Strisce pedonali a colori e dossi artificiali: che cosa non va

L'osservatorio lun 03 agosto 2020
Attualità di Claudio de Luca
3min
Strisce rosse ©Il Giornale dei Veronesi
Strisce rosse ©Il Giornale dei Veronesi

LARINO. E’ consigliabile che i Sindaci, prima di ‘rinnovare’, la segnaletica orizzontale e verticale, si consiglino con i propri Uffici e con i veri esperti della materia per non incorrere in errori. Secondo l’art. 40, i segnali stradali servono a regolare la circolazione, come gli attraversamenti pedonali per cui il Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione (art. 145) stabilisce le norme quanto a forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche nonché le modalità di applicazione. Gli attraversamenti pedonali debbono essere resi evidenti mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli (lunghezza non inferiore a m 2,50 sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, larghezza non inferiore a 50 cm.). Ciò posto, colori ulteriori entrerebbero in conflitto con la normativa nazionale ed europea (EN 1436). Se, in tutta autonomia, l’ente proprietario della strada volesse colorare il nero dell’asfalto cittadino con un conglomerato più vivace, ciò non sarebbe possibile.

Ciò significherebbe realizzare un ‘quid’ di complementare proibito dalle regole di dettaglio predisposte dal legislatore. Il Ministero dei trasporti (parere n. 1379 /2011) smentì categoricamente “la presunzione di maggiore visibilità della segnaletica orizzontale colorata, constatando un maggior rapporto di contrasto tra l’originario colore nero del conglomerato bituminoso ed il colore bianco delle strisce pedonali; soprattutto in situazioni notturne e di asfalto bagnato”. Ciò nonostante i Comuni non si limitano alla segnaletica prescritta e potrebbe derivarne responsabilità in capo all’Ente quando avessero a verificarsi inconvenienti, o danni, a veicoli od a pedoni, se provocati dalla realizzazione di una segnaletica non conforme ai contenuti del Cds. Naturalmente non può che trattarsi di una responsabilità presunta da dimostrare in giudizio. In effetti, la P.a. (art. 2051 C.c.) è tenuta a risarcire l’eventuale danneggiato in caso di sinistro e l’utente sarebbe semplicemente tenuto a provare che l’evento c’è stato e che, dalla sua dinamica, è derivato un danno. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, la tutela dell’automobilista deve essere ricondotta al principio del ‘neminem laedere’ (art. 2043 C.c.).

Ragion per cui, seppure la P.a. sia tenuta a non intaccare i diritti altrui, verificando se il proprio operato possa essere censurabile sotto il profilo di eventuali anomalie (nel caso di specie da segnaletica non conforme), l’utente della strada danneggiato rimarrebbe aggravato dall'’ònere: 1) di provare l’evento; 2) di rendere evidente il sinallagma tra il segnale mal posto ed il danno patito; 3) di dimostrare la condotta colposa dell’Ente che non aveva provveduto ad attivarsi correttamente, approntando una rigorosa segnaletica; 4) di evidenziare che il danno è intervenuto proprio perché la condotta serbava i caratteri dell’insidia e del trabocchetto. ‘Dulcis in fundo’, l’art. 45 vieta la fabbricazione e l’impiego di segnali non previsti, o non conformi, a quelli stabiliti dal Codice, dal Regolamento, dai Decreti o da Direttive ministeriali. Naturalmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare ai Comuni di sostituire, di integrare, di spostare, di rimuovere e di correggere ogni segnale non conforme, con poteri sostitutivi nel caso di inadempienza.

Perciò, attenzione prima di colorare con la fantasia le strisce pedonali, com’è avvenuto a Larino. Rimanendo nel centro frentano, occorre riferirsi ai dossi, vale a dire a quella soluzione per garantire la moderazione del traffico e la sicurezza degli utenti deboli, sempre che si ponga attenzione ai limiti di utilizzabilità e, soprattutto, al tipo di strada su cui vengono installati. Il Regolamento di attuazione del Codice della strada, per esempio (art. 179), prescrive:“I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei ‘residences’ …; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ciò posto ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”.

A Larino, di contro, ne sono stati installati addirittura 3, nei pressi della Chiesa di S. Primiano, a distanza di una manciata di metri gli uni dagli altri, col segnale di avviso posto immediatamente a monte dell’impedimento.

Claudio de Luca

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