Il Punto nascita resta aperto, bocciato l'appello dal Consiglio di Stato

Ko tecnico ven 27 settembre 2019
Attualità di Emanuele Bracone
5min
Ospedale San Timoteo ©Termolionline.it
Ospedale San Timoteo ©Termolionline.it

TERMOLI. Grande festa sul territorio, possiamo sicuramente anticiparlo: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello promosso dalla struttura commissariale e dai ministeri competenti sulla riapertura del Punto nascita di Termoli, concessa grazie all’accoglimento della sospensiva cautelare dal Tar Molise nel luglio scorso.

Bocciato il ricorso, insomma, a cui si era accodata anche l’Asrem

Il reparto rimane aperto e lo sarà sino alle risultanze del giudizio di merito fissato ad aprile 2020.

Era durata all’incirca 20 minuti l’udienza di ieri mattina dinanzi alla terza sezione del Consiglio di Stato riguardo l’appello proposto dalla struttura commissariale e dai ministeri competenti contro il provvedimento di riapertura del punto nascita di Termoli, sancito con l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva dal Tar Molise due mesi fa.

A perorare dinanzi ai giudici amministrativi di palazzo Spada la difesa del punto nascita sono stati gli avvocati Vincenzo Fiorini, per lo studio Iacovino, e Laura Venittelli, in rappresentanza delle amministrazioni comunali e delle mamme del Basso Molise che si sono costituite in giudizio.

Di contro, per la chiusura del reparto si sono espressi l’avvocato Franco Gaetano Scoca per l’Asrem, che ha ribadito anche in questo giudizio di secondo grado il proprio orientamento, e l’avvocatura generale dello Stato in nome e per conto dei proponenti d’appello (ossia struttura commissariale e ministeri). Non si è costituita la Regione Molise, che in primo grado aveva difeso il Punto nascita.

Non sono state ritenute meritevoli di accoglimento le tesi sulla mancanza dei requisiti di sicurezza del Punto nascita dell'ospedale San Timoteo da parte dei ricorrenti.

IL TESTO DELL'ORDINANZA:

sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2019, proposto da

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario per il Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Molise, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Comune di Termoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima n. 20;
Comune di Campomarino, Comune di Guardialfiera, Comune di Guglionesi, Comune di Montecilfone, Comune di Portocannone, Comune di San Giacomo degli Schiavoni, Comune di San Martino in Pensilis, Comune di Ururi, Comune di Petacciato, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Di Castelmauro, Ginervino Piera, Tutolo Chiara, Prescure Anisoara Ionela, Felice Teresa, Regione Molise, Ancora Marianna, Braccia Maria Elisa, Carrino Dina, Carissimi Tiziana, Comune Di Mafalda, Comune Di Montefalcone, Comune di Montenero di Bisaccia, D'Abbenigno Katia, D'Angelo Chiara, Del Russo Mariateresa, Di Marco Ninella, Di Michele Antonella, Di Rosa Ester, D'Onofrio Angela, Farina Valentina, Fascia Ilaria, Fiore Incoronata Lucia, Medulli Alessandra, Pettola Melania, Popa Andrea Arabela, Silva Sousa Ana Paula, Comune Di Palata, Comune Di Colletorto, Poccetti Francesca, Giammichele Giada, Mignozzi Marica, Pietrovito Valentina, Ludovico Francesca, D'Alessandro Maria, Di Monaco Roberta, non costituiti in giudizio;
Virginia Di Vito, Valentina Miraglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Giammaria e Laura Venittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Picciano in Roma, via Ippolito Nievo n. 61;

nei confronti

Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00152/2019, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Vincenzo Fiorini, Laura Venittelli per sé e per Roberto Giammaria, Franco Gaetano Scoca e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

Ritenuta, in via preliminare, l’infondatezza del motivo dell’appello cautelare inteso a dedurre l’incompetenza territoriale del T.A.R. Molise, ex art. 13, comma 3, c.p.a., sul rilievo che il gravame investirebbe anche l’Accordo adottato il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 281/1997, recante le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”;

Rilevato, in senso contrario, che l’atto suindicato, effettivamente destinato a produrre effetti (la cui natura sarà scrutinata nel giudizio di merito) di portata ultra-regionale e di carattere indivisibile, pur menzionato nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio, non risulta di fatto investito dalle censure attoree, la cui complessiva articolazione si fonda anzi sulla tesi della valenza non vincolante delle menzionate Linee Guida e del contrasto dei provvedimenti (immediatamente) lesivi con atti e circostanze sopravvenute rispetto a quelle;

Ritenuto, quanto agli altri motivi dell’appello cautelare, che, nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta opportuno assicurare la continuità della tutela interinale riconosciuta in primo grado, anche in considerazione del fatto che risulta già fissata, per una data (8 aprile 2020) non lontana, l’udienza destinata alla trattazione nel merito del ricorso introduttivo e che l’Amministrazione si è concretamente e diligentemente attivata al fine di garantire, conformemente alla espressa prescrizione formulata sul punto dal T.A.R., “il rispetto degli standard per l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza”;

Rilevato altresì, quanto al fumus boni iuris, che le ragioni sottese all’accoglimento della domanda cautelare, così come esaustivamente esternate nell’ordinanza appellata, non appaiono radicalmente inficiate dalle censure di parte appellante né palesemente contrastanti con gli atti acquisiti in giudizio;

Ritenuta infine, alla luce della peculiarità dell’oggetto della controversia, la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (Ricorso n.ro 7079/2019).

Spese del giudizio cautelare di appello compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

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