Termoli-Isole Tremiti, l'importanza della tratta adriatica nei collegamenti marittimi

Il dossier gio 29 ottobre 2020
Attualità di La Redazione
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La partenza dal porto di Termoli ©Termolionline.it
La partenza dal porto di Termoli ©Termolionline.it

TERMOLI. La tratta Termoli-Isole Tremiti contenuta nel dossier redatto dal servizio studi della Camera dei deputati sui “Sistemi portuali, logistica, trasporto marittimo e interno” nell’ambito della sezione sulla continuità territoriale marittima. Come è noto, nella scorsa primavera, a seguito delle vicissitudini avute dalla compagnia di navigazione che ha in concessione il trasporto tra Termoli e le Tremiti, si è rischiato il blocco dei collegamenti, tanto da portare il sindaco delle Diomedee Antonio Fentini a diramare un accorato appello.

I servizi che garantiscono la continuità territoriale marittima nel nostro Paese si distinguono tra: collegamenti "di interesse nazionale", che riguardano il servizio pubblico effettuato tra le isole maggiori e la penisola, nonché quelli tra le isole minori ed il territorio extraregionale (cioè con una regione diversa situata sulla penisola), i quali sono disciplinati da convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa aggiudicataria; collegamenti infra-regionali, tra le isole e la relativa regione di appartenenza, i quali sono rimessi a contratti (o convenzioni) sottoscritti dalle regioni. Non fa riferimento alla continuità territoriale marittima il servizio di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina, che è disciplinato nell'ambito del contratto di programma, parte servizi, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana.

Successivamente alla liberalizzazione del cabotaggio marittimo stabilita con il Regolamento CEE n. 3557/1992,la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 998 e 999), aveva previsto la stipula di nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, per completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali. Con l' articolo 57 del decreto-legge n. 112/2008, fu inoltre avviato il processo di trasferimento alle regioni interessate, su loro richiesta, senza corrispettivo, dell'intera partecipazione detenuta da Tirrenia Società di Navigazione S.p.A. nelle società di cabotaggio regionali.

Successivamente tali disposizioni sono confluite nell' articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, che ha abrogato le citate norme ed ha previsto: la proroga delle convenzioni in essere fino al completamento del processo di privatizzazione; il trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti relativi al trasporto marittimo intra- regionale e tra le regioni e le proprie isole minori, sulla base di nuovi contratti di servizio; la privatizzazione di Tirrenia spa e delle sue società controllate; i contenuti delle nuove convenzioni e dei nuovi contratti di servizio pubblico; contributi dello Stato in relazione agli oneri di servizio pubblico stabiliti nelle convenzioni e nei contratti di servizio.

La disciplina generale del regime di continuità territoriale si intreccia pertanto, nella normativa nazionale, con le disposizioni relative alla privatizzazione della società Tirrenia spa e delle sue società partecipate, titolari delle convenzioni relative ai servizi di continuità territoriale. La convenzione per i servizi di continuità territoriale di interesse nazionale

Per i servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha stipulato il 18 luglio 2012 con la società CIN Sp.a.(Compagnia Italiana di Navigazione), una appositaConvenzione(n. 54/2012), della durata di otto anni, che è stata approvata per legge con il DL n. 95/2012. Il corrispettivo riconosciuto a Cin S.p.a. con la Convenzione è pari a 72.685.642 euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 205) è stata prorogata l'efficacia di tale convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN S.p.A. per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, in scadenza il 18 luglio 2020, fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alle norme dell'Unione europea, comunque non oltre il 28 febbraio 2021.

La Convenzioneriguarda i servizi svolti tra le regioni insulari e il territorio extraregionale. In particolare si tratta dei collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, mentre sono esclusi i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, i quali sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle regioni. Le tratte passeggeri a/r disciplinate dalla convenzione sono le seguenti (articolo 3 della Convenzione): Genova - Porto Torres; Genova - Olbia- Arbatax; Napoli - Cagliari; Palermo- Cagliari; Civitavecchia - Cagliari - Arbatax; Civitavecchia - Olbia; Napoli - Palermo; Termoli – Tremiti.

La Convenzione è stata successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, su istanza di CIN, stipulato ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e approvato con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014, con il quale è stato tra l'altro eliminato il servizio in alcune tratte (Cagliari-Trapani passeggeri e Napoli-Cagliari merci). L'art. 9 prevede che in caso di scostamenti imprevedibili a carattere strutturale superiori al 3% dei ricavi riconducibili a crisi settoriale o squilibri di mercato che determinino variazioni dei volumi trasportati, ciascuna parte ha facoltà di fare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario.

Il 25 luglio 2011 era stato stipulato il contratto di cessione di Tirrenia S.p.A, in Amministrazione Straordinaria dal 2010, a CIN - Compagnia Italiana di Navigazione, risultata aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica, con un'offerta di 200 milioni di euro, oltre a tre rate da 60 milioni di euro ciascuna da versare all'ottenimento dei contributi pubblici previsti dalla convenzione con lo Stato. La procedura di privatizzazione di Tirrenia, si è conclusa il 19 luglio 2012. Con sentenza del 7 gennaio 2013, il Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa della S.p.A. Tirrenia di Navigazione.

Il 13 febbraio 2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha formulato alcune osservazioni (AS1568) al Ministero delle infrastrutture e trasporti, in relazione alla Convenzione con CIN, in scadenza a luglio 2020, in particolare a seguito della delibera, del 17 ottobre 2018, di fusione per incorporazione inversa di Moby S.p.A. in Compagnia Italiana Navigazione, titolare della Convenzione. Con tale delibera si è prevista infatti la fusione per l'incorporazione della società controllante Moby S.p.a. nella sua controllata al 100% CIN S.p.a. Moby S.p.A svolge attività di trasporto marittimo in regime di libero mercato tra la penisola e la Sicilia, la Sardegna e l'Isola d'Elba. A tale operazione di fusione, come riportato dall'AGCM, si sono opposti i creditori (in base all'art. 2503 c.c.), in particolare la gestione commissariale di Tirrenia, "ritenendo che la società risultante dalla fusione non offrisse garanzie patrimoniali sufficienti e che l'effettiva esigibilità del credito che lo Stato italiano vanta ancora nei confronti di Cin per l'acquisto del ramo d'azienda di Tirrenia potesse essere perciò messa a rischio".

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