Braccio di ferro Edison-Stato: il Tar Molise si dichiara incompetente

La controversia mar 23 giugno 2020
Attualità di La Redazione
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Rospo Mare ©TermoliOnLine
Rospo Mare ©TermoliOnLine

TERMOLI. Giudice ordinario adito anche sul contenzioso Edison dal Tar Molise. Poche ore prima dalla sentenza sul ricorso del duo Scarabeo-Tedeschi, i giudici amministrativi si dichiarano incompetenti anche sul braccio di ferro che dal 2016 vede contrapposti la società di estrazione petrolifera col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Edison ha impugnato la comunicazione 24 settembre 2016 prot. n. 03.03.24 della Capitaneria di porto di Termoli concernente la richiesta di integrazione della relazione tecnica presentata da Edison per il rinnovo della concessione demaniale marittima (corrispondente alle piattaforme "Rospo Mare" e al serbatoio galleggiante "Alba Marina"), ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 2017; nonché le comunicazioni della Capitaneria di Porto di Termoli 13 febbraio 2013, n. 03.03.24/3106; 10 aprile 2013, n 03.03.24/7146; 29 agosto 2013, n. 03.03.24/17552, 3 aprile 2014, n. 03.03.24/5917, 20 febbraio 2015, n. 03.03.02/2978, 4 febbraio prot. n. 03.03.02/2978.

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di uno specchio di acqua della superficie di mq 16.935 nel mare Adriatico al largo di Termoli. Il 27 novembre 2012 Edison spa ha chiesto alla capitaneria di Porto di Termoli il rinnovo della concessione giunta ormai alla scadenza. Con l’atto impugnato (comunicazione del 24 settembre 2016, prot. 03.03.24) la Capitaneria di Porto di Termoli, nel corso del procedimento per il rinnovo della concessione demaniale marittima, ha chiesto a Edison di integrare la sua istanza, inserendo anche i dati relativi alla c.d. superficie virtuale che sarebbe stata riferibile a un natante (il natante ‘Alba Marina’) il cui ancoraggio costituiva uno degli oggetti della concessione. Edison, per evitare l’arresto del procedimento, ha fornito i dati richiesti. Nello stesso tempo ha segnalato di ritenere ingiustificata la richiesta della Capitaneria, perché per la concessione in questione – e in particolare per determinare la misura del canone concessorio – non poteva farsi riferimento alla c.d. superficie virtuale, ma avrebbe dovuto farsi riferimento alla superficie effettivamente occupata dal natante. Pertanto ha proposto il presente ricorso, ritenendo illegittima la pretesa della Capitaneria di Porto di subordinare la prosecuzione del procedimento - e perciò il rinnovo della concessione - alla trasmissione di dati inconferenti, quali devono ritenersi quelli sulla cosiddetta superficie virtuale. Secondo parte ricorrente il criterio dello specchio d’acqua virtuale (criterio dei gavitelli) applicato dalla Capitaneria di Porto di Termoli avrebbe validità solo per il caso di concessioni con finalità turistico ricreative e non anche per quelle aventi finalità produttive come nella specie, per le quali invece varrebbe il criterio della superficie effettiva occupata. Peraltro il criterio in questione era quello applicato negli anni precedenti dalla Capitaneria che avrebbe immotivatamente modificato il proprio approccio.

Quand’anche poi si ipotizzasse l’applicazione del criterio dettato per le concessioni turistico ricreative anche al caso della concessione per coltivazione di idrocarburi, come nel caso della ricorrente, occorrerebbe comunque tenere conto che il serbatoio galleggiante che occupa lo specchio d’acqua non può essere assimilato ad un gavitello, avendo una funzione diversa dalla semplice segnalazione, emergendo anche sotto questo aspetto un’ulteriore ragione di illegittimità del criterio indicato dall’Amministrazione nella richiesta d’integrazione dell’istanza. In data 15 maggio 2020 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale. Il ricorso è infatti inammissibile per difetto di giurisdizione essendo devoluta la presente controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario. Come rilevato dal Consiglio di Stato in analoghe fattispecie, infatti, la Capitaneria di Porto, <>. In sostanza, come emerge dal contenuto dell’atto impugnato, prodotto dalla stessa parte ricorrente, rispetto ai criteri discretivi della giurisdizione, la Capitaneria di Porto ha chiesto una integrazione documentale per concludere l’iter di determinazione delle somme dovute dal concessionario sulla base dei presupposti fattuali previsti dalla normativa in materia.

La comunicazione della Capitaneria di porto di Termoli, impugnata nel presente giudizio, rileva infatti esclusivamente ai fini della determinazione dei canoni concessori e inerisce, come detto, a una controversia su diritti soggettivi non devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In analoghe fattispecie, la giurisdizione è stata peraltro ormai <> dallo stesso giudice ordinario: è il ricorrente che nella memoria depositata il 20 maggio 2020 dà conto del fatto che la Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (Corte d’appello di Campobasso sentenza 19 settembre 2019, n. 314, che richiama ampiamente le due pronunce del Consiglio di Stato cit.), annullando la sentenza del Tribunale che declinava la giurisdizione. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

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