Toma apre al pubblico nelle manifestazioni sportive in Molise

L'ordinanza sab 26 settembre 2020
Attualità di La Redazione
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Stadio Cannarsa ©Termolionline.it
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CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento dispone che la partecipazione del pubblico agli eventi e manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio regionale, ivi comprese le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lett. f), del Dpcm del 7 agosto 2020, sia consentita nel rispetto delle Linee guida contenute nel documento allegato all'ordinanza e delle prescrizioni imposte dalla Determina direttoriale n. 83 del 17 settembre 2020, anch’essa allegata all'ordinanza.

Uno stralcio del provvedimento.

RITENUTO opportuno dettare ulteriori disposizioni per la regolamentazione della partecipazione del pubblico agli eventi sportivi;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui alla presente ordinanza possano trovare applicazione a tutti gli eventi sportivi da svolgersi sul territorio regionale, ivi compresi quelli disciplinati dall’art. 1, comma 6, lett. f), del DPCM del 7 agosto 2020, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione;

VISTO il documento recante “Proposte delle Regioni e delle Province Autonome per la definizione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2020 che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise con nota prot. n. 147362/2020 del 25 settembre 2020 ha espresso parere favorevole al recepimento delle suindicate proposte definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ove integrate con le prescrizioni contenute nella determina Direttoriale n. 83 del 17 settembre 2020;

RITENUTO opportuno recepire le linee guida contenute nel suindicato documento per la disciplina delle modalità di partecipazione del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive;

RILEVATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1 1. La partecipazione del pubblico agli eventi e manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio regionale, ivi comprese le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lett. f), del DPCM del 7 agosto 2020, è consentita nel rispetto delle linee guida contenute nel documento allegato alla presente ordinanza e delle prescrizioni imposte dalla determina Direttoriale n. 83 del 17 settembre 2020 anch’essa allegata alla presente ordinanza; Art. 2 1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

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