Venafro e Pozzilli, l'ordinanza di Toma con l'obbligo parziale delle mascherine

L'emergenza Coronavirus sab 04 aprile 2020
Attualità di La Redazione
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SS 85 Var Variante di Venafro ©Anas
SS 85 Var Variante di Venafro ©Anas

VENAFRO. Per quanto riguarda Venafro e Pozzilli l'ordinanza 17 del Governatore Toma si tratta delle stesse misure introdotte ieri a Termoli, Riccia e Cercemaggiore e anche ad Agnone oggi.

LETTA la propria ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. disposizioni relative al territorio dei Comuni di Pozzilli e Venafro”;

DATO ATTO che le misure introdotte con la suindicata ordinanza cessano di avere efficacia in data 5 aprile 2020;

RICHIAMATA la relazione della Direzione Sanitaria e Generale ASreM prot. n. 3316 del 2 aprile 2020 con la quale le anzidette Direzioni, evidenziando l’efficacia delle misure adottate con l’ordinanza del Presidente della Regione n. 8 del 18 marzo 2020, hanno segnalato l’esigenza sanitaria di prorogare le misure attualmente vigenti per il territorio dei Comuni di Pozzilli e Venafro al fine di continuare a circoscrivere ed isolare i focolai evitando la diffusione massiva del virus anche nel resto della regione;

RILEVATO che la gran parte delle ulteriori misure introdotte con la propria ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020 sono state successivamente recepite dal DPCM 22 marzo 2020;

CONSIDERATO necessario prorogare le altre misure previste nella suindicata ordinanza e non recepite nel DPCM 22 marzo 2020 nella parte compatibile con le disposizioni contenute negli artt. 1 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

CONSIDERATO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione delle misure di cui all’art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

1. In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 6 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020, con riferimento al territorio dei Comuni di Pozzilli e Venafro, è fatto obbligo: a) alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire da uno dei due comuni ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22 marzo 2020; b) alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio dei due comuni.

Art. 2

1. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

2. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata ai Sindaci dei Comuni di Pozzilli e Venafro, al Prefetto di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM. 4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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