Spiagge libere, varato il piano unico dei quattro comuni molisani costieri

L'estate gio 04 giugno 2020
Attualità di La Redazione
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La spiaggia di Termoli ©TermoliOnLine
La spiaggia di Termoli ©TermoliOnLine

TERMOLI. Con delibera odierna di Giunta comunale n° 131 è stato approvato il piano per la gestione delle attività balneari sui tratti di spiaggia libera della costa molisana così come richiesto dal “Piano di sicurezza delle spiagge 2020” adottato dalla Regione Molise che al punto 9.1 recita testualmente,

“Nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, i Comuni rivieraschi predispongono un piano, anche unico, contenente misure condivise, concordate ed omogenee per tutto il litorale, da adottarsi con atto deliberativo comunale, per la gestione e l’utilizzo delle spiagge libere in un’ottica di maggior contrasto possibile alla diffusione del Covid-19”.

Il documento è stato stilato in accordo con i comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato.

PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ BALNEARI SUI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA DELLA COSTA MOLISANA

STAGIONE BALNEARE 2020

Il presente Piano, stilato in accordo tra i comuni di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato, rappresenta il decalogo delle regole fondamentali da rispettare nelle aree di spiaggia libera sottoposte, oltre che alle prescrizioni dettate dall’Istituto Superiore della Sanità, anche alla disciplina dal presente articolato.

Art. 1 – Classificazione delle spiagge libere 1. Le spiagge libere dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino saranno suddivise in due tipologie: - Spiagge libere “regolamentate per il distanziamento”; - Spiagge libere “Open free”

Art. 2 – Apertura 1. L’apertura delle spiagge libere, per quanto concerne la stagione balneare 2020, individuate con i criteri stabiliti di seguito, è prevista a partire dal mese di giugno 2020 fino al 15 settembre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00.

2. L’accesso alle spiagge libere sarà interdetto nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

Art. 3 – Spiagge libere “regolamentate per il distanziamento”

1. Ogni Comune costiero, con apposito atto, provvederà alla individuazione delle spiagge libere “regolamentate per il distanziamento”, procedendo alla loro numerazione, al fine di una precisa identificazione.

2. Tali aree saranno perimetrate e munite di apposita cartellonistica informativa e monitoria.

3. I criteri di individuazione, tassativi ed inderogabili, saranno i seguenti: - Accesso agevole - Facilità di controllo - Facilità di parcheggio - Possibilità di installazione di servizi igienici

Art. 4 – Spiagge libere “Open free”

1. Le spiagge libere cosiddette “Open Free” saranno munite di cartellonistica informativa e monitoria.

2. Gli utenti dovranno rispettare autonomamente le normali indicazioni igienico-sanitarie previste dagli atti normativi e regolamentari emanati per contrastare l’epidemia da Covid-19.

3. Esse saranno sottoposte alla vigilanza degli organi preposti per legge.

4. Spiagge non dotate di servizi igienici.

Art. 5 – Gestione delle spiagge libere “regolamentate per il distanziamento”

1. Le spiagge libere “regolamentate per il distanziamento” potranno essere gestite sia in via diretta dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti o con la collaborazione di altri organismi od organizzazioni del terzo settore che ne garantiscano la vigilanza, mediante appositi allestimenti, come esplicitato negli articoli seguenti, assicurando la gestione della spiaggia assegnata secondo la normativa nazionale e quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Art. 6 – Spiagge libere prospicienti ad unità immobiliari residenziali private e/o attività commerciali

1. Sui tratti di spiagge libere prospicienti ad unità immobiliari residenziali private e/o attività commerciali, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza balneare emanata dalla Regione Molise, si dà la facoltà di individuare le aree di ombreggio ed installare i paletti di posizionamento, rispettando le distanze previste nel presente Piano.

2. Tali aree devono tassativamente essere accessibili all’utenza esterna nel rispetto delle norme di distanziamento e della organizzazione predisposta per tali aree.

Art. 7 – Regole di accesso alle spiagge “regolamentate per il distanziamento” 1. Sulle spiagge libere “regolamentate per il distanziamento” l’accesso e l’utilizzo ai fini della balneazione saranno consentiti nel rispetto delle regole di distanziamento sociale/interpersonale necessarie a fronteggiare la diffusione del virus Covid-19.

2. Il personale addetto all’accoglienza controllerà l’accesso alla spiaggia libera secondo le modalità previste nell’Ordinanza Balneare della Regione Molise.

3. Possono accedere alle singole postazioni di ombreggio sulla spiaggia libera “regolamentata per il distanziamento”, un numero massimo di 5 persone, se appartenenti allo stesso nucleo familiare; nel caso di non appartenenza allo stesso nucleo, possono accedere alla singola postazione di ombreggio un numero massimo di 4 persone.

4. Non potranno tassativamente accedere a tali spiagge i soggetti che si trovino in quarantena o che presentino sintomi da infezione respiratoria, con una temperatura corporea al di sopra dei 37.5°.

5. Durante la permanenza sulle spiagge libere vi è l’obbligo di indossare la mascherina salvo che non si stazioni sotto il proprio ombrellone. Tale obbligo viene meno anche durante la balneazione e durante gli spostamenti di ritorno e verso la battigia per la balneazione, come previsto al punto 9 del Piano di Sicurezza Spiagge emanato dalla Regione Molise.

Art. 8 – Balneazione e salvamento

1. Le attività di balneazione ed il servizio di salvamento (ove presenti) dovranno essere svolti secondo le medesime modalità prescritte per gli stabilimenti balneari.

Art. 9 - Informazione

1. Sarà predisposta, a cura delle Amministrazioni comunali apposita cartellonistica, in numero e posizionamento adeguati, atta a sensibilizzare i fruitori sulle norme comportamentali previste dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari della regione Molise.

Art. 10 – Organizzazione logistica degli spazi di ombreggio

1. Sulle spiagge libere “regolamentate per il distanziamento” sarà cura del Comune effettuare la mappatura e la tracciatura delle aree di ombreggio mediante apposito paletto segnalatore piantato nella sabbia, al fine di garantire la massima sicurezza ed evitare situazione di pericolo per l’incolumità dell’utenza, in deroga a quanto stabilito dal Pruadm.

2. Tale prescrizione viene dettata al fine di garantire il corretto posizionamento dell’ombrellone e delle ulteriori attrezzature da parte dei fruitori.

3. Il distanziamento tra gli ombreggi deve essere non inferiore a 5 m. tale da garantire un minimo di 10 m2 nell’area di ombreggio.

4. Gli ombreggi potranno essere occupati esclusivamente con due attrezzature da spiaggia (sedie, sdraio e lettini.

5. Il distanziamento minimo delle attrezzature balneari è pari a m. 1, come previsto dall’Ordinanza Balneare n. 01/2020 della Regione Molise.

6. E’ fatto assoluto divieto lo scambio di attrezzatura balneare tra occupanti di ombreggi diversi, seppur adiacenti.

7. E’ fatto assoluto divieto gettare a terra mascherine, guanti, fazzoletti igienizzanti e flaconi vuoti di gel igienizzante.

8. E’ fatto assoluto divieto di assembramenti per attività ludiche e per banchetti.

9. Sono tassativamente vietati giochi di squadra sull’arenile.

10. E’ fatto assoluto divieto di posizionarsi al di fuori delle postazioni segnalate ove presenti.

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