​Norme anti-Covid, spiagge libere interdette a Campomarino Lido

L'ordinanza lun 01 giugno 2020
Attualità di Valentina Cocco
7min
La spiaggia libera di Campomarino Lido ©TermoliOnLine
La spiaggia libera di Campomarino Lido ©TermoliOnLine

CAMPOMARINO. Chi sperava che l’estate ormai alle porte si traducesse in bagni, tintarella e divertimento dovrà ricredersi. L’emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando, e che ha cambiato drasticamente le nostre abitudini, modificherà anche la bella stagione dove vigeranno restrizioni e divieti. Gli ultimi, solo in ordine di tempo, a Campomarino dove le spiagge libere sono interdette su tutto il litorale compreso tra il confine nord (fiume Biferno) ed il confine sud (Fiume Saccione) a partire da oggi, lunedì 1 giugno e fino a nuove disposizioni. A comunicarlo è la stessa amministrazione che, tramite ordinanza numero 37 di oggi, stabilisce il divieto ai fini della balneazione del tratto di spiaggia libera.

La decisione è stata presa in seguito alla pandemia da Covid-19 tuttora in corso ed ha l’obiettivo di «garantire la sicurezza della balneazione ed una adeguata informazione all’utenza», come riportato nel testo dell’ordinanza che alleghiamo qui sotto. Chi pensava che il timido sole odierno, accompagnato da un leggero vento fresco, potesse consentire una bella nuotata dovrà ricredersi ed aspettare le nuove disposizioni in materia.

A vigilare sul rispetto delle norme saranno gli organi di Polizia territorialmente competenti che si occuperanno di mettere in campo tutti i controlli del caso, affinché cittadini e turisti rispettano quanto stabilito. I trasgressori saranno puniti con sanzioni pecuniarie come previsto dagli articoli: 4 del decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020 e 7/bis del decreto legislativo 267/2000.

Il testo dell’ordinanza:

PREMESSO CHE:

con DPCM del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa - della diffusione

epidemiologica del COVID-19;

- con DPCM del 26/04/2020 sono state adottate nuove misure in vista della cosiddetta FASE 2, ovvero la

riapertura di alcune attività sospese con i provvedimenti emanati ed in vigore fino al 3 Maggio 2020;

- con DPCM del 17/05/2020 sono state adottate nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19, al

fine di favorire la ripresa di gran parte delle attività economiche, mantenendo comunque una serie di vincoli legati all'andamento dell'epidemia da coronavirus;

PRESO ATTO che il DPCM del 17/05/2020 ha introdotto nuove misure di contenimento del contagio per la gestione della cosiddetta FASE 2, al fine di regolamentare l'avvio di attività precedentemente sospese ed in particolare all'art. 1, comma 1, lett mm) stabilisce che: "le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;

DATO ATTO CHE:

l’Ordinanza Balneare n. 01/2020 della Regione Molise, all’art. 1, comma 2, dispone che la - stagione balneare 2020 inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre, ed all’art. 2 dispone che le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con ordinanza della Capitaneria di Porto e che gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

- il Piano di sicurezza spiagge della Regione Molise è in corso di adozione.

- l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2020 della Capitaneria di Porto di Termoli, all’art. 9, dispone che:

a)nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità e tempistiche previste dall’ordinanza medesima attivando, organizzando e garantendo il servizio di assistenza e salvataggio;

b)in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne preventiva comunicazione all’Autorità Marittima entro il 31 maggio di ciascun anno, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato;

c)Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitori recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;

DATO ATTO:

- che è in corso di definizione il Regolamento Comunale per la fruizione delle spiagge libere;

- che sono in corso di svolgimento le procedure per affidamento del servizio di salvamento sui tratti di

spiagge libere del Comune di Campomarino e della fornitura della cartellonistica prevista dalle Ordinanze Balneari della Regione Molise e della Capitaneria di Porto di Termoli;

CONSIDERATO CHE:

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

- che a seguito di quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario, a tutela della salute pubblica, emettere urgente provvedimento di interdizione di determinati tratti di spiagge libere del Comune di Campomarino, fino all’attuazione di adeguate misure di sicurezza della balneazione e all’adozione del piano comunale per la gestione delle spiagge libere, al fine del rispetto dei protocolli di sicurezza del Ministero della Salute;

- che per la particolare vocazione turistico-balneare del territorio comunale, è stata più volte rappresentata la necessità di tutelare con opportuni l’utenza che afferisce durante la stagione balneare;

- che alla luce del quadro epidemiologico attuale, in attuazione dei principi di gradualità ed adeguatezza, risulta opportuno e necessario prevedere ed introdurre una temporanea e più rigorosa regolamentazione della fruibilità delle spiagge libere del litorale del territorio, che consenta l'applicazione rigorosa delle misure di contrasto alla diffusione del covid-19;

RITENUTO che, al fine di consentire l’adozione del Regolamento, l’attivazione del servizio di salvamento e l’apposizione della apposita cartellonistica come in rappresentato in premessa, è indispensabile, opportuno e inderogabile, procedere ad una interdizione delle spiagge libere del Comune di Campomarino ai fini della balneazione, comprese tra il confine nord (Fiume Biferno) ed il confine sud ( Fiume Saccione) del territorio

comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, che sancisce: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINANZA SINDACO n. 30 del 01-06-2020 - pag. 2 - COMUNE DI CAMPOMARINO

ORDINA

con decorrenza dal giorno 1° giugno 2020 e fino a nuove disposizioni:

E' interdetto l'accesso alle spiagge libere del Comune di Campomarino ai fini della balneazione, comprese tra il confine nord (Fiume Biferno), e il confine sud del territorio comunale( Fiume Saccione ), di consentire ogni attività di competenza dell’Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Ordinanze degli Organi competenti, volta a garantire la sicurezza della balneazione ed una adeguata informazione all’utenza;

DISPONE

che gli Organi di Polizia territorialmente competenti, effettuino i controlli di merito, attivando le necessarie azioni finalizzate alla rigorosa osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

che la violazione alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca - più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D. L. n. 19 del 25/03/2020, e per quanto non previsto dai vigenti provvedimenti statali e regionali, delle sanzioni di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.

DISPONE ALTRESI'

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione:

a) al Prefetto di Campobasso;

b) alla Regione Molise, Area IV, Servizio Tutela del Suolo, OO.II.MM;

c) al Comando Stazione Carabinieri di Campomarino;

d )alla Capitaneria di Porto di Termoli;

e) al Comando di Polizia Municipale.

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