Trivelle e tributi, il Comune di Termoli aderisce alla transazione con Eni-Edison

L'accordo mer 21 ottobre 2020
Attualità di La Redazione
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La nave cisterna a Rospo Mare ©Termolionline
La nave cisterna a Rospo Mare ©Termolionline

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha deliberato di aderire alla proposta transattiva promossa dalla società petrolifera Eni-Edison, che intende accordarsi coi comuni costieri per il pagamento di imposte locali come Imu e Ici, nonché Tasi in relazione all’insediamento offshore Rospo Mare. Riguarderà sia Termoli che Petacciato, come Vasto e appunto Montenero di Bisaccia. Anni di vertenze in commissione tributaria, ai vari gradi, in Cassazione, per sancire e affermare un principio, quello dell’imponibilità ai fini della fiscalità locale.

E' quanto contenuto della deloibera di giunta dello scorso 13 ottobre, compresi gli interessi, nelle casse di via Sannitica saranno trasferiti quasi 6 milioni di euro.

La Edison Spa e successivamente la Edison Explorer e Production Spa e la Eni S.p.A. (di seguito semplicemente le “Società”) sono titolari di concessioni di coltivazione di giacimenti di idrocarburi siti nel sottosuolo delle acque territoriali italiane e proprietarie di una serie di piattaforme per l’estrazione, installate sul fondale marino, denominate Rospo Mare A, Rospo Mare B e Rospo Mare C, nonché della nave di stoccaggio Fso Alba Marina e delle condotte sottomarine che collegano il complesso opificio industriale.

Sul presupposto che i richiamati manufatti potevano essere soggetti alla imposta comunale in quanto immobili siti nel territorio dello Stato italiano ma, non essendo mai stati iscritti in catasto e dovendosi procedere alla determinazione della base imponibile sui valori contabili non resi noti dalle società, il Comune di Termoli per il tramite del concessionario, società AssoserviziSrl di Roma, iscritta al n. 107 dell’Albo dei Gestori delle attività di Accertamento e Riscossione dei Tributi delle Entrate dei Comuni e delle Province, provvedeva a tutto quanto necessario per la predisposizione degli atti accertativi e della riscossione anche coattiva del dovuto.

Venivano così emessi e notificati avvisi di accertamento sui quali si ingenerava un complesso e lunghissimo contenzioso in cui le Società deducevano l’illegittimità degli atti accertativi per una molteplicità di concorrenti motivi:- difetto della soggettività attiva del Comune, privo di potere impositivo sul mare territoriale in generale, e sui manufatti pertinenti alle concessioni petrolifere, in particolare; -le piattaforme non sono considerabili immobili ai fini civilistici e catastali e non iscrivibili in catasto in quanto posizionati nel mare territoriale;-le piattaforme sono prive di autonomia funzionale e reddituale. Ad esso si opponeva l’Ente sostenendo la piena legittimità del potere impositivo del Comune di Termoli.

Nello specifico: per le annualità 1999/2004 al contenzioso svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 636/06 R.G., che rendeva la Sentenza n. 99.01.2010 di accoglimento del ricorso ed annullamento del provvedimento impugnato; successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 277/09 R.G. che rendeva la sentenza n. 82/03/2012 di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Termoli, con esclusione delle sanzioni; in relazione alla efficacia esecutiva di detta decisione, il Comune procedeva, a mezzo della Assoservizi Srl alla riscossione coattiva dell’accertato di € 10.508.918,90 di cui € 7.748.644,75 per imposta ed € 2.760.274,12 per interessi, oltre alle spese di esecuzione gravanti direttamente sulla Edison Spa; il giudizio procedeva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel procedimento n. 25602/2013 che si concludeva con la Sentenza n° 19509/16 dichiarativa del diritto del Comune alla imposizione fiscale con rinvio dinanzi alla Ctr di Campobasso per le questioni di merito relative alla contitolarità con le altre società ed alla geolocalizzazione delle opere a mare; il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso al n. 206/17 RG definita con sentenza n. 85/2020 di riconoscimento del diritto impositivo del Comune di Termoli.

Per le annualità 2005/2006 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 341/08 R.G. che rendeva la Sentenza n. 123/1/2010 di accoglimento del ricorso ed annullamento del provvedimento impugnato; successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 384/11 R.G. che rendeva la sentenza n. 177/03/17, che dichiarava inammissibile l’appello proposto dal legale del Comune di Termoli in quanto “la notifica in ordine alla proposizione dell’appello fatta alla “Edison S.p.a.” presso il domicilio dell’Avvocato costituito in primo grado, è stata effettuata a mezzo posta privata “Sailpost” per cui tale procedura, pur in presenza di regolare costituzione della società chiamata in causa, va ritenuta come “inesistente”; Il giudizio procedeva dinanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento n. 27541/2017 presso cui tutt’ora è pendente; per le annualità 2007/2010 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 363/11 R.G. che rendeva la Sentenza n. 04/02/2013 di rigetto del ricorso della Edison e di conferma degli avvisi di accertamento emessi; successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 300/2013 R.G. che rendeva la sentenza n. 100/01/2015 di accoglimento dell’appello proposto dalla Edison; il giudizio procedeva con il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento n. 27541/2015definito con Sentenza n. 19510/16 per le questioni di merito relative alla contitolarità con le altre società ed alla geolocalizzazione delle opere a mare; il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso al n. 207/17 R.G. definito con Sentenza n. 86/2020 di accoglimento di riconoscimento del diritto impositivo del Comune di Termoli.

Per l’annualità 2011 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 648/2012 R.G. che rendeva la Sentenza n. 04/02/2013 di accoglimento del ricorso della Edison ed annullamento degli atti di accertamento; successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 72/2017 R.G. presso cui è ancora pendente con udienza di trattazione svoltasi il 27/11/2019 e con sentenza da depositare;.

Per l’annualità 2012 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 137/2015 R.G R.G. che rendeva la Sentenza n. 77/02/2017 di accoglimento del ricorso della Edison ed annullamento degli atti di accertamento; successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 1233/17 R.G. presso cui è ancora pendente per l’annualità 2013 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 648/2012 G R.G. che rendeva la Sentenza n. 1007/0220/16 di accoglimento del ricorso della Edison ed annullamento degli atti di accertamento; successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 666/17 R.G. definito con Sentenza n. 210/2020 di accoglimento dell’appello del Comune.

Per l’annualità 2014 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 38/2017 R.G. che, a seguito di una Consulenza Tecnica d’ufficio redatta dal Cap. Michele De Gregorio, rendeva la sentenza n. 275/19 di accoglimento del ricorso della Edison ed annullamento degli atti di accertamento in ragione della territorialità delle opere denegata per il Comune di Termoli ed affermata per il Comune di Petacciato e di Montenero di Bisaccia; successivamente proposizione di atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 87/2020 R.G. presso cui è pendente con udienza di discussione ancora da fissare.

Per l’annualità 2015 al contenzioso svoltosi: dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 562/2017 R.G. che, a seguito di una Consulenza Tecnica d’ufficio redatta dal Cap. Michele De Gregorio, rendeva la Sentenza n. 375/2019 di accoglimento del ricorso della Edison ed annullamento degli atti di accertamento in ragione della territorialità delle opere denegata per il Comune di Termoli ed affermata per il Comune di Petacciato e di Montenero di Bisaccia; successivamente proposizione di atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 87/2020 R.G. presso cui è pendente con udienza di discussione ancora da fissare dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso nel procedimento rubricato al n. 563/2017 R.G. rendeva la Sentenza n. 375/2019 di accoglimento del ricorso della Edison ed annullamento degli atti di accertamento in ragione della territorialità delle opere denegata per il Comune di Termoli; successivamente proposizione di atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, nel procedimento riunito, presso cui è pendente con udienza di discussione ancora da fissare.

Sostanzialmente si è in presenza di una varietà di decisioni, non omogenee, per le quali la Corte di Cassazione ha stabilito i principi di assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all’ICI e la loro accatastabilità nella categoria catastale D/7 e detti principi hanno costituito un precedente seguito da tutti gli altri Comuni interessati alla loro autonomia impositiva. All’esito del più risalente dei contenziosi instaurati con il Comune di Termoli, la Corte di Cassazione, ha enunciato i principi: - che le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale/industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura”; che in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3", cioè in base al valore "costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili; - che le sanzioni non sono dovute, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/97 per l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicabile”.

In particolare è stata sancita dalla Suprema Corte il principio, pur avversamente riproposto dalle Società in tutti i gradi di giudizio, di determinazione del valore delle piattaforme, ai fini della individuazione della base imponibile dei cespiti, sulla base del disposto dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 che stabilisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili ed è determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333”.

Questione delicata e non ancora affrontata in sede di legittimità è quella della individuazione del limite territoriale delle piattaforme petrolifere per cui il Comune di Termoli ha proceduto ad opporre alla Consulenza tecnica d’Ufficio quella del Consulente di parte del Cap. Nicola della Porta che ha fornito delucidazioni sulla territorialità del mare del Comune di Termoli. Nelle more, è intervenuta la nuova imposta IMPI, avente decorrenza dal 2020, che all’art. 38 del D. L. n° 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n° 157/2020, ha istituito a partire dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), che sostituisce ogni altro tributo locale sulle medesime piattaforme, rinviando ad un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, l’individuazione dei Comuni destinatari (di parte) del gettito dell’imposta, e dunque territorialmente competenti. Rilevato che:

Sulla scorta delle dette decisioni, sono intervenuti altri Comuni a rivendicare il loro diritto impositivo sulle piattaforme e così il Comune di Petacciato con la emissione in data 20.12.2018 di due avvisi di accertamento riferiti agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017 con riferimento alle piattaforme petrolifere Rospo Mare A, Rospo Mare B, Rospo Mare C, Centrale di produzione e fso alba marina. E così il Comune di Vasto e quello di Montenero di Bisaccia.

Si sono così ingenerati contenziosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso rubricati al RG N. 121/2019 e 139/2019 che in data 04/10/2019 depositava le sentenze n. 362/2019 e 364/2019 con le quali accoglieva solo parzialmente i ricorsi proposti dalle società e limitatamente alle sole sanzioni applicate dal Comune, confermando nel resto gli avvisi di accertamento.

Le società proponevano appello avverso le sentenze n. 362/2019 e 364/2019 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso.

Nelle more della predisposizione da parte del Comune di Termoli degli atti accertativi per le annualità 2016/2019, in data 30/6/2020 i legali delle Società Edison ed Eni hanno trasmesso all’Avv. Labbate, anche in nome e per conto di tutti i Comuni interessati alla vicenda, una proposta transattiva, successivamente trasmessa al Comune di Termoli dall’avvocato D’Amario con nota PEC prot. n. 51874 del 02/10/2020, con la quale le predette società proponevano di definire: con il Comune di Termoli tutto il pregresso dal 1999 al 2011, e specificamente: quanto alle annualità di imposizione 1999/2004 il riconoscimento dell’importo di € 10.508.918,90 siccome legittimamente preteso e già versato; quanto alle annualità di imposizione fino al 2011, il riconoscimento dell’importo di € 6.651.395 da versare nei termini che verranno concordati; con tutti i Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Vasto e Termoli, per le annualità d’imposta dal 2012 al 2019 il versamento della complessiva somma in linea capitale di € 13.696.000,00, oltre interessi di legge calcolati in € 610.578,14.

A seguito della detta proposta transattiva, i detti quattro comuni, che nel frattempo avevano predisposto avvisi di accertamento nei confronti delle società ENI S.p.A. ed EDISON S.p.A. per le annualità 2016/2019, hanno interloquito tra loro al fine trovare un’intesa congrua e soddisfacente per ognuno. Dagli incontri si è trovata l’intesa che prevede la seguente ripartizione interna della somma sopra riportata di € 13.696.000,00 oltre interessi per € 610.578,14, per complessivi € 14.306.578,14 sulla scorta della quale ognuno dei comuni interessati si dichiara soddisfatto delle seguenti somme: € 660.000,00 (oltre interessi di Euro 29.429,87) al Comune di Montenero di Bisaccia; € 1.600.000,00 (oltre interessi di Euro 71.315,53) al Comune di Vasto; € 5.718.000,00 (oltre interessi di Euro 254.916,37) al Comune di Petacciato; € 5.718.000,00 (oltre interessi di Euro 254.916,37) al Comune di Termoli.

Accettando la proposta transattiva delle predette Società il Comune di Termoli, per il periodo 1999 – 2015 incasserebbe per ICI – IMU – TASI complessivamente la somma di € 23.133.010,25 a fronte di accertamenti effettuati per € 32.825.405,48, pari al 70,47%, come da allegato prospetto; Comunque, la somma indicata come accertamento, poiché gli immobili di che trattasi non sono accatastati, si fonda su valori catastali desumibili da informazioni acquisite presso la Capitaneria di Porto, non avendo consegnato le Società interessate le scritture contabili; tali valori sono stati sempre avversati e contestati dalle stese Società, e dunque niente affatto definiti.

Al fine di considerare positivamente sia il giudicato formatosi tra il Comune di Termoli e la Edison Spa di cui alle Sentenze nn. 19509/2016 e 19510/2016, sia la vincolatività ed irretrattabilità dei principi di diritto comunque enunciati dalla Suprema Corte ed oggetto di ulteriore disamina di merito, le Società si sono determinate ad addivenire ad una composizione stragiudiziale di tutto il contenzioso in essere con i Comuni riconoscendo l’assoggettabilità ad ICI delle piattaforme petrolifere.

Il Comune di Termoli ha effettuato una serie di valutazioni sia giuridiche che economiche: l’assenza di oggettivi criteri di determinazione dello spazio acqueo di competenza dei singoli Comuni costieri, ha comportato nel corso di questi anni che più Amministrazioni si ritenessero attivamente legittimate a richiedere le imposte locali sulle citate piattaforme, presupponendo che queste si trovassero, in tutto o in parte, sul proprio territorio; con riferimento ai periodi d’imposta successivi all’anno 2010: - il Comune di Petacciato risulta aver notificato avvisi di accertamento per tutte e tre le piattaforme Rospo Mare A, B, e C, oltre che per la centrale Alba Marina; -il Comune di Termoli ha notificato atti impositivi per le piattaforme Rospo Mare A e B, e la centrale;- il Comune di Vasto ha inteso tassare dapprima la piattaforma Rospo Mare C, per la quale ha raggiunto un accordo transattivo con EDISON sino all’anno 2015, e successivamente la piattaforma Rospo Mare B; - il Comune di Montenero di Bisaccia ha accertato da ultimo la piattaforma Rospo Mare C;

I contenziosi che ne sono scaturiti dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie hanno avuto esiti contraddittoriamente favorevoli sia per il Comune di Termoli, che ha visto giudizialmente confermate le sue pretese accertative per gli anni antecedenti al 2010, sia per i Comuni di Petacciato e Vasto in favore dei quali le CTP di Campobasso e di Chieti, con sentenze nel frattempo appellate, hanno riconosciuto la fondatezza dei rispettivi accertamenti del Comune di Vasto (anni 2011-2015) e del Comune di Petacciato (anni 2012-2017); in particolare, la competenza territoriale del Comune di Petacciato su tutte e tre le piattaforme e sulla centrale di produzione Alba Marina, è stata affermata dalla CTP di Campobasso nelle sentenze nn. 362/2019 e 364/2019 sulla scorta di una CTU a firma del Capitano di lungo corso Michele De Gregorio che nominato dalla stessa CTP nell’ambito di altra controversia originata dall’impugnazione di un avviso di accertamento notificato dal Comune di Termoli, ha dichiarato che tali beni, ad eccezione della piattaforma Rospo Mare C che è ricompresa nello spazio acqueo di pertinenza del Comune di Montenero di Bisaccia, ricadono appunto nella perimetrazione delle acque del mare territoriale attribuito al Comune di Petacciato; tale conclusione, avversata dal Comune di Termoli e dalle società ENI ed EDISON, ha indotto il Comune di Montenero di Bisaccia a reclamare il pagamento dei tributi correlati al possesso della piattaforma Rospo Mare C che la CTP di Campobasso nelle prefate sentenze ha comunque ritenuto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n° 504/92, valevole anche ai fini IMU e TASI – di pertinenza del Comune di Petacciato ove insiste prevalentemente la superficie dell’ ”unico complesso immobiliare inscindibile”;

L’importo transattivamente offerto, parametrato sui più elevati valori imponibili accertati dal Comune di Petacciato, si appalesa vantaggioso, considerata la persistente incertezza giuridica e normativa in tema di esatta ubicazione territoriale delle piattaforme in questione; considerato che al fine di valutare positivamente la proposta di definizione concordata nei termini sopra riportati, l’Ente ha effettuato una serie di valutazioni sia giuridiche che economiche; richiamato, in particolare, il parere 140/2018 del 9 maggio 2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, la quale pronunciatasi in un caso analogo a quello in esame, ha statuito che:

“Dall'entrata in vigore della Costituzione, l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria viene ricondotta ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall'articolo 119 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Fra questi il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Non può, tuttavia, non aversi riguardo agli strumenti deflattivi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell'attività amministrativa. Gli istituti cui si fa riferimento, in considerazione della loro eccezionalità, non costituiscono in ogni modo una negazione del principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, bensì rappresentano deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio (si confronti in tal senso, a titolo esemplificativo, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, n. 12314 del 6 ottobre 2001, sull'istituto della conciliazione giudiziale quale deroga al più generale principio della normale indisponibilità per l'erario del credito di imposta). Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore.”

Considerato che, in linea con i suddetti insegnamenti della Corte dei Conti, siano molteplici le motivazioni in forza delle quali si ritiene possa derogarsi al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria alla luce della obiettiva incertezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute e del buon andamento dell'attività amministrativa; Valutato, in particolare, che l’assenza di oggettivi criteri di determinazione dello spazio acqueo di competenza dei singoli Comuni costieri, ha comportato nel corso di questi anni che più Amministrazioni si ritenessero attivamente legittimate a richiedere le imposte locali sulle citate piattaforme, presupponendo che queste si trovassero, in tutto o in parte, sul proprio territorio.

Allo stato lo jus impositionis è rivendicato dai Comuni di Petacciato e di Termoli sulla piattaforma Rospo Mare A e sulla centrale Alba Marina, dai Comuni di Petacciato, Vasto e Termoli sulla piattaforma Rospo Mare B, dai Comuni di Petacciato, Vasto e Montenero di Bisaccia sulla piattaforma Rospo Mare C. La perizia in ragione della quale la CTP di Campobasso, in parziale contrasto con quella di Chieti, ha attribuito al Comune di Petacciato la legittimazione impositiva sull’intero complesso immobiliare estrattivo, considerato inscindibile, rimane documento, oltre che pacificamente “rinnovabile”, orientato da criteri di misurazione degli spazi marittimi, che quantunque autorevoli, risultano caratterizzati da profili di soggettività già diffusamente censurati dalle società proprietarie del complesso produttivo, che ne hanno evidenziato la discordanza con le prescrizioni del diritto internazionale marittimo, e in particolare della Convenzione di Montego Bay.

Non esiste cartografia ufficiale in base alla quale si possa avere contezza oggettiva e giuridicamente tangibile della effettiva appartenenza delle suddette piattaforme ad uno dei comuni costieri. Pari esclusione di certezza sia di geolocalizzazione risulta per i pozzi produttivi in quanto sparsi in tutto il campo operativo, sia di loro imponibilità per quanto indicato dalla già citata Cass. n. 19509/2016, per cui il criterio del costo di costruzione al netto delle spese per la realizzazione dei pozzi minerari non collima con il criterio di cui dell'art. 5 cit., comma 3;e per quanto contrapposto dal Comune per cui la previsione di cui all’art. 5 comma 3, di riferimento ai dati contabili, esclude la detraibilità da essi di alcuna voce di spesae, secondo la stessa Suprema Corte (sentenza n. 3618/16)va parimenti esclusa la rilevanza della allocazione a mare in considerazione che tutti gli impianti costituiscono unitamente alle piattaforme un complesso opificio industriale. La questione relativa ai cc.dd. “imbullonati” è tuttora controversa in giurisprudenza, posto che non esistono pronunce di legittimità al riguardo e la disposizione introdotta dall’art. 1, comma 21, del D.L. n° 208/2015, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 esclude dalla stima diretta per la determinazione degli immobili censibili nella cat. D i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, potrebbe in effetti valere anche per i fabbricati che prima del 2016 non erano ancora accatastati ma suscettibili di accatastamento, come i beni in questione.

L’aleatorietà dei contenziosi presenti e futuri che involgono peraltro anche questioni più squisitamente procedurali, quale la controvertibilità dell’estensione alle piattaforme petrolifere della normativa sugli “imbullonati” che, qualora applicabile, le esenterebbe da imposizione per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, e più in generale l’indubbia situazione d’incertezza relativa alla perimetrazione del mare territoriale, che si riflette sulla potestà impositiva dei singoli Comuni, deve reputarsi meritevole di accettazione la sopra specificata proposta transattiva equivalente a circa il 71% dei maggiori tributi (oltre interessi) complessivamente accertati e/o accertabili sulla base dei più elevati imponibili induttivamente stabiliti dal

Comune di Petacciato dopo che le predette società si erano rifiutate di consegnare le scritture contabili. Tale definizione presenta un alto grado di convenienza per il Comune di Termoli, considerato che: consentirebbe la definitività degli importi incassati per le annualità 1999/2004 per € 10.508.918,90; consentirebbe la immediata monetizzazione, seppur parziale, sia delle somme per cui pendono giudizi dinanzi alle competenti Commissioni ed alla Corte di Cassazione per le annualità 2005/2015,sia delle somme relative alle annualità 2016/2019 per le quali il Comune deve ancora procedere alla emissione degli atti accertativi, somme che all’esito dell’imminente ricognizione ministeriale dei confini marini potrebbero rivelarsi in tutto o in parte non spettanti; l’eventuale rifiuto della definizione transattiva stragiudiziale comporterebbe inevitabilmente la prosecuzione dei contenziosi tributari già pendenti e l’avvio di nuovi contenziosi, riferiti alle annualità non ancora accertate, con conseguente aggravio di costi giudiziari e spese legali per il Comune di Termoli;

Ritenuta congrua e corretta la elaborazione del criterio di ripartizione interna tra i singoli Comuni della somma globalmente offerta a titolo transattivo, parametrato non soltanto al valore delle imposte accertate ed al numero dei Comuni interessati al medesimo cespite, ma anche all’essenzialità della partecipazione di ciascun ente al favorevole esito della trattativa conciliatoria.

Vista la relazione dell’avvocato Ferdinando D’Amario pervenuta in data 13/10/2020 al prot. n. 54285; visto il verbale dell’incontro tenutosi in data 13/10/2020 nella sede comunale, al quale hanno partecipato il legale dell’Ente Ferdinando D’Amario, l’avvocatura comunale nelle persone del dirigente Massimo Albanese e Ilenia Corbo, i componenti della struttura comunale finanziaria e tributaria, nelle persone del dirigente Carmela Cravero, Pasquale Magnati e Giuseppe Giagnorio, il segretario Generale e tutti i componenti della Giunta comunale; vista la relazione del Servizio Legale trasmessa in data 15/10/2020 al prot. n. 55166 dal Dirigente del relativo Settore; la giunta ha deciso di approvare la proposta transattiva formulata dalle Società ENI S.p.a. ed EDISON EXPLORER E PRODUCTION S.p.a. come dettagliata nella parte narrativa; di autorizzare il Dirigente del Settore Finanze e Tributi alla sottoscrizione di tutti gli atti di definizione concordata tributaria con le Società ENI S.p.a. ed EDISON S.p.a. inerente l’ICI, l’IMU e la TASI, per le annualità dal 1999 al 2019, nei termini e per gli importi riportati in premessa, attribuendogli tutti i relativi poteri e facoltà previsti dalla legge; di demandare al Dirigente del Settore Finanze e Tributi il compimento degli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

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