Tunnel, Iacovino: «Associazioni legittimate a fare ricorso, lo dice il Consiglio di Stato»

Braccio di ferro dom 17 maggio 2020
Attualità di La Redazione
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Il Consiglio di Stato ©Termolionline.it
Il Consiglio di Stato ©Termolionline.it

TERMOLI. Un post social domenicale riapre il dibattito sul progetto del Tunnel, anzi per chi lo ha pubblicato, l’avvocato Vincenzo Iacovino, il cui studio legale ha incardinato il ricorso che ha fermato il Piano di riqualificazione del centro storico con l’accoglimento del Tar Molise, la questione è chiusa.

Perché afferma ciò? Non perché sia arrivata la sentenza del Consiglio di Stato sull’appello promosso dal titolare del project financing, ma per una decisione assunta in seduta Plenaria a Palazzo Spada, nell’ambito di una controversia tra Codacons, Banca d’Italia e alcuni istituti di credito, nella quale è stato affermato il principio della legittimazione a promuovere ricorsi da parte delle associazioni..

«Il tunnel a Termoli può essere archiviato grazie alla coraggiosa azione dell’associazione “No Tunnel” che ha impugnato e fatto dichiarare nulli gli atti inerenti la realizzazione del famigerato tunnel – riferisce Iacovino - l’associazione già ritenuta legittimata dal Tar Molise può dirsi definitivamente legittimata all’azione secondo decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato assunta con sentenza numero 6 del 20 febbraio 2020.

La richiamata decisione a conferma l’indirizzo del cosiddetto doppio binario, ritiene sussistere la legittimazione ad agire generale per gli enti esponenziali, a prescindere da una disposizione legislativa in tal senso, purché risultino in possesso dei requisiti che dimostrino l’effettiva idoneità a rappresentare gli interessi del caso, verificati in concreto dal giudice amministrativo.

Proprio come già accertati dal Tar Molise.

In conclusione l’associazione “No Tunnel” è legittimata all’azione che ha portato all’annullamento della procedura Si ricorda che ad impugnare la sentenza del Tar Molise è stata la sola impresa che senza contestare nel merito la storica decisione ha puntato tutto sulla carenza di legittimazione attiva dell’associazione. La parte civile del Molise ha dimostrato che gli interessi collettivi possono essere tutelati per il bene comune in questo caso di Termoli e dei termolesi».

Una pronuncia, quella del Consiglio di Stato, commentata dal portale specializzato giuridico Salvisjuribus.it, in materia di interessi diffusi e legittimazione attiva degli enti esponenziali.

«Nella società moderna, in virtù dell’articolo 2 della Costituzione, hanno trovato riconoscimento non solo gli interessi della persona come singolo, ma anche quelli che lo stesso vanta in virtù dell’appartenenza ad un gruppo, ovvero i cosiddetti interessi superindividuali.

All’interno di tale nozione sono state individuate due categorie: gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.

Gli interessi collettivi sono interessi che fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo sociale organizzato ed individuabile, consistenti nella somma di una pluralità d’interessi omogenei espressione dei bisogni imputabili ad una singola e determinata collettività.

Di contro, gli interessi diffusi sono interessi privi di titolare, cosiddetti adespoti, in quanto comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente, consistenti nella sintesi di quegli stessi interessi individuali.

L’oggetto degli interessi diffusinon è altro che il godimento di un bene non frazionabile e non suscettibile di divenire di proprietà del singolo, come l’ambiente, la sicurezza o la preservazione di un bene di rilevanza storico-artistica».

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