Vietato gettare guanti e mascherine in giro: si rischia una doppia e salata sanzione

L'ordinanza ven 22 maggio 2020
Attualità di La Redazione
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​La nuova inciviltà del coronavirus: guanti, salviette e mascherine gettati a terra ©TermoliOnLine
​La nuova inciviltà del coronavirus: guanti, salviette e mascherine gettati a terra ©TermoliOnLine

TERMOLI. Diverse le segnalazioni sull'abbandono indiscriminato di guanti, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, utili e indispensabili nella fase attuale dell'emergenza sanitaria.

Per evitare che il fenomeno dilaghi sempre più e diventi anche un rischio, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, vista l’ordinanza sindacale n. 210 del 13/08/2019 con la quale sono state inasprite le sanzioni per chiunque viola e deturpa il decoro urbano nonché abbandoni rifiuti solidi urbani sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nelle campagne, ha emesso una specifica ordinanza.

«Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov2”, aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Premesso che la lotta alla pandemia di Covid-19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell’ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana. Considerato che si sono registrati in questi giorni abbandoni su suolo comunale di dispositivi di protezione individuali usati (mascherine, guanti in lattice, ecc…), i quali, oltre a rappresentare un imbrattamento al decoro urbano portano con sé anche un potenziale rischio sanitario. Valutata la necessità di rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione dell’ordinanza n. 210/2019, al fine di scoraggiare l’inidoneo ed indiscriminato dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...).

Viste le linee guida impartite dalla Conferenza delle Regioni fatte proprie dalla Regione Molise con ordinanza n. 31 del 17/05/2020, in seguito al DPCM del 17/05/2020, che indicano le modalità per la riapertura delle attività economiche e produttive. Ritenuto indispensabile adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale con relativa applicazione delle sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse.

VIisto l’art. 191 del d.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, che stabilisce che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è attribuita ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Vista la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss. mm. ii. Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii. “TUEL” in particolare l’art. 7 bis; ad integrazione ed a parziale rettifica della ordinanza sindacale n. 210/19

Dispone di non abbandonare i dispositivi di protezione individuali DPI (mascherine, guantini, ecc...) sul suolo pubblico, lungo le strade o nelle zone di campagna; il corretto smaltimento degli stessi DPI, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di riporli nel contenitore per il conferimento. tutte le attività economiche e produttive, oltre alle indicazioni indicate nelle linee guida, sono tenute a mettere a disposizione, possibilmente all'uscio della porta di accesso, oltre ai contenitori per la carta e la plastica, un contenitore per i rifiuti indifferenziati anche per lo smaltimento di guantini mono uso e/o mascherine.

Avverte che l'inosservanza della presente ordinanza comporta la denuncia presso le Autorità giudiziarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale ed il pagamento di un ammenda fino a € 206,00, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 500,00 fino a € 5.000,00 in ottemperanza all'art. 50, comma 7 bis1 del D.Lvo 267/2000.

Nel caso che la stessa sanzione sia stata commessa due volte in un anno, si applicheranno le disposizioni .contenute all'art. 12, comma 1, del D.L. n.14/2017, convertito con L. n. 48/2017».

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