Vigili urbani: la questione delle armi in dotazione

Dilemmi lun 02 dicembre 2019
Attualità di Claudio de Luca
2min
Vigili urbani ©Web
Vigili urbani ©Web

CAMPOBASSO. Qualche settimana fa, a Campobasso, ignoti collocano davanti alla vetrina di un esercizio una bomba-carta. Il fatto indusse Aldo Di Giacomo, sindacalista della Polizia penitenziaria, ad esprimersi: cosa fa il Comune a copertura della sicurezza dei commercianti e di cittadini? Perché non affronta il problema della dotazione dell’arma di servizio alla Polizia locale? Sin qui la cronaca che permette di affrontare il tema dal principio. La dotazione dell’arma ai Vigili può essere disposta per motivi di difesa personale, escludendo l’uso per la difesa del cittadino da un’aggressione o come strumento offensivo nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di reati. Questa impostazione trae origine in un percorso che fonda le sue radici nel tempo. Nel 1907 (legge n. 690) era previsto che le “guardie campestri, daziarie, boschive e dei Comuni”, ove qualificate agenti di p.s., avevano facoltà di portare le armi, “senza licenza”, “ai fini della difesa personale”. Il r.d. n. 635/1940 ribadiva che il porto era limitato alla difesa personale. Insomma, mentre per Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stati e Agenti di custodia l’armamento era connaturato alla “tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, per la Polizia locale rimaneva comunque limitato alla difesa personale. Con la riforma del 1986, ai “Berretti bianchi” furono riconosciute funzioni effettive di p.g. e di p.s.; ma il porto rimaneva sempre subordinato alla difesa personale. Senza licenza” (dm n. 371/1994), voleva dire in esenzione dal pagamento della tassa erariale. La legge n. 127/1997 sembrò allargare la facoltatività dell’armamento (gli operatori “possono portare l’arma di cui possono essere dotati”). Facile rilevare che due “possono” equivalgono ad un “mai” o ad un “quasi”.

Concludendo: la difesa personale vieta l’uso dell’arma, fatto salvo il caso di una aggressione alla persona fisica del Vigile. L’operatore può portare l’arma solo nel territorio comunale; l’assegnazione ed il porto sono subordinati all’accettazione dell’interessato. La difesa personale deve rientrare nei parametri di una proporzionalità offesa-difesa (art. 52 Cp). L’arma, assegnata per servizi continuativi, comporta che l’operatore non può depositarla in armeria e tenerla con sé anche fuori del servizio (legge n. 65/1986) per cui egli deve munirsi di un armadio blindato e di una cassetta metallica per determinati trasporti nonché usare ogni misura idonea a prevenire incidenti, specie se ha in casa dei minori. Il v.u. (legge n. 110/1975) non può accedere armato (né in divisa, con l’arma nella fondina, né in borghese, con l’arma occultata alla vista) a “pubbliche riunioni”; a mezzi di trasporto pubblici (se non munito della cassetta metallica, con lucchetto di sicurezza, contenente la pistola). Al di fuori dell’orario di servizio, per infortuni ‘in itinere’ causati dal possesso dell’arma, la polizza del Comune non copre il danno ed occorre stipularne una aggiuntiva a proprie spese. Insomma, alla fonte del problema resta la legge-quadro n. 65/1986 che – con quel “senza licenza” - ha innescato un meccanismo a catena che vincola il porto dell’arma del Vigile quasi che fosse un porto d’armi privato. Ciò posto, in contrasto con quanto auspicato dal sindacalista della Penitenziaria, portare l’arma – per un Vigile urbano – non è certo un vantaggio.

Claudio de Luca

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