Riscaldamento centralizzato: chi non ne fruisce non è tenuto al pagamento delle spese

La sentenza ven 24 gennaio 2020
Attualità di Claudio de Luca
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Riscaldamento centralizzato ©https://www.immobiliarealfa.com/
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TERMOLI. Con la sentenza n. 15932/2019 della Sz. 2^ (civile) della Corte di cassazione è stato stabilito che il condòmino che non fruisca del riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese.

L’eccezione può essere sollevata anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base del consuntivo che contenga gli addebiti, seppure la relativa delibera di approvazione non fosse stata impugnata in giudizio, in quanto la stessa è da considerare nulla e tale vizio può essere sollevato per la prima volta anche in sede di procedimento monitorio. Il condòmino aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo del Condomìnio sulla scorta delle delibere di approvazione di due bilanci consuntivi in cui gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato.

In via riconvenzionale, il destinatario aveva chiesto l'accertamento della legittimità del distacco del proprio appartamento dall'impianto comune, nonché la nullità di tutti i consuntivi approvati dall'Assemblea successivamente a tale evento, con conseguente condanna del Condomìnio alla restituzione delle somme incassate a tale titolo. Sin dal 2013, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'invalidità della delibera di approvazione non potesse essere fatta valere nel giudizio di opposizione e che la stessa avrebbe dovuto in realtà essere separatamente impugnata (art. 1137 Cc).

Il Giudice aveva sottolineato che, nella specie, il distacco non era stato autorizzato dall'Assemblea, come sarebbe stato obbligatorio (art. 26, legge n. 10/1991) perché, a seguito del dlgs n. 311/2006, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia alternative, le decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali. La sentenza era stata impugnata, ma la Corte di appello ne aveva confermato il contenuto, pur giustificando la necessità di una previa autorizzazione assembleare sulla base di un disposto del Regolamento condominiale.

Di qui la decisione del condòmino di ricorrere in Cassazione. La Suprema corte, pur tenendo conto della normativa antecedente alla riforma del 2012, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità favorevole al distacco del condòmino dall'impianto centralizzato; ed ha richiamato le sentenze nn. 7518/2006 e 16365/2007 in base a cui si può rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato senza necessità di autorizzazione o di approvazione degli altri condòmini, fermo l’obbligo del pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto. E così i Giudici di legittimità hanno ritenuto errate le decisioni dei primi gradi di merito, che avevano preteso di subordinare il distacco alla previa autorizzazione da parte dell'assemblea, motivando tale decisione con il rispetto di un obbligo normativo, in un caso, e regolamentare, in un altro. In questi casi il condòmino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Con la decisione in questione è stato ribadito un principio recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero il fatto che la nullità delle delibere assembleari può essere accertata incidentalmente anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la pretesa creditoria del Condomìnio sia appunto fondata sul rendiconto approvato dall'Assemblea e nonostante lo stesso non sia stato previamente impugnato in giudizio. Infatti, secondo un orientamento consolidato, si ritiene che nel giudizio monitorio rilevino soltanto le questioni attinenti l'efficacia della deliberazione assembleare (ovvero se la stessa sia stata annullata o dichiarata nulla con sentenza, anche non passata in giudicato, oppure ne sia stata provvisoriamente sospesa l'efficacia esecutiva, come previsto dall'art. 1137 Cc).

Poiché, infatti, il provvedimento assembleare costituisce di per sé un titolo sufficiente del credito vantato dal Condomìnio, l'ambito di quest'ultimo giudizio è limitato alla sola verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione di approvazione della spesa e di ripartizione della stessa tra i vari condomini. Tuttavia la Cassazione ha anche sottolineato come il provvedimento affetto da un vizio che ne comporti la nullità (quindi la mancanza ab origine di effetti) possa essere sostanzialmente disapplicata nel giudizio monitorio, mediante un accertamento incidentale di tale vizio, valutando la fondatezza della pretesa creditoria del Condomìnio e, quindi, la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Claudio de Luca

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