Stabili in degrado in centro, arriva un'altra ordinanza di messa in sicurezza

Incolumità pubblica sab 26 settembre 2020

Termoli Lo stabile, sito nei pressi della stazione termolese, è stato transennato per evitare pericoli alle auto ed ai pedoni in transito nella zona

Cronaca di La Redazione
6min
Lo stabile tra via Duca degli Abruzzi e via XXIV maggio ©TermoliOnLine
Lo stabile tra via Duca degli Abruzzi e via XXIV maggio ©TermoliOnLine

TERMOLI. Ci sono numerosi edifici in centro che spesso necessitano dell’intervento dei Vigili del fuoco a causa delle condizioni di degrado, col rischio di caduta calcinacci sulla sede stradale e il pericolo per automobilisti e pedoni. Dopo l'ordinanza dello stabile di via Dante, arriva quello che fa angolo tra via Duca degli Abruzzi e via XXIV maggio.

Di seguito il testo completo dell’ordinanza:

IL SINDACO PREMESSO CHE:

con nota acquisita al prot. n. 45064 del 01.09.2020 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha comunicato l'intervento n° 2598 del 31.08.2020, per caduta calcinacci presso un edificio privato in via XXIV Maggio angolo Via Duca degli Abruzzi, nel Comune di Termoli con nota ufficiale . U. 000758.01-09-2020;

LETTO il contenuto della richiamata nota ufficiale U. 000758.01-09-2020 del predetto Comando, dalla quale risulta accertato quanto segue (si riporta testualmente): “ Si comunica che personale di questo Comando è intervenuto alle ore 15:00 circa del giorno 31 agosto 2020 in Termoli in via XXIV Maggio angolo via Duca degli Abruzzi per possibile caduta calcinacci dalle solette e dai frontalini di alcuni balconi e dal cornicione sovrastanti le menzionate strade Comunali. All'arrivo sul posto si è constatato che vi erano delle lesioni con possibile distacco di intonaco che potevano coinvolgere le sottostanti strade Comunali. Si è provveduto a rimuovere le parti in imminente pericolo di distacco ed a transennare nuovamente le zone sottostanti. Appare utile precisare che lo scrivente Comando è già intervenuto in data 29.07.2020, intervento n. 1812 e con relativa segnalazione agli stessi in indirizzo con prot. VF nr. 6669, pari data, per analogo intervento. Presente sul posto la locale Polizia Municipale e gli addetti Comunali. Trattandosi di intervento di natura speditiva e non potendo escludere un'evoluzione del quadro fessurativo, si ritiene necessario intervenire per individuare le reali cause che hanno prodotto il problema provvedendo successivamente al ripristino delle parti ammalorate. Quanto sopra, si comunica per ogni intervento contingibile ed urgente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.”

CONSIDERATO CHE:

nella succitata nota dei Vigili del Fuoco non si esclude una evoluzione peggiorativa dello stato delle opere interessate; tale fenomeni di degrado, comportando il distacco di parti dei paramenti esterni (intonaco, cornicioni, aggetti sporgenti) risultano essere particolarmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità data la posizione centrale dell'edificio nel contesto urbano;

al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'immobile, questo Ente avvia la procedura nei confronti degli interessati;

CONSIDERATO CHE:

il perdurare delle condizioni di degrado costituisce fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità, rendendo necessario ed urgente procedere senza indugio ad una verifica delle condizioni statiche degli elementi di facciata;

ai sensi dell'art. 54, quarto comma , del T.U. n. 267/2000, il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, può adottare con atto motivato e nei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

l'urgenza di provvedere in merito, desumibile dalla suddetta nota del Comando dei VV. F. di Campobasso, come sopra riportato con testo integrale, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 54, secondo comma del T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. 267/2000;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 54, settimo comma del citato D. Lgs. 267/2000, qualora i destinatari della presente ordinanza non ottemperino all'ordine impartito con la stessa, essendo la presente ordinanza rivolta a persone determinate, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti degli stessi; VISTI:

il vigente regolamento edilizio; la legge 241/1990 e ss. mm.ed ii.;

gli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ;

ORDINA

all'amministratore del Condominio “CREMA”, di procedere ad horas, all'eliminazione delle parti pericolanti o in fase di distacco ed alla messa in opera di presidio dell'immobile, protezione del passaggio, puntellamento e quant'altro necessario ad eliminare il pericolo rilevato per la pubblica e privata incolumità, avviando una più approfondita verifica della tenuta degli intonaci e delle parti sporgenti (balconi,cornicioni ed altri elementi architettonici sporgenti), con nomina di un tecnico abilitato che indichi le eventuali modalità di consolidamento statico/strutturale; di procedere al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richieda per tutelare la pubblica incolumità.

Tutti i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale dovranno essere eseguiti da un'impresa abilitata e sotto la direzione di un tecnico iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale con l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 ss. mm. ii., della normativa vigente in materia di sicurezza in zona sismica, per quanto applicabili, oltre che delle nuove disposizioni firmate a Roma il 24 aprile 2020, a cui si rimanda, di cui al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri, qui di seguito riportate a solo titolo esemplificativo:

1- PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE;

2-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI;

3-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;

4-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE; entro e non oltre il termine inderogabile di gg. 60 decorrenti dalla data di ricezione della presente ordinanza, dovrà essere presentata, a questo ufficio, idonea certificazione a firma di un tecnico abilitato che attesti l'avvenuto adempimento di cui sopra, anche con il riscontro di idonea documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi ante e post operam;

ORDINA ALTRESI'

l'esecuzione dei predetti lavori previa presentazione di apposita pratica edilizia in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica e di edilizia.

La presente ordinanza non esime i destinatari dalla regolarizzazione, anche postuma, della pratica dell'eventuale occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali titoli in ottemperanza delle normative di settore nazionale, regionale e comunale.

AVVERTE CHE

l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi dell'art. 677 del codice penale che recita. “ il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.154,00 (centocinquantaquattro euro) a €.929,00 (novecentoventinove euro). La stessa sanzione si applica a che, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a €

309,00(trecentonove euro)”; in caso di constatata inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questo Ente e si provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute; il mancato rispetto di quanto ordinato, solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, che saranno a totale carico dei destinatari del presente atto, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa; le parti, inadempienti alla presente ordinanza, incorreranno a denuncia presso le Autorità Giudiziarie secondo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

SANZIONI

in aggiunta alle inosservanze sopra richiamate, l'inottemperanza alla presente ordinanza, alla scadenza del termine fissato di gg. 60( sessanta giorni), determina la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 1.000,00 ( mille euro), a carico dei proprietari indicati nella premessa del presente atto, da versare con bollettino postale intestato al comune di Termoli c/c n. IT59U03069 411331000000 46112, fatte salve le pretese risarcitorie di questo Ente derivanti da accertamenti dei danni riscontrati dagli uffici di questa Amministrazione Comunale.

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, ovvero ricorso al T.A.R. Del Molise entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

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