Revisori dei conti e compensi, la lettera ai vertici di via Sannitica

ven 03 luglio 2020
Flash News di La Redazione
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Municipio di Termoli ©TermoliOnLine
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TERMOLI. Sul compenso ai revisori dei conti interviene il cittadino virtuoso Ciro Stoico, che ha scritto ai vertici di via Sannitica.

«L’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che il compenso dei Revisori è stabilito con la stessa delibera di nomina (comma 7) e che i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori vengono fissati, in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora denominato Ministro dell’Economia e delle Finanze), da aggiornarsi triennalmente (comma 1). Di norma, i compensi dei revisori, deliberati contestualmente alla nomina, non possono subire modifiche durante il triennio di svolgimento dell’incarico.

Il Collegio dei Revisori dei conti della Città di Termoli in carica è stato nominato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 luglio 2019 (deliberazione n. 32/2019), determinando contestualmente il compenso spettante ai medesimi, in base alle tabelle allegate al decreto ministeriale 21 dicembre 2018 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, vigente dal 1° gennaio 2019. In applicazione del DM ora citato, il Consiglio comunale di Termoli con la summenzionata deliberazione ha stabilito per ciascuno dei due componenti del Collegio dei revisori il compenso base annuo di € 13.446,80, più le maggiorazioni annue per ammontare di spesa corrente e per ammontare di spesa per investimenti, entrambe fissate in € 134,46, per un totale complessivo annuo di € 13.715,72, al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell’iva (22%); il compenso per il Presidente del Collegio è aumentato del 50% rispetto a quello dei componenti (TUEL, art. 241, comma 4), che quindi complessivamente ammonta a € 20.573,58, sempre al netto dei contributi previdenziali e dell’iva.

Con la proposta di deliberazione di C. C. n 108/2020, recante l’oggetto: “Deliberazione di C.C. 32 del 22/07/2020 [rectius 2019] – Rettifica” si prevede l’incremento dei compensi dei revisori in quanto quelli inizialmente deliberati dall’Ente non sarebbero rispondenti ai limiti di congruità ed adeguatezza. A sostegno della legittimità di tale proposta, viene menzionata la deliberazione n. 14 del 18 maggio 2019 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Con riferimento alla incongruità dei compensi dei componenti dei Revisori è doveroso sottolineare che il compenso prefissato dal consiglio comunale con la Deliberazione n. 32 del 2019, a parer dello scrivente, è congruo ed adeguato tenuto conto che rientra tra il limite massimo e minimo previsto dalle tabelle ministeriali.

All'uopo si segnala la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia – 103/2017/QMIG – secondo la quale «l’esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotte dalla legge, sia ravvisabile non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.»

In tal senso si era espresso anche l’Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli enti locali – Ministero dell’Interno – nel suo atto di orientamento del 13 luglio 2017: «la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.»

Con riferimento alla legittimità della proposta, è opportuno precisare che i magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 14/2019, pubblicata sul sito il 27 giugno, hanno chiarito che alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.M. 21 dicembre 2018, gli enti locali possono procedere ad una rinnovata valutazione dell’adeguatezza degli emolumenti dei revisori determinati anteriormente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore delle nuove tabelle) e, se del caso, procedere ad una rivisitazione degli stessi, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso, assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL.

La nomina dell’attuale Collegio dei revisori del Comune di Termoli è successiva all'entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018 ed il compenso è stato esplicitamente stabilito sulla scorta dei nuovi parametri, come detto a pag. 3 della DCC 32/2019: «DATO ATTO che i limiti massimi del compenso base annuo, così come stabilito dall’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, sono stato fissati dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25 settembre 1997, dal Decreto Ministeriale del 31.10.2001, dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 e dal Decreto

Considerato tutto ciò, la proposta di rideterminare i compensi del Collegio dei revisori non solo è infondata, ma è soprattutto illegittima.

Potrebbero sussistere altresì profili di danno erariale, considerata la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna n 5/2019/Par: «Nel caso in cui, al contrario, le parti - nella loro libertà contrattuale (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 355/2016/PAR, e Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 569/2015, cit.), seppur veicolata da un provvedimento amministrativo - abbiano stabilito un importo inferiore ai limiti massimi tabellari (compenso base che viene considerato ordinario) nei limiti del parametro tutt’ora vigente di congruità individuato dall’art.2233 comma 2 c. c. e dall’art. 10 comma 9 del d.lgs 39/2010 attuativo della direttiva 2006-43-CE, non sarà possibile rideterminare il compenso originariamente definito: e ciò ad evitare, come chiaramente espresso dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione 16/SEZAUT/2017/QMIG, che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, in osservanza del comma 7 dell’art. 241 TUEL che prevede che il compenso possa essere stabilito esclusivamente con la delibera di nomina.»

Se pure la rideterminazione di cui trattasi fosse legittima, tenendo conto della difficile situazione finanziaria in cui versa il Comune di Termoli, sarebbe piuttosto ipotizzabile una riduzione dei compensi al limite minimo, coincidente con quello massimo della fascia immediatamente precedente.

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, il sottoscritto Ciro Stoico, condividendo pienamente l'intento del legislatore di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, trasmette la presente nota affinché si riconsiderino l’opportunità e la legittimità di rivalutare i compensi attribuiti al Collegio dei revisori».

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