Cosa sta succedendo sulla statale 16 Adriatica?

Autovelox dom 17 novembre 2019
Attualità di Rifeo Campanella
5min
Cosa sta succedendo sulla statale 16 Adriatica? ©Termolionline.it
Cosa sta succedendo sulla statale 16 Adriatica? ©Termolionline.it

TERMOLI. Giulio Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.

Vuoi vedere che qualcuno del Comune di Montenero di Bisaccia ha promesso in campagna elettorale di ridurre l’Imu e ha ben pensato di recuperare il gettito fiscale con le multe sulla Statale 16 Adriatica al km 525 + 410? A pensar male si fa peccato, dicevo, ma il dubbio inevitabilmente ti sale quando, improvvisamente, su una lunga diretta di una strada senza particolari pericoli, senza incroci critici e lontano da centri abitati, quale è la S.S. 16 tra Vasto e Termoli, compare un cartello con velocità massima consentita a 50 km/h. senza alcuna segnalazione preventiva visibile.

La legge 285/92, rivista nel 2015 e 2017 dal Ministro Del Rio, conferma che, sulle S.S., la velocità ammessa è di 90 km/h che potrebbe scendere a 70 km/h solo in caso di particolare degrado del fondo stradale o situazioni di particolare rischio e comunque, con opportune segnalazioni. Quella di portare, in un tratto qualsiasi della SS16, la velocità massima da 90 a 50 km/h, mettere il segnale nel canneto laterale e piazzare un bell’autovelox mobile al Km 525 + 410 è una furbata strategica - secondo molti - per fregare onesti autisti di passaggio, pensando bene di salvaguardare i monteneresi (cioè quelli che votano alle amministrative) che raramente passano su quel punto. I concittadini di Antonio Di Pietro, infatti, per andare da Montenero a Vasto scendono sulla Trignina e per andare verso Termoli, spesso percorrono un tratto della Bifernina. Sì, se vi state chiedendo se tanto interesse è dato dal fatto di essere uno dei fregati, ebbene, la risposta è sì. Confesso: anche io, Campanella Rifeo, sono entrato a far parte della categoria dei pericoli della strada per essere passato su una lunga e deserta Statale alla velocità da brivido di ben 62 km/h! Il mio sprezzo del pericolo è stato però prontamente punito con €136 pagabili entro il 6° giorno dalla notifica e la detrazione di 3 punti sulla patente.

Ritenendo però la cosa un tantinello ingiusta (non solo per il limite di velocità ridicolo ma anche perché la legge prevede che i rilevatori fissi o mobili debbano essere chiaramente segnalati) mi sono rivolto al Giudice di Pace di Termoli. Ho scoperto che il suddetto Giudice ha già ricevuto una decina di reclami. “Pochi – direte. Allora non la racconti giusta!?”. E no, quelle 10 sono tantissime se consideriamo che Giudice di Pace di Termoli non è quello competente della zona. Il Giudice competente è infatti quello di Larino, che sulla scrivania ne ha decine e decine, di richieste di opposizione. Interessati anche il Prefetto di Campobasso e all’ANAS, per conto delle centinai di persone associate, di considerare illegittimi tutti i verbali (illegali) fin qui emessi per quanto previsto dalle leggi vigenti. Il dubbio è evidentemente sorto anche nel Consiglio Comunale di Montenero, tanto che il capogruppo dell’opposizione ha ripetutamente chiesto di desistere da tale attività. Speriamo che anche i Monteneresi si facciano sentire perché – tanto per chiudere con una citazione come con una citazione ho iniziato –“anche se voi vi sentite assolti, siete lo stesso coinvolti”.

Rifeo Campanella

A seguire articoli di legge e del codice della strada

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PRESEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO.
Questi sono stati, infatti, i temi ripresi e trattati dal Ministro Del Rio, il 13 giugno 2017, nel D.M. n. 282, che, rivolgendosi principalmente agli organi di polizia ed ai gestori delle strade, detta regole, prettamente tecniche ed analitiche, sulle verifiche, sia iniziali che periodiche, preordinate alla funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, nonché sulle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo presenti in strada.

E’ il capo 7 dell’allegato, al decreto in questione, a dettare le specifiche sulle segnalazioni delle postazioni, rimarcando anche l’obbligo di rendere visibili quelle fisse ed automatiche, apponendovi sopra un segnale col simbolo del corpo di polizia che la gestisce (il casco per i vigili urbani, la sagoma di un agente per la Stradale), mentre la segnaletica non conforme dovrà essere smantellata, come quella che preavvisa gli autovelox, che sovente riporta caratteristiche grafiche non più regolamentari, ed in luoghi dove non vengono più effettuati gli accertamenti.

Più in dettaglio, viene stabilito che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere presegnalate

La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure indicate dal regolamento, secondo i casi (casco o divisa); dalla presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie.

Nell’ipotesi in cui il rilevamento della velocità sia effettuato dal lato opposto al senso di marcia, la presenza della postazione deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale riportante il simbolo dell’organo di polizia stradale operante, orientato in modo da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo.

Se invece l’attività di controllo sia svolta su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la postazione deve essere segnalata con un segnale di indicazione a doppia faccia, visibile dalle due direzioni.

Qualora la postazione sia presidiata da organi di polizia stradale, con o senza impiego di veicoli, saranno gli stessi a optare per il senso di marcia lungo il quale posizionarsi.

Ad ogni modo, il presegnalamento della postazione deve essere sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si effettuano i rilevamenti.

Per quanto concerne, invece, le postazioni di rilevamento temporanee, il punto 7.8 prescrive la presegnalazione attraverso segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti, con le medesime modalità e distanze di installazione. Pertanto potranno essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione ed il loro impiego, in quel tratto di strada, non risulti occasionale, bensì, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità.

(Altalex, 10 agosto 2017

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