La figura del consigliere delegato

L'osservatorio ven 14 agosto 2020
Attualità di Claudio de Luca
3min
Palazzo Ducale ©Termolionline.it
Palazzo Ducale ©Termolionline.it

LARINO. Che la creazione della figura del consigliere delegato sia un pallino di tanti sindaci parrebbe cosa evidente.

Puchetti, ad esempio, passò nell’immediato dalle parole ai fatti.

Ma, le Giunte hanno mai approvate delibere al riguardo? Probabilmente i primi cittadini ritengono che la figura del consigliere comunale (con delega) possa riuscire utile a garantire una maggiore efficacia dell'attività politica ed amministrativa ed a supportare nello studio e nella trattazione di singole tematiche di interesse pubblico, fatto naturalmente salvo il principio della separazione delle competenze. Sulla scorta di tali principi il ‘nominato’ potrebbe svolgere funzioni collaborative di carattere generale, come attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti oppure curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione, comunque attingendo alle funzioni di questo o di quell’assessore. Il fatto è che tali incarichi non possono costituire delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. In sostanza il consigliere delegato non potrà partecipare alle sedute di Giunta, salvo su espresso invito del Sindaco (ma in ogni caso non avrà diritto di voto né di firma di atti del Sindaco) e non potrà avere deleghe generali e statutariamente previste per gli assessori della Giunta né poteri ulteriori rispetto ad altri Consiglieri.

Ovviamente al consigliere delegato non spettano ulteriori indennità o rimborsi. L’atto, eventualmente approvato dall’Esecutivo, dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, organo competente in materia di modifica dello Statuto comunale. In relazione alla possibilità di conferire ai consiglieri comunali deleghe ed incarichi del Sindaco, aventi anche rilevanza esterna, l’art. 6 TUEL precisa che - nell’ambito dell’autonomia statutaria - è ammissibile la disciplina delle deleghe interorganiche, purché il loro contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Orbene, il consigliere svolge la sua attività come componente di un organo collegiale che compie un’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando (art. 42, c. 3, TUEL) alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Si pone, così, l’esigenza di evitare incongrue confusioni, concentrando in capo ad uno stesso soggetto il ruolo di controllore e controllato. Può, pertanto, ritenersi compatibile con il t.u. la norma statutaria che consente al Sindaco di attribuire ai consiglieri le “funzioni istruttorie”, avendo queste un rilievo meramente interno.

Diversamente per le deleghe relative alle “funzioni esecutive” che possono ritenersi compatibili con l’ordinamento vigente solo ove non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna (TAR Lazio, Sez. 2^, n.1164/1993; e TAR Toscana, n. 1284/2004). Una Prefettura ha posto un quesito concernente il possibile conferimento ai consiglieri di deleghe ed incarichi del Sindaco, anche con rilevanza esterna, con particolare riferimento all'evenienza che gli Statuti comunali disciplinino diversamente la materia. Al riguardo è stato rappresentato che. nell'ambito dell'autonomia statutaria sancita dall'art. 6 T.U.E.L., è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.

Occorre però considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale (il Consiglio) che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. E, poiché come anche evidenziato dalla Prefettura, il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo (partecipando "alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori", art. 42, c. 3, T.U.E.L.) ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo.

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione