Spiagge, il Piano regionale varato dalla giunta Toma

Insabbiati gio 04 giugno 2020
Attualità di La Redazione
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In spiaggia ©TermoliOnLine
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CAMPOBASSO. E’ stato varato il primo giugno scorso il Piano della sicurezza spiagge 2020, approvato dalla Giunta regionale del Molise lo scorso 1 giugno, che stabilisce tra l'altro che nelle spiagge libere è il Comune a provvedere alla sicurezza della balneazione. Gli enti devono garantire una balneazione sicura e tale obiettivo "si realizza attraverso attivazione delle postazioni di salvataggio equipaggiate secondo le disposizioni dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e l'ordinanza balneare della Regione Molise". La postazione si caratterizza per la presenza di un assistente bagnante munito di pattino o altra unità navale destinata al salvataggio. Il Comune può individuare altre forme di presidio e assistenza alla balneazione "come il pattugliamento con mezzi acquatici realizzato dai Vigili del Fuoco nelle passate stagioni balneari".

PIANO DI SICUREZZA DELLE SPIAGGE 2020

1. PREMESSA

Scopo del presente strumento, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii, che ne prevede l’approvazione, ogni anno, con deliberazione di giunta regionale, è quello di definire, d’intesa con la Capitaneria di Porto ed i Comuni costieri, le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza delle spiagge libere del litorale molisano, al fine di consentire un uso sicuro da parte dei fruitori delle stesse, nel rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e nell’Ordinanza balneare della Regione Molise.

Pertanto, quanto previsto nel presente Piano di sicurezza delle spiagge integra facendole salve le disposizioni contenute nell’ Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e nell’Ordinanza balneare della Regione Molise, concernenti, rispettivamente, norme sulla sicurezza della balneazione e della navigazione e norme sull’uso delle spiagge in generale.

Soggetti attuatori di tali azioni sono i Comuni costieri sui quali, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 5/2006 grava l’obbligo di provvedere alla pulizia ed alla sicurezza sulle spiagge libere del litorale molisano. Per quello che concerne le aree in concessione si rimanda alla specifica disciplina contenuta nell’Ordinanza balneare 2020 della Regione Molise.

Per quello che concerne gli aspetti connessi alla sicurezza della balneazione rimangono impregiudicati i compiti e le competenze istituzionali della Capitaneria di Porto.

L’ambito di applicazione del presente Piano di sicurezza delle Spiagge è il litorale molisano che, percorrendo la costa da nord a sud, ricomprende le aree demaniali marittime dei Comuni costieri di: Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino.

In relazione alla conformazione orografica del territorio la fascia costiera si può suddividere nelle seguenti aree:

A) Comune di Montenero di Bisaccia

A.1 Zona Hotel Strand – Costa Verde – Campeggi;

A.2 Zona Mergolo – Idrovora – Fiume Trigno.

B) Comune di Petacciato

B.1 Zona nord Torrente Tecchio – Mergolo;

B.2 Zona centro Colonia Marina;

B.3 Zona sud Fucilieri – Le Marinelle.

C) Comune di Termoli

C.1 Zona nord Villaggio Airone – Grattacielo – Martur;

C.2 Zona nord Alcione – Torretta Sinarca;

C.3 Zona nord Centro S. Antonio;

C.4 Zona sud Rio Vivo – Vela Club;

C.5 Zona sud Rio Vivo – Ponte Sei Voci;

C.6 Zona sud Fiume Biferno Marinelle.

D) Comune di Campomarino

D.1 Zona nord Oasi – Mambo – Fiume Biferno;

D.2 Zona centrale Conchiglia Azzurra;

D.3 Zona sud Hotel Ritz – Torrente Saccione.

Nel presente Piano il tema della sicurezza viene affrontato sotto diversi profili: da quello legato alla sicurezza della balneazione a quello della pulizia delle spiagge fino a quello legato all’emergenza sanitaria venutasi a creare in conseguenza della diffusione del virus Covid-19, per individuare nelle spiagge libere misure di contrasto e di contenimento alla diffusione dello stesso.

2. LA SICUREZZA NELLE SPIAGGE LIBERE

2.1. Definizione di spiagge libere

Per spiagge libere, ai fini del presente Piano di sicurezza delle Spiagge, si intendono tutti quei tratti di spiaggia non assentiti in concessione e non affidati ad altro titolo a soggetto privato o pubblico, secondo la definizione fattane in precedenza. Nel momento in cui un’area dovesse essere assentita con concessione stagionale, vale per essa quanto disposto dalla specifica normativa contenuta nell’ordinanza balneare della Regione Molise.

I tratti di spiaggia libera interessati da divieti di balneazione o di interdizione emanati dagli Enti cui la legge ne demanda il potere devono essere opportunamente segnalati.

In tali casi i Comuni hanno l'obbligo di provvedere a segnalare il divieto o l'interdizione con apposito cartello monitore posizionato sul tratto interessato e riportante gli estremi del provvedimento giustificativo del divieto. I cartelli devono essere posizionati in numero sufficiente allo scopo di un’efficace segnalazione.

2.2. Ricognizione della spiaggia libera

Così considerata la spiaggia libera si estende per circa 26,224 km. su un totale di circa 33,840 km. di litorale.

In particolare:

nel Comune di Montenero di Bisaccia la spiaggia libera si estende per circa 4,040 km.;

nel Comune di Petacciato la spiaggia libera ammonta a circa 6,225 km.;

nel Comune di Termoli la spiaggia libera ammonta a circa 8,089 km.;

nel Comune di Campomarino la spiaggia libera è di circa 8,870 km.

3. PULIZIA ARENILE

I Comuni provvedono, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d) della L.R. n. 5/2006, ad assicurare la pulizia dell’arenile nelle spiagge libere di loro competenza e degli antistanti specchi acquei, comunicando alla Regione Molise ed alla Capitaneria di Porto di Termoli le modalità ed i tempi con cui avranno luogo tali operazioni. I Comuni

sono tenuti, altresì, a monitorare lo stato dei luoghi e a vigilare al fine di verificare che la spiaggia si conservi pulita.

Quest’anno, tenuto conto della dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid-19 ed al conseguente blocco di tutte le attività non espressamente esentate con appositi provvedimenti delle autorità, si è verificato un ritardo nell’inizio delle attività di pulizia degli arenili, attività che sono state autorizzate con ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 21 del 17.04.2020 con riferimento alle aree in concessione per stabilimenti balneari estendibile, per analogia, ai Comuni per gli arenili liberi.

Nelle spiagge libere è il Comune territorialmente competente che deve provvedere alla pulizia delle stesse. A tal fine lo stesso deve farsi carico di effettuare le operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura delle spiagge libere.

Dette operazioni devono avviarsi prima della stagione balneare che quest’anno, secondo quanto disposto dall’Ordinanza balneare regionale n. 1/2020, inizia il 1° giugno 2020.

Tali operazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza balneare regionale con divieto di utilizzo dei mezzi meccanici negli orari di fruizione delle spiagge per la balneazione e l’elioterapia nella stessa stabiliti. Le operazioni di pulizia vanno ripetute durante la stagione balneare regolarmente e con una frequenza tale da garantire il mantenimento di una spiaggia pulita e decorosa. Qualora si verifichino temporali e/o mareggiate con accumulo sulla battigia di ceppi, tronchi ed altro materiale, i Comuni sono obbligati a provvedere tempestivamente alla ripulitura delle spiagge libere, comunicandolo alla Regione e alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Per assicurare la pulizia sulle spiagge libere i Comuni devono provvedere al posizionamento di appositi raccoglitori per i rifiuti per la raccolta differenziata almeno in corrispondenza degli accessi alla spiaggia.

4. RACCOLTA MATERIALI LEGNOSI SPIAGGIATI

Un modo per contribuire a mantenere la spiaggia pulita è rappresentato dalla possibilità di autorizzare i privati all’asporto dei materiali legnosi che vanno a depositarsi sulla stessa a seguito di fenomeni naturali. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il successivo 31 marzo è consentito il prelievo da parte dei privati cittadini del materiale ligneo accumulatosi sulle spiagge di tutto il litorale. Detto prelievo riguarda il materiale ligneo naturale già divelto accumulatosi sulle spiagge a seguito di eventi meteorici intensi e mareggiate. La raccolta deve essere finalizzata esclusivamente all’uso personale e non è ammessa alcuna finalità lucrativa, né è consentito alcun tipo di attività da cui possa ricavarsi lucro o guadagno.

La raccolta deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione comunale competente per territorio cui deve essere indirizzata specifica richiesta.

Nella domanda devono essere indicate le modalità ed il periodo della raccolta che devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente Piano. La raccolta potrà avvenire esclusivamente in orario diurno e precisamente nella fascia oraria ricompressa tra le ore 8,30 e le ore 16,00.

In considerazione del blocco delle attività dovuto all’epidemia Covid, solo per il corrente anno dette operazioni sono consentite anche fino al 14 giugno solo nelle fasce orarie dalle 5.00 alle 8.00 del mattino e dalle 19.30 alle 20.30 della sera. In generale, per la raccolta di detto materiale legnoso non è consentito l’accesso sulla spiaggia di mezzi di trasporto motorizzati.

Solo nei casi in cui vi siano tratti di spiaggia molto estesi privi di accessi all’arenile tali da rendere molto difficoltoso, se non impossibile, il recupero del materiale legnoso senza fare ricorso all’ausilio di mezzi motorizzati, questi ultimi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:

  • siano trattorini o muletti di piccole dimensioni;
  • qualora muniti di targa, detti mezzi devono essere autorizzati precedentemente dalla Capitaneria di Porto;
  • siano utilizzati per il solo prelievo del materiale già precedentemente raccolto ed accumulato in un preciso punto o in più punti della spiaggia, evitando così il carico continuo di materiale non conferito in precedenza in un posto;
  • il passaggio avvenga in maniera da preservare le dune e gli habitat naturali presenti;
  • l’utilizzo di detti mezzi meccanici sia stato previsto nell’autorizzazione comunale nella quale deve essere indicato il giorno e l’ora del prelievo.
  • La responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni tenendo indenni le Amministrazioni da eventuali richieste di risarcimento per danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente da dette attività.

    La polizia municipale e le altre forze di polizia operanti sul territorio sono incaricate della vigilanza e del controllo sul rispetto delle indicazioni di cui al presente atto ed all’autorizzazione comunale.

    5. NORME DI SALVAGUARDIA DEI SISTEMI DUNALI

    I sistemi dunali naturali devono essere salvaguardati durante le operazioni di pulizia dell’arenile. Pertanto dovranno essere adottate tutte le precauzioni idonee ad assicurare un’efficace protezione degli stessi. Vanno tutelate, inoltre, tutte le specie animali presenti sull’arenile, in particolare il fratino che nidifica sul litorale molisano in un periodo che da aprile-maggio, può arrivare fino a luglio, in caso di seconda nidificazione, qualora la prima non abbia avuto successo.

    6. AREE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE

    6.1 Aree escluse

    Ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, la Delibera di Giunta regionale n. 162 del 20.05.2020 adottata in recepimento della suddetta normativa stabilisce i seguenti divieti di balneazione:

    per il Comune di Montenero di Bisaccia le zone di mare ricadenti:

    a. entro i 50 metri dall’imboccatura del porto turistico e dalle opere foranee;

    b. nel raggio di 50 metri dalla foce del fiume Trigno;

    per il Comune di Petacciato le zone di mare ricadenti:

    a. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Tecchio;

    b. nel tratto di litorale antistante la spiaggia libera e precisamente ricadente nella p.lla 1 del foglio di mappa n. 8 per una lunghezza di 1.500 metri ed una profondità di 10 metri dalla linea di battigia, a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale;

    per il Comune di Termoli le zone di mare ricadenti:

    a. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sinarca;

    b. entro i 100 metri dall’imboccatura e dalle opere foranee del Porto di Termoli;

    c. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Rio Vivo;

    d. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sei Voci;

    e. nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno;

    per il Comune di Campomarino le zone di mare ricadenti:

    a. nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno;

    b. 50 metri a Nord e 50 metri a Sud delle opere foranee del Porto di Campomarino;

    c. nel raggio di 50 metri dalla foce del fiume Saccione.

    Nella stessa delibera viene classificata con valore scarso la qualità dell’acqua di balneazione denominata “Rio vivo 3” con tutte le conseguenti misure che nella stessa deliberazione n. 162/2020 vengono previste e, per le quali, alla stessa si rimanda.

    I divieti di balneazione devono essere indicati in loco con appositi cartelli posizionati dai Comuni per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento. Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile ove risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli risultassero divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

    6.2. Aree caratterizzate dalla presenza di scogliere frangiflutti

    Una fonte di pericolo è rappresentata dalle scogliere frangiflutti presenti su estesi tratti di mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Nei pressi delle stesse è vietata la balneazione secondo quanto disposto nella vigente Ordinanza di sicurezza

    balneare della Capitaneria di Porto di Termoli. E’ vietato, inoltre, stazionare, prendere

    il sole e tuffarsi da dette scogliere.

    6.3. Aree individuate nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli

    Sono, altresì, interdette alla balneazione le zone di mare individuate nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli.

    7. SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

    7.1. Servizio di soccorso e salvataggio

    Così come per le spiagge in concessione alla sicurezza della balneazione provvede il concessionario, nelle spiagge libere alla sicurezza della balneazione provvede il Comune, il quale è responsabile della stessa per espresso obbligo normativo di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5. La sicurezza delle spiagge libera è innanzitutto una balneazione sicura.

    Tale obiettivo si realizza attraverso l’attivazione in dette spiagge delle postazioni di salvataggio equipaggiate secondo le disposizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e l’ordinanza balneare della Regione Molise. La postazione di salvataggio si caratterizza per la presenza di un assistente bagnante munito di pattino o altra unità navale destina al salvataggio e di tutta la necessaria dotazione prevista per la sicurezza della stessa.

    Il Comune può individuare altre forme di presidio e di assistenza alla balneazione, da concordarsi con la Capitaneria di Porto, e da comunicare alla Regione, come il pattugliamento con mezzi acquatici realizzato dai Vigili del Fuoco nelle passate stagioni balneari dai vigili del fuoco.

    L’attivazione del servizio di salvataggio può essere evitata solo nel caso contemplato nell’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto al punto in cui prevede che: “i Comuni, in caso di oggettiva, comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne comunicazione all’Autorità marittima”, indicando le motivazioni di tale impedimento. Pertanto, è fatto obbligo ai Comuni di comunicare alla Capitaneria di Porto ed alla Regione i tratti di spiaggia libera in cui non viene attivato, indicando i motivi ostativi in caso di assenza del servizio di salvataggio.

    7.2. Modalità di svolgimento del Servizio

    1) Il servizio verrà svolto nei periodi indicati e con le modalità previste dall’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e deve essere garantito almeno dal 13 giugno fino al 13 settembre. Nei periodi di tempo in cui detto servizio non viene garantito, è fatto obbligo di apporre l’apposita cartellonistica monitoria prevista al successivo paragrafo 8;

    2) Il bagnino addetto alla postazione di salvataggio deve essere in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato dai soggetti a tal fine abilitati, lo stesso deve indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta di colore bianco “SERVIZIO DI SALVATAGGIO”, e deve essere munito di un fischietto;

    3) La postazione di salvataggio deve essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare ed, inoltre, dovrà essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:

  • n. 1 binocolo;
  • un paio di pinne;
  • maschera e snorkel;
  • galleggiante di soccorso tipo “Rescue can” (c.d. baywatch);
  • casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
  • giubbotto di salvataggio tipo lifejacket;
  • n. 1 natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su ambo i lati ben visibile la scritta di colore bianco “Salvataggio”. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 mt., di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante. Tale mezzo non deve essere destinato, in alcun caso, ad altri usi;
  • n. 1 bandiera rossa indicante il divieto di balneazione, di dimensioni adeguate da essere ben visibile da qualsiasi parte dell’arenile;
  • 350 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare all’esigenza alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue can” – c.d. baywatch – pattino) montato su rullo fissato saldamente all’arenile.
  • 4) La postazione di salvataggio a terra deve essere dotata di:

  • Bombola di ossigeno da 5 litri caricata a 200 atm, oppure 2 bombole da 3 litri caricate a 200 atm, flussimetro e manometro integrato e protetto da apposito cappellotto o, in caso di impossibilità a procurarsi detta dotazione, tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all’utilizzo da parte del personale sanitario;
  • materiale per la somministrazione dell’ossigeno quali cannule di guedel (adulto e pediatrica), cannule naso faringee (adulto e pediatrica), pallone autoespandibile (adulto e pediatrico) con maschere (adulto e pediatrico) e ingresso per la somministrazione di ossigeno, fruste conduzione ossigeno, maschere facciali con reservoir;
  • cassetta di primo soccorso con materiale da medicazione di cui alla legge n. 81/2008;
  • defibrillatore semiautomatico esterno.
  • Per il salvataggio possono essere utilizzati ulteriori idonei mezzi, nel rispetto delle Normative di settore.

    È auspicabile inoltre la dotazione di n. 1 apparato V1-W marino o di potenza tale da garantire i collegamenti con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli.

    8. CARTELLONISTICA MONITORIA

    I cartelli sono quelli previsti e imposti dall’ Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e si distinguono in quelli che avvertono dell’assenza del servizio di salvataggio, possibili solo per i casi eccezionali previsti nel precedente punto 1 (oggettiva, comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere) e quelli che avvertono i bagnanti della delimitazione delle zone di mare (zona riservata alla balneazione, zona riservata ai non esperti del nuoto, segnalazione di pericoli). Tali cartelli devono essere posizionati in corrispondenza degli accessi all’arenile e sulla spiaggia in numero congruo ad informare l’utenza circa gli avvertimenti negli stessi contenuti. Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile in cui risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli vengano divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli. Qualora non sia attivo il servizio di salvataggio sulla spiaggia libera, detta circostanza deve essere segnalata con un cartello monitore riportante la scritta: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

    Con riferimento alle segnalazioni che avvertono sulla delimitazione delle zone di mare, i Comuni hanno l’obbligo di provvedere ad indicare la zona riservata alla balneazione (300 mt. dalla linea di costa), nonché quella fin dove possono spingersi i non esperti del nuoto (il cosiddetto LIMITE).

    La prima zona deve essere segnalata, così come previsto nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, con gavitelli di colore rosso o arancione posti parallelamente alla linea di costa ogni 50 mt. In caso di oggettiva e compravata impossibilità al posizionamento di detti gavitelli si può provvedere ad apporre sulla spiaggia apposito cartello riportante la dicitura “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO”, specificando il limite di interdizione.

    La seconda zona comprendente quella delle acque sicure (fino a 1 mt. di profondità) deve essere segnalata mediante gavitelli di colore bianco o cartelli recanti la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE UN METRO DI PROFONDITÀ”. Tali cartelli devono essere posizionati ad una distanza di 50 ml l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa e, comunque, al centro dello specchio acqueo. In mancanza si deve provvedere ad apporre sulla spiaggia apposito cartello riportante la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”.

    È obbligo per i Comuni procedere a verificare la peculiare situazione dei fondali antistanti le proprie concessioni, valutando se la loro regolarità consenta il segnalamento del limite acque sicure unicamente tramite il posizionamento di uno o più cartelli monitori ovvero se, in considerazione della presenza di irregolari avvallamenti del fondale e comunque di un andamento non rettilineo del limite acque sicure, risulti necessario, ai fini della sicurezza della balneazione, segnalare tale limite anche con l’apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco, ad una distanza non superiore a mt. 5 (cinque) l’uno dall’altro. In tal caso gli stessi devono essere realizzati o posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate o altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

    Parimenti, con cartelli indicatori da posizionarsi in mare, devono essere segnalate eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti. Tuttavia, allorquando ne sia difficoltoso l’ancoraggio sul fondo marino, possono essere posizionati sulla battigia, perpendicolarmente al pericolo da segnalare, con l’indicazione della distanza del medesimo dalla riva.

    I cartelli summenzionati devono avere le seguenti caratteristiche: essere ben visibili anche ad una certa distanza, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.

    9. MISURE ANTICOVID 19

    Al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid-19 sulle spiagge libere devono essere osservate le misure di contenimento di seguito indicate, contenute nelle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative approvato dalla Conferenza Stato Regioni a maggio 2020, e nel documento tecnico redatto dall’Inail e dall’ Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2020.

    In particolare, si prescrive quanto segue:

    1. è vietata ogni forma di assembramento. Tra i fruitori delle spiagge durante la permanenza sulle stesse deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, salvo che si tratti di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare;

    2. durante la permanenza sulle spiagge libere vi è l’obbligo di indossare la mascherina salvo che non si stazioni sotto il proprio ombrellone. Tale obbligo viene meno anche durante la balneazione e durante gli spostamenti di ritorno e verso la battigia per la balneazione;

    3. tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) deve essere assicurato distanziamento tale da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone;

    4. sotto ogni ombrellone può stazionare un numero massimo di quattro persone che può essere portato a cinque qualora si tratti di soggetti che appartengono allo stesso nucleo familiare;

    5. sulle spiagge libere è vietato l’accesso a soggetti che siano sottoposti alla misura della quarantena e a chi è affetto da patologia con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre superiore a 37,5°C;

    6. tra le attrezzature di spiaggia quali lettini e sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri;

    7. sulle spiagge libere sono vietate le attività ludico sportive che possano dare luogo ad assembramento;

    8. sulle spiagge libere sono vietate feste, giochi, animazioni, manifestazioni ed eventi che comportino assembramento;

    9. sulle spiagge libere è fatto divieto di abbandonare mascherine e guanti. Sulle spiagge libere vanno incentivate il più possibile forme di sorveglianza delle stesse, al fine di facilitare e garantire l’osservanza ed il rispetto delle presenti misure. Inoltre, per rafforzare il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e favorire l’informazione all’utenza, deve essere attivata, a cura delle amministrazioni comunali, una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle misure di prevenzione da osservare in spiaggia con utilizzo di ogni mezzo utile (mass media, opuscoli, dépliants ecc.).

    Deve, inoltre, essere, posizionata, in particolare nei punti di accesso alle spiagge libere, cartellonistica informativa plurilingue contenente indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.

    Nelle spiagge libere devono, altresì, essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, se presenti, quali, ad esempio, i servizi igienici.

    9.1. Piani comunali

    Nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, i Comuni rivieraschi predispongono un piano, anche unico, contenente misure condivise, concordate ed omogenee per tutto il litorale, da adottarsi con atto deliberativo comunale, per la gestione e l’utilizzo delle spiagge libere in un’ottica di maggior contrasto possibile alla diffusione del Covid-19.

    9.2. Chiusura attività stabilimento balneare causa Covid

    Tenuto conto della particolare situazione di emergenza sanitaria determinatasi a seguito della pandemia Covid-19 ed in considerazione dei rischi e degli oneri che gravano sul titolare di uno stabilimento balneare, allo stesso è riconosciuta la facoltà di non aprire lo stesso al pubblico per la stagione balneare 2020, senza con ciò incorrere nel pericolo della comminatoria di decadenza dalla concessione prevista dall’ art 47 del Codice della Navigazione.

    Tuttavia, rimanendo pur sempre l’area di pertinenza dello stabilimento balneare area in concessione e, pertanto, non annoverabile nel computo delle spiagge libere, alla cui sicurezza sono tenuti i Comuni, il titolare dello stabilimento, in quanto concessionario, rimane in ogni caso responsabile di tutto quanto accade all’interno della stessa. Pertanto, dovrà interdirne l’uso con modi e forme idonei allo scopo, che non creino pericolo per la pubblica incolumità ed apporre cartelli di divieto di accesso alla stessa.

    10. CAMPAGNA PLASTIC FREE

    Sulle spiagge del litorale molisano si invita a non utilizzare oggetti monouso in plastica quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, ma solo articoli in materiale compostabile. È in ogni caso vietato abbandonare sulle spiagge oggetti in plastica, che vanno smaltiti nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione delle amministrazioni comunali.

    11. SANZIONI

    L’inosservanza delle norme contenute nel presente piano, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione pecuniaria prevista nell’articolo 1164 del Codice della Navigazione. L’importo dovuto per le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione della presente Ordinanza deve essere versato su c.c. postale n. 67971630, codice tributo 09600, intestato alla Regione Molise, specificando nella causale il numero di verbale e la data.

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