Momentive, Codacons dà ancora battaglia in Consiglio di Stato

Udienze ven 20 settembre 2019
Attualità di La Redazione
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Stabilimento Momentive ©Termolionline.it
Stabilimento Momentive ©Termolionline.it

TERMOLI. I riflettori sono piuttosto fiochi, ma va avanti il ricorso amministrativo presentato nel 2016 dal Codacons e dal Codacons Molise contro l’ampliamento della Momentive a Termoli. Una presa di posizione che creò tensione sul territorio e indusse l’azienda multinazionale chimica a delocalizzare la produzione prevista in Germania. Codacons difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Giuseppe Ruta contro la Regione Molise e il Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, il Comune di Termoli, la Provincia di Campobasso, l’Arpa Molise, l’Asrem, l’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, il Consorzio Nucleo Industriale di Termoli, non costituiti in giudizio; nei confronti della Momentive Performance Materials Specialities s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Pinto e Sara Miglioli, con domicilio eletto presso lo studio di Osborn & Clark in Roma, piazza d’Ara Coeli, n. 1; per la riforma della sentenza del Tar per il Molise n. 491 del 2015.

L’ultima udienza si è avuta il 4 luglio scorso. Il Tar Molise, con sentenza n. 491 del 2015, ha in parte dichiarato improcedibile, laddove è stato domandato l’annullamento della determinazione del Settore attività produttive del Comune di Termoli n. 268 del 13 marzo 2015, ed in parte ha respinto, con riferimento agli altri provvedimenti impugnati, il ricorso n. 111 del 2015, proposto dal Codacons avverso gli atti con cui le amministrazioni competenti hanno consentito l’ampliamento, per un’area di 0.6 ettari, dello stabilimento chimico della Momentive Performance Materials Specialities (di seguito anche Mpms o Momentive), mediante la realizzazione di una nuova unità produttiva, realizzando nuove unità di processo, adiacente a quelle esistenti, per la produzione del Silano Organo Funzionale NXT, destinato agli pneumatici.

Il Codacons, nel ribadire che il progettato ampliamento sarebbe gravemente pericoloso per plurimi profili, ha proposto il presente appello, articolando le seguenti censure: sarebbe stato violato l’art. 2, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 128 del 2010 nella parte in cui precisa che “del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell’autorità competente”, sia sul presupposto della mancata pubblicazione sul sito web della Regione sia, comunque, sul presupposto della mancata pubblicazione della complessa documentazione elaborata ed acquisita, con particolare riferimento alle integrazioni presentate da Momentive con note del 9 luglio 2013 e del settembre 2013; l’attribuzione all’Arpa Molise dei compiti istruttori in materia di Via contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, della l.r. Molise n. 21 del 2000; la predetta scelta organizzativa, demandando la verificazione Via ad un ente esterno alla Regione e privo di rappresentanza sia politica sia istituzionale, avrebbe comportato, di fatto, l’esclusione da tale complessa procedura di quei soggetti rappresentativi (Assessorato e Comuni interessati), la cui partecipazione è invece prevista dagli artt. 2 e 5 della l.r. n. 21 del 2000; la stessa Arpa avrebbe evidenziato che tra i Comuni più prossimi all’impianto vi sarebbe quello di Portocannone, che non risulterebbe consultato; la documentazione tecnico-istruttoria oggetto di valutazione e le risultanze cui risulta pervenuta non conterrebbero il minimo accenno alla presenza in loco della centrale Turbogas a ciclo combinato (Energia spa – Cir), pur nella evidente pericolosità della stessa in quanto funzionante attraverso l’utilizzo di consistenti quantitativi di gas ovvero mediante l’apporto di materiale altamente infiammabile ed oggettivamente suscettibile di rischio di esplosione: la carenza di istruttoria sarebbe anche confermata dal fatto che nella stessa relazione Arpa, pur citandosi le principali industrie presenti nell’area del consorzio, non si farebbe cenno alla centrale Turbogas; il parere sanitario, anch’esso impugnato ed assunto a presupposto della VIA, sarebbe stato emesso favorevolmente, nonostante la consapevolezza della carenza o inattualità di dati necessari a garantire la salute della popolazione residente, violando il fondamentale principio di precauzione; il sito individuato per la realizzazione dell’impianto, posto a pochi metri dal fiume Biferno, avrebbe natura rischiosa e alluvionale e la soluzione progettuale prescelta, che prevede l’innalzamento della quota altimetrica del sito ad un livello superiore a quello ritenuto critico dall’Autorità di Bacino, sarebbe inadeguata ai fini della soluzione del rischio esondazione; la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 776 del 19 giugno 2006, avrebbe imposto anche per gli interventi edilizi da effettuarsi nei territori dei Comuni a bassa sismicità, incluso il Comune di Termoli, l’obbligo di predisporre ed acquisire il progetto strutturale e sismico; una verifica sismica, inoltre, sarebbe stata necessaria non soltanto con riferimento alle componenti strutturali, ma anche con riguardo agli impianti ovvero al ciclo produttivo in questione, ovvero all’impiantistica, stante l’elevata pericolosità delle sostanze trattate e degli inquinanti prodotti; nel caso di specie, pur dovendosi realizzare l’impianto in zona sismica, non vi sarebbe alcuna traccia dei “calcoli preliminari delle strutture”, né degli studi e delle indagini occorrenti, necessari ad una compiuta valutazione di impatto ambientale; l’ampliamento dell’impianto sarebbe stato realizzato con inversione dell’ordine logico autorizzativo, ovvero “al buio” rispetto a dati, quali quelli relativi alla qualità dell’aria ovvero dell’impatto epidemiologico, che avrebbero dovuto costituire l’indefettibile presupposto di ogni possibile istruttoria finalizzata ad affermare la compatibilità delle emissioni prodotte dall’ampliamento dell’impianto con i livelli di inquinamento presenti nella zona in esame, tanto più alla luce dell’effetto ‘cumulo’ dispiegato unitamente alle altre industrie chimiche presenti, alla centrale a biomassa ed alla centrale turbogas tutte poste a distanza di poche centinaia di metri.

L’Avvocatura generale dello Stato e la contro-interessata Momentive hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto del ricorso. Il Codacons ha articolato specifica istanza istruttoria e, unitamente alla contro-interessata, ha depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie difese.

La Sezione, con l’ordinanza 26 aprile 2018, n. 2505, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., individuando quale organismo che deve provvedervi il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nella persona del responsabile pro tempore, il quale, personalmente o attraverso delega a professore ordinario esperto in materia di diritto e legislazione ambientale, avrebbe dovuto provvedere ad accertare: a) se la documentazione integrativa trasmessa da Momentive alla Regione Molise successivamente al progetto originario già oggetto di pubblicazione abbia apportato o meno modifiche sostanziali al detto progetto originario; b) se l’istruttoria condotta nel corso del procedimento (in particolare, la valutazione di impatto ambientale) dall’Arpa Molise, su delega della Regione Molise, o eventualmente da altra Autorità, abbia esaustivamente riguardato, ove dal verificatore ritenuto indispensabile ai fini delle autorizzazioni contestate, anche: la presenza nelle vicinanze dello stabilimento chimico oggetto di ampliamento di una centrale a ciclo combinato Turbogas o di altre industrie chimiche; il grado di inquinamento dell’area; i rischi di esondazione del fiume Biferno; la complessiva tenuta sismica dell’impianto nei suoi vari elementi. Il Collegio ritiene necessario, ai fini di una compiuta ed esaustiva delibazione della delicata fattispecie, che l’Arpa Molise fornisca dettagliati e documentati chiarimenti in relazione all’istruttoria da essa condotta sulla presenza nelle vicinanze dello stabilimento chimico oggetto di ampliamento di una centrale a ciclo combinato Turbogas e di una Centrale a Biomassa, di cui non è dato espressamente conto, e sulla tenuta sismica dell’impianto nei suoi vari elementi, le cui verifiche sembrano essere state di fatto demandate ad una fase successiva a quella della procedura di Via. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (R.G. n. 3094 del 2016), riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, dispone che l’Arpa Molise depositi i chiarimenti di cui in motivazione entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza. Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 23 gennaio 2020.

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