Frana sul costone di Rio Vivo, revocata l'ordinanza

la revoca sab 21 settembre 2019
Attualità di La Redazione
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Frana del costone di rio vivo, revocata l'ordinanza ©Termolionline.it
Frana del costone di rio vivo, revocata l'ordinanza ©Termolionline.it

TERMOLI. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha revocato l’ordinanza emessa dal suo predecessore Angelo Sbrocca sul costone di Rio Vivo, in corrispondenza dell’immobile privato di cui ai numeri civici 270-272-274-276 di via Rio Vivo, dove si sono verificati nel tempo smottamenti di terreno provenienti dal retrostante costone in arenaria. Un provvedimento necessario, dovuto all’ordinanza del Tar Molise che ha accolto il ricorso presentato da alcuni dei privati interessati.

Il 5 marzo 2018 diversi quantitativi di terreno distaccatisi dal costone hanno invaso il cortile interno arrivando a lambire i muri perimetrali dell’edificio identificato dai civici n. 270-272-274-276 di via Rio Vivo; trattandosi di aree private, l’ordinanza sindacale n. 53 del 27.03.2018 ha disposto che il proprietario della parte sommitale della scarpata in argomento procedesse definitivamente alla messa in sicurezza del costone soggetto a smottamento preavvertendo che, in caso di inottemperanza, l’ente avrebbe effettuato in via sostitutiva l’intervento ordinato; nel mese di gennaio 2019 sul tratto di costone in questione si è verificato un altro smottamento di terreno e, come e già avvenuto in passato, il Comune di Termoli ha provveduto ad effettuare un intervento sostitutivo di messa in sicurezza dell’area, per soli fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Dopo l’ultimo smottamento, il Comune di Termoli ha richiesto alla Regione Molise, quale soggetto competente per le questioni riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio, l’esecuzione di un sopralluogo finalizzato alla valutazione degli interventi volti alla definitiva messa in sicurezza dell’intero costone di Rio Vivo. A seguito del sopralluogo dei geologi della Regione Molise, effettuato in data 4 febbraio scorso, è stata redatta una dettagliata relazione contenente la descrizione delle azioni da attuarsi per la definitiva messa in sicurezza del costone di Rio Vivo, consistenti nelle seguenti due fasi di intervento: interventi a breve termine, volti a creare le condizioni per l’immediato rientro dei residenti sgomberati in via Rio 270-272-274-276; interventi a medio-lungo termine, necessari per porre in atto soluzioni e misure definitive per il perseguimento di condizioni stabilità della scarpata soggetta a fenomeni gravitativi (smottamenti e frane).

Nell’ambito dell’ultimo intervento di messa in sicurezza effettuato in via sostitutiva dal Comune di Termoli, è stata posta in essere l’unica soluzione a breve termine e, precisamente, sulla parte sommitale del costone di Rio Vivo è stato realizzato un fosso di guardia per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, per una lunghezza di ml 500. Non vi furono contestazioni circa la congruità del rimedio adottato dal Comune, tanto che il Comune di Termoli, nel corso degli anni ha adottato tutte le misure possibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità delle aree private prossime al costone di Rivo Vivo, fino alla esecuzione dell’unico intervento di messa in sicurezza definitiva realizzabile nel breve periodo; gli interventi di messa in sicurezza definitiva del costone effettuabili nel medio-lungo termine non rientrano tra le specifiche competenze in materia del Comune di Termoli; gli stessi interventi programmabili nel medio-lungo periodo, stante la loro particolare complessità, non possono essere messi in atto neppure dai privati; l’esecuzione dell’intervento da parte del privato, per il solo tratto di scarpata ove si sono verificati gli smottamenti, potrebbe determinare condizioni di instabilità nelle altre porzioni di costone e conseguenti fenomeni gravitativi (smottamenti e frane) che interesserebbero le proprietà private adiacenti.

E’ pertanto ritenuto necessario, per le ragioni sopra rappresentate, procedere con la revoca dell’Ordinanza n. 53 del 27.03.2018, nella parte che eccede la sola messa in sicurezza del tratto di scarpata interessato dagli smottamenti, peraltro già eseguita dal Comune in danno dei privati responsabili, come cennato innanzi, con trasmissione degli atti al competente ufficio comunale per l’avvio delle operazioni di recupero delle somme anticipate. Ritenuto, altresì, che il presente provvedimento definisca il procedimento avviato dai signori Angelo Custode, Giuseppina e Antonio Mennello con istanza in data 29.1.2019, nell’esercizio da parte del Comune “dei poteri di autotutela rispetto agli impegni assunti con l’ordinanza n. 53/2018”, secondo quanto previsto dal Tar Molise, Campobasso, con sentenza n. 284/2019, che per l’effetto deve intendersi eseguita dal Comune di Termoli, il sindaco revoca l’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza definitiva del costone di Rio Vivo”, nei limiti di cui in motivazione. In particolare il collegio di Campobasso si è pronunciato sulla richiesta di accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale resistente sull'istanza presentata dal signor Angelo Mennello del 29 gennaio scorso di intimazione e diffida all'esercizio del potere sostitutivo ed all'adozione di tutti i provvedimenti necessari di cui all'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 53 del 27/03/2018 e, conseguentemente, dell'obbligo di provvedere del Comune di Termoli, nonché per la condanna della predetta Amministrazione all'esercizio del potere sostitutivo di cui alla predetta ordinanza e, più in generale, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari, espressione di un potere autoritativo, alla sistemazione definitiva del “costone Rio Vivo”, con richiesta, sin d'ora, di nomina di Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza e l'adempimento degli obblighi connessi alla stessa, in luogo dell'Amministrazione. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Termoli, che ha eccepito l’impossibilità di provvedere nei termini indicati dai ricorrenti, stante la necessità di coordinare gli interventi con le competenti strutture regionali, nonché, quali controinteressati, gli attuali proprietari dei terreni sovrastanti il tratto di versante franato, che hanno eccepito che il comune si sarebbe concretamente attivato al fine di ripristinare le ordinarie condizioni di sicurezza del territorio di riferimento. Nella camera di consiglio del 24.07.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Per i giudici «Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono. Innanzi tutto si osserva che la domanda dei ricorrenti si appunta sul mancato esercizio del potere autoritativo conseguente all’inadempimento dei proprietari, e quindi ha essenzialmente ad oggetto il perfezionamento del segmento procedimentale che si colloca a valle della scadenza del termine assegnato ai privati ai fini della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi. Trattandosi della contestazione dell’inerzia dell’ente rispetto alla compiuta definizione dell’attività procedimentale conseguente alla (e volta a portare ad esecuzione la) ordinanza n. 53/2018, la presente controversia resta attratta nella giurisdizione generale di legittimità del G.A. (c.f.r. T.A.R. Napoli, Sez. V, 01/04/2019 n. 1807). Nel merito, si osserva che, con l’ordinanza n. 53/2018, l’amministrazione comunale si è espressamente autovincolata, senza limiti e condizioni, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di supplire all’inadempimento dei privati nella esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, la qualcosa vale ad individuare - rebus sic stantibus ed in mancanza di atti volti a rimuovere e/o modificare gli impegni assunti con l’ordinanza - la competenza del comune in materia, ed a configurare l’obbligo giuridico dello stesso ente di riscontrare la diffida con cui i ricorrenti hanno sollecitato l’esercizio del potere sostitutivo. Né rilevano gli interventi documentati nei provvedimenti cui pure fanno riferimento i controinteressati, dal momento che non vi è prova che gli stessi abbiano prodotto il risultato utile di addivenire alla compiuta messa in sicurezza dei luoghi, in mancanza di apposita attestazione in tal senso da parte dei competenti organi tecnici del comune.

Ciò stante, il ricorso merita di essere accolto, con la condanna del Comune di Termoli alla definizione del procedimento avviato dai ricorrenti con istanza in data 29.01.2019, entro 90 giorni decorrenti dalla notificazione, o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza, salvo ed impregiudicato l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela dell’ente rispetto agli impegni assunti con l’ordinanza n. 53/2018. Nomina sin da ora, avendone fatto i ricorrenti espressa istanza in sede di ricorso introduttivo, il dirigente del Provveditorato alle opere pubbliche – Sede coordinata di Campobasso, quale Commissario ad acta affinché provveda direttamente, o tramite un suo delegato, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il termine ad essa assegnato. Il predetto commissario provvederà nei successivi 90 giorni. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite». Da qui l’ordinanza di revoca come atto dovuto.

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