Ampliamento del cimitero, arriva l'osservazione alla variante del Prg

L'ostacolo lun 17 febbraio 2020
Attualità di La Redazione
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Cimitero di Termoli ©Termolionline.it
Cimitero di Termoli ©Termolionline.it

TERMOLI. La discussione sulla variante al Prg del cimitero è approdata in Commissione, alla Terza, dopo che sono stati anche affissi gli avvisi per le osservazioni. Tra le osservazioni pervenute, una è di Ciro Stoico. Chiede di annullare l'iter della variante parziale al Prg sin d'ora adottato, conservando le destinazioni d’uso delle aree interessate dal progetto “Ampliamento del cimitero comunale di Termoli”. Il cittadino virtuoso, tornato nella fase di controllore civico ad personam, esprime queste motivazioni: «La Giunta comunale di Termoli, con la deliberazione n. 306 del 11/12/2017, ha dichiarato il pubblico interesse e la fattibilità economico-tecnica, della “finanza di progetto per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali, della progettazione e della realizzazione dell’ampliamento [e del completamento] dell’esistente cimitero”; conferendo inoltre, nella medesima determinazione, all’area tecnica il compito di gestire la relativa procedura di gara, secondo il disposto del comma 15 dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016. Con la successiva determinazione dirigenziale n. 83 del 23 gennaio 2018, sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara, ed è stata avviata la procedura di gara, con termine di presentazione delle offerte al 5 marzo 2018; adempimenti che tuttavia risultano difformi sia rispetto al comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, sia rispetto ad altre disposizioni dettate dalle norme di settore.

Il richiamato comma 15, tra l’altro, così dispone: “Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.”

In relazione alla succitata disposizione, atteso che l’opera de qua supera il valore di 100.000 euro che impone l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche (vedi comma 3, dell’art. 21, del D.Lgs. 50/2016), si rileva che l’intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 del Comune di Termoli adottato con la deliberazione di Giunta n. 32, del 2 marzo 2018 ed approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 11, del 13 aprile 2018, quindi ben oltre la data di indizione della gara, che pertanto risulta illegittima.

In relazione alle “modalità previste per l’approvazione di progetti” invocate dal richiamato comma 15 vengono indicate dal comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, e consistono nella procedura della conferenza di servizi ex artt. 14 bis e seguenti della Legge n. 241/1990. Invece - come esplicitato sia nella deliberazione n. 306/2017 che nel disciplinare di gara approvato con la determinazione dirigenziale n. 83/2018 - il Comune di Termoli, richiamando impropriamente il comma 2 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, omette la fase dell’approvazione del progetto di fattibilità presentato dal proponente e posto a base di gara, richiedendo che l’approvazione venga effettuata, solo all’esito della gara d’appalto, sul progetto presentato dall’aggiudicatario, consentendo, quindi, l’omissione della dell’acquisizione di pareri e nulla osta, della verifica preventiva della progettazione e della validazione prima dell’inizio delle procedure di affidamento, con conseguente violazione, oltre che del comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, anche del comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la verifica preventiva della progettazione ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento.

Non sembra condivisibile la motivazione addotta dal Comune di Termoli, sia nella delibera giuntale n 306 del 11/12/2017 che nel disciplinare di gara che, per giustificare la propria tesi, invoca il comma 2 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate, stante l’inequivocabile significato lessicale di detto comma che, lungi dall’autorizzare lo slittamento dell’acquisizione dei pareri tecnici su un progetto alla fase post aggiudicazione, si limita a consentire l’acquisizione dei pareri e l’approvazione in linea tecnica di un progetto, per esempio, direttamente di livello esecutivo, laddove non siano stati redatti i livelli preliminare e definitivo.

Inoltre il Consiglio comunale di Termoli, con deliberazione n. 22 del 09/07/2018, all’esito del parere favorevole dell’Asrem, che approva l’ampliamento del cimitero ed autorizza “la deroga della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale ex art. 338 del Tuls nella misura di 50 metri”, prende atto che non necessita una variante al Prg, con dichiarazione di immediata esecutività per motivi di urgenza, ex DLgs 267/2000, art. 134, comma 4.

Successivamente ed a distanza di quasi un anno lo stesso Consiglio comunale si smentisce con delibera n. 19 del 3 maggio 2019, avente per oggetto: “Finanza di progetto per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e della progettazione e realizzazione dell'ampliamento dell'esistente cimitero (art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016) – Ratifica verbale di conclusione della conferenza di servizi decisoria – Approvazione progetto definitivo e contestuale adozione di variante urbanistica (art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001)”. Ancora di variante urbanistica si parla nella deliberazione della Giunta comunale n. 102, del 16 aprile 2019, in cui si fissano gli indirizzi a fini transattivi con i proprietari di suoli nei pressi del cimitero, che hanno proposto ricorso al Tar di Campobasso n. 64/2018; transazione effettivamente intervenuta, con l’eccezione di un solo ricorrente, con la cessione al Comune dei terreni utili all’ampliamento del cimitero e la trasformazione di altri terreni contigui da agricoli ad edificabili (indice di fabbricazione da 0,03 mc/mq a 0,23), tramite il rilascio un permesso di costruire convenzionato a fronte della realizzazione di “edilizia ricettivo-complementare e/o turistico-residenziale”.

Tutti gli atti successivi al 25 marzo 2019 - data del Decreto Prefettizio n 21014, con il quale vengono convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali, tra cui il comune di Termoli - visto l'art 38 comma 5 del decreto legislativo n 267/2000 ss.mm.ii., che così recita: “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”

Tenuto che è stato precisato in giurisprudenza che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati […] o hanno un’utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012), la limitazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. opera quando il consiglio comunale deve adottare atti nel pieno esercizio della propria discrezionalità (T.A.R Regione – Puglia – Bari – 3 febbraio 2004, n 382 ).

Con tale norma, il Legislatore ha voluto evitare che l’Organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare e favorire i Consiglieri in carica che potrebbero anche rivestire la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio (Tar Veneto, Sentenza n. 1273/96 e Consiglio di Stato – Sezione I, Sentenza n. 2955/03).

Leggasi ancora la Sentenza del TAR Trieste – Sezione I, 15 dicembre 2011, n. 559: “L’adozione di una variante al piano regolatore non rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili, nemmeno se il Comune sta dando esecuzione ad un giudicato amministrativo che non ha in sé i caratteri dell’urgenza e indifferibilità.”

Inoltre dalla disamina della deliberazione consigliare di approvazione, con la quale viene ratificato il verbale di conclusione della conferenza di servizi decisoria non si evince se è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Vas), tassativamente richiesta dall’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006.

Infine dopo l'espletamento della procedura di gara sono stati modificati alcuni atti di gara messi al bando come la relazione geologica e la tavola 04 divenuta in seguito tavola 04 bis».

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