) del Decreto del 05.08.2008 del Ministero dell’Interno – Incolumità pubblica e sicurezza Urbana - Definizioni e ambiti di applicazione nella parte relativa ai provvedimenti del Sindaco per prevenire e contrastare : “le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana in cui si verificano comportamenti, quali il danneggiamento al patrimonio pubblico/privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana”;

Ritenuto di dovere adottare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado sopra descritti; per tutto quanto sopra premesso e considerato,

ORDINA

ferme restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative prescritte dalla normativa vigente

IL DIVIETO

su tutto il territorio comunale di:

1.danneggiare, deturpare, imbrattare il suolo pubblico, ogni tipologia di segnaletica, asportare fiori, bulbi e terriccio in questo contenuti, gli arredi, i manufatti presenti all’interno delle aree verdi, distruggere o provocare danni alle attrezzature ludiche presenti all’interno delle aree giochi destinate ai bambini, inquinare il terreno alla base delle essenze arboree o arbustive (alberi e siepi) anche con acque saponate residue da lavaggio pavimenti, sversare nelle caditoie destinate al deflusso delle acque piovane, ogni altro tipo di liquidi residuo di lavaggi e/o altra attività pubblica o privata e di tutte le altre sostanze potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica;

2.utilizzare, sostare, introdurre qualsiasi autoveicolo all’interno delle aree verdi, giardini, parchi, aiuole, isole spartitraffico che provocano il danneggiamento del verde, delle essenze arboree e/o arbustive presenti, degli arredi e di ogni altra attrezzatura e impianti d’irrigazione presenti, nonché di tutte quelle condotte per le quali il trasgressore è tenuto al rimborso dei danni cagionati all’Ente;

3.soddisfare le proprie necessità fisiologiche nelle aree e spazi pubblici.

SI DISPONE

altresì, ai proprietari e/o gestori di tutte le attività commerciali, in particolare quelle destinate alla vendita di prodotti alimentari (Bar, Alimentari, Gelaterie, Pasticcerie, a titolo semplificativo), che si adoperino alla pulizia giornaliera (spazzamento e lavaggio con il solo utilizzo di acqua) a propria cura e spese, delle aree immediatamente prossime alla propria attività.

La violazione prevista dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 70 a € 420.

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