Reflui a mare, Crea batte la Provincia al Tar

Sassolini gio 05 dicembre 2019
Attualità di La Redazione
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In mare vicino al depuratore ©TermoliOnLine
In mare vicino al depuratore ©TermoliOnLine

TERMOLI. Tutti i nodi vengono al pettine e nel caso di specie, dopo i problemi avuti con la gestione del depuratore, anche la Crea-Acea ottiene qualche soddisfazione.

Nel 2016, quando si era già con l’inchiesta della Procura avviata in seguito alle informative del Noe e della Capitaneria di Porto, la Provincia di Campobasso con la determinazione dirigenziale prot. n. 14596/2016 dell'11.04.2016, denegò il rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi in deroga ai limiti di legge.

Subito ci fu il ricorso al Tar. L’udienza è stata celebrata lo scorso 20 novembre e si sono costituiti in giudizio sia la Provincia di Campobasso che il Comune di Termoli.

Il ricorrente, che è gestore del ciclo idrico integrato, a seguito dell’imprevedibile incremento delle portate in ingresso, nonché di un anomalo e considerevole aumento delle concentrazioni degli inquinanti, in data 15.03.2016 Crea Gestioni s.r.l. ha chiesto alla Provincia di Campobasso il rilascio di una deroga temporanea ai limiti di emissione per la durata dei lavori di potenziamento degli impianti, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006; con la determinazione dirigenziale n. 14596/2016 dell'11.04.2016, la provincia ha denegato il rilascio dell'autorizzazione, sostenendo di non poter concedere deroghe temporanee ai limiti di emissione, non essendo ancora stata recepita a livello regionale la disciplina dettata dall'art. 124, co. 6, del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, il Comune di Termoli, ha reso deduzioni a sostegno della posizione della ricorrente, avendo interesse alla corretta gestione del servizio nel territorio di riferimento.

Per i giudici del Tar Molise il ricorso è fondato. L'art. 124, co. 6, del codice dell'ambiente stabilisce che "le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro attivo oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione". A sua volta il successivo art. 170, co. 11, del codice prevede che “fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175". Ciò stante, nel concreto caso di specie la Provincia di Campobasso, pur in mancanza delle norme regionali attuative della previsione di cui all’art. 124, co. 6, del codice dell’ambiente, avrebbe potuto e dovuto fare applicazione della disciplina regionale previgente. A tal fine rileva la D.G.R. del 10 luglio 2000, n. 894, il cui art. 3 stabilisce i principi fondamentali della disciplina regionale in materia di autorizzazione agli scarichi. In particolare, l'art. 3.3 attribuisce espressamente all'Amministrazione il potere di "concedere un'autorizzazione provvisoria allo scarico, di validità massima di mesi tre, subordinando il rilascio di quella definitiva al pieno conseguimento dei valori limite di emissioni". Pur se formalmente riferita alla sola fase di avvio di nuovi impianti, la predetta disposizione è applicabile anche alle deroghe temporanee richieste durante la fase di esercizio, dal momento il quadro normativo vigente consente che le autorizzazioni provvisorie possano esser concesse anche "per il tempo necessario (...) allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse (...) ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione" (art. 124, co. 6, d.lgs. n. 152/2006).

Tale statuizione di rigetto non ha quindi consentito alla società di adeguare i limiti di emissione per far fronte ad una situazione emergenziale durante il tempo occorrente allo svolgimento dei lavori di manutenzione. Stante la particolare rilevanza degli interessi pubblici di riferimento e la necessità di individuare comunque una soluzione alle esigenze prospettate dalla società, l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento avrebbe necessariamente richiesto un momento di approfondito confronto procedimentale con il gestore del servizio idrico al fine di raccogliere e valutare tutti i necessari apporti istruttori.

Nonostante ciò, l’adozione del provvedimento impugnato non è stata preceduta dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990, ciò che ridonda quale autonomo profilo di illegittimità del diniego. 6. Stante la soccombenza, la Provincia di Campobasso deve provvedere alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione delle spese tra le altre parti.

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