Comuni, gli incarichi decretati dal sindaco non sono un metodo corretto per assumere dirigenti

lun 24 febbraio 2020
Attualità di La Redazione
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Fascia tricolore ©Termolionline.it
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"Comuni, gli incarichi decretati dal sindaco non sono un metodo corretto per assumere dirigenti".

Il precedente articolo sull’argomento ha solleticato tanti lettori al unto da costringerci a ritornare sulla questione. La natura esterna di un incarico comunale non costituisce un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie.

Questi principi, secondo la Consulta, si possono attenuare solo per gli incarichi di vertice dello Stato (mai per sistemare le beghe impiegatizie di un Comunello), per cui la Corte ammette un comune sentire di natura politica, quale elemento selettivo dei destinatari. Del resto l’art. 110, c. 1, Tuel, e l’art. 11, c. 1, del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114, c. 1, recita testualmente che “gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico”.

Dunque non possono conferirsi su base esclusivamente fiduciaria per attivare una selezione pubblica. Il che significa organizzare una procedura che, pur non qualificata come concorso (e, dunque, non soggetta alle stringenti regole procedurali della fattispecie), non può non essere connotata da elementi di apertura al pubblico, di garanzie procedurali tali da escludere, appunto, la scelta arbitraria e immotivata, di formazione di esiti finali in una graduatoria.

Pure l’Anac sottolinea la necessità che “i processi relativi alle procedure di conferimento di dirigenti a contratto, di incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di posizioni organizzative, con o senza funzioni dirigenziali, prevedano la massima pubblicità e trasparenza del bando di
selezione, la nomina di una Commissione tecnica deputata all’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico in capo ai candidati nonché la definizione di un Elenco di idonei all’esito dei lavori della Commissione”.

Si tratta di misure obbligatorie per qualsiasi procedura di reclutamento, sicché non si vede, oggettivamente, come possano sfuggire gli incarichi ai sensi dell’art. 110, d.lgs. n. 267/2000, posto che il rischio della distorsione dell’interesse pubblico, per il perseguimento di scopi privati che inquinino il fine pubblico dell’agire, risulta per sua natura particolarmente elevato proprio quando aumentano i margini di discrezionalità nell’agire. Insomma, l’art. 110 non è la fonte di un “sistema parallelo” in cui le cautele ed i principi normativi in tema di lotta alla corruzione si attenuino o si eliminino, così come non è uno spazio di disapplicazione delle previsioni della Costituzione.

Un errore molto diffuso è quello di considerare gli incarichi a contratto alla stregua di un metodo per coprire i posti dirigenziali alternativo e pienamente concorrente all’assunzione in ruolo, addirittura da preferire perché di più semplice realizzazione. Ma le cose non stanno affatto in questo modo perché non si tratta di un’assunzione acausale e completamente discrezionale. Al contrario, la possibilità di utilizzare gli incarichi a contratto è condizionata dai presupposti stabiliti dall’art.19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001 che, nell’art. 19, ha innestato il c. 6-ter (“Il c. 6 ed il c. 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2” (gli enti locali). Il c. 6 dell’art. 19 consente di ricorrere a dirigenti non di ruolo in presenza di due presupposti oggettivi e di una serie di condizioni soggettive.

L’ente deve dimostrare: la necessità di avvalersi di soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, fornendo allo scopo esplicita motivazione: un limite percentuale sulla dotazione organica, che per gli ee.ll. (combinando il c. 6 dell’art. 19 col c. 1 dell’art. 110, può giungere fino al 30%). Invece, nella gran parte dei casi, le amministrazioni locali attingono all’art.110 per ragioni
affatto diverse, appunto come strumento di fatto alternativo all’assunzione; e, spessissimo, come metodo per aggirare tetti alle spese per assunzioni a tempo indeterminato.

Claudio de Luca

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