Con la Fase 3 ritornano i ‘dehors’, ma occorre stare a posto con le regole

Fuori dal tunnel mer 01 luglio 2020
Attualità di Claudio de Luca
3min
Dehors post-Covid ©architettiroma.it
Dehors post-Covid ©architettiroma.it

MOLISE. Con la Fase 3 ritornano i ‘dehors’ nei centri del Molise, ma occorre stare a posto con le regole. Ed ora si porta tutto all'esterno. Perciò gli esercizi ritornano ai ‘dehors’ in tutti i comuni molisani perché lo spazio chiuso è pericoloso con una pandemia in atto. E sarebbe pure giusto togliere le tassazioni a chi occupa uno spazio esterno. Serve aria, e il virus all'aria si trova meno a suo agio, dicono gli architetti. Il Comune di Isernia ha provveduto (deliberazione consiliare n. 44/2019), disponendo – con un apposito Regolamento – in materia di occupazioni di suolo pubblico con i ‘dehors’, assoggettando peraltro a sanzione pecuniaria ogni eventuale abuso.

Secondo il Tar della Lombardia (decisione n. 990/2019, Sez. 1^ del Tar di Brescia), quando la struttura venga realizzata senza il permesso per
costruire, il manufatto rischia la demolizione perché comporta una rilevante trasformazione del territorio, incrementando superficie e volumi al servizio del locale pubblico. Naturalmente un Comune non può negare la concessione senza addurre, a motivo del diniego, un eventuale contrasto fra manufatto e strumenti urbanistici. Il caso trattato dai Giudici amministrativi riguardava la veranda attrezzata, di oltre 115 mq, con impianto elettrico di una vineria con somministrazione. Farla passare per una pertinenza non sarebbe stato possibile perché il ‘dehors’ era destinato a soddisfare bisogni duraturi. L'area ospitava i tavoli per i clienti, anche se le tende e i teli plastificati, a chiusura dell'ambiente, venivano assicurati - con legacci - a travetti immersi in botti riempite di calcestruzzo. Nella sostanza la veranda incideva in modo significativo (oltre che permanente) sull'assetto urbanistico-edilizio del locale, costituendo un organismo autonomo concretando una estensione dell'esercizio pubblico posto all'interno del fabbricato.

E così il ‘pub’ perse il ‘dehors’, anche se il gestore avrebbe voluto che si prendesse atto della sua ‘smontabilità’. Il locale si trovava in una zona soggetta al Piano territoriale paesaggistico, che non ammetteva incremento di volumi anche quando non frutto di nuova costruzione, come nel caso del gazebo che pure aveva tende laterali in plastica trasparenti. Risultava allora legittimo il «no» opposto dal Comune al permesso di costruire, soprattutto dopo il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici. Peraltro un esercizio pubblico non può avere un gazebo esterno (sia pure minimo) quando la struttura ricada in una zona tutelata dal Piano territoriale, dove il paesaggio non fa differenza fra volumi edilizi e tecnici, vietando ogni aumento delle cubature. Per di più l’agognato ‘dehors’ non può essere definito precario da un punto di vista edilizio laddove invece sia
destinato stabilmente alle esigenze del pub. Sarebbe inutile lamentare il vizio di eccesso di potere quando un P.t.p. tuteli il paesaggio» e gli atti (espressione di discrezionalità) non risultano censurabili per violazione del canone di imparzialità.

Non è inopportuno sottolineare che, prima di rivolgersi al Comune, il titolare di un bar deve fare i conti con il Condomìnio quando la struttura debba essere considerata aderente alla facciata dello stabile e quindi non possa essere installata senza il N.o. di tutti coloro che risultassero proprietari del muro perimetrale (art. 1117 Cc). In tal senso si esprime la sentenza n. 379/2016 della Sez. 2^ del Tar Toscana, che ha accolto il ricorso di uno dei condomini. Il progetto del ‘dehors’ per il bar prevedeva che la struttura fosse da porre ad un solo cm di distanza alla facciata dello stabile: non poteva, dunque, essere considerata non aderente al muro perimetrale. Ed il Regolamento comunale imponeva il nulla osta dei proprietari o dell'amministratore dell'edificio quando si fosse verificato il «contatto-aderenza» con la superficie esterna di un fabbricato; ed il condòmino non aveva mai trascinato davanti ai Giudici la società gestrice del locale pubblico che non aveva mai dato il suo consenso all'opera. Il bar, fra l'altro, avrebbe persino voluto installare sedie e tavolini per la stagione estiva senza aver chiesto il permesso ai legittimi proprietari. Per di più il ‘dehors’ non poteva ottenere l'autorizzazione paesaggistica dal Comune con una procedura semplificata: era escluso, infatti, che lo spazio esterno del
locale pubblico potesse essere considerato un «arredo urbano» e dunque beneficiare della corsia preferenziale riconosciuta agli interventi edilizi minori dal dpr 139/10 (sentenza n. 56/2016, Sez. 1^ del Tar Liguria).

Claudio de Luca

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