Non guidi più e l'auto è nel garage, devi comunque assicurarla

Responsabilità civile gio 13 settembre 2018
Lavoro ed Economia di Claudio de Luca
2min
Auto nel garage ©avvocato360.it
Auto nel garage ©avvocato360.it

LARINO. La Corte di giustizia dell'U.e. (sentenza C-80/17 del 4 settembre 2018) ha ritenuto esteso l'obbligo della copertura assicurativa ad un veicolo non circolante. Ciò per garantire dai sinistri ipoteticamente causati da terzi postisi alla guida dell’automezzo all'insaputa del proprietario. Nel caso in questione i Giudici si sono pronunciati in presenza di un fatto tragico accaduto in Portogallo e si sono trovati a trattare dell'aspetto della rivalsa del fondo statale a garanzia delle vittime dei sinistri stradali. L’organismo portoghese di Garanzia (istituito sulla scorta di una Direttiva europea) vuole che - in carenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile - gli aventi diritto siano indennizzati nell’intesa che il Fondo si rivalga successivamente sul proprietario del mezzo, che rimane condannato a pagare seppure non responsabile direttamente del sinistro. Una signora teneva parcheggiata la sua auto nel cortile di casa. Per problemi di salute, non guidava più; aveva ritirato il veicolo dalla circolazione e, perciò, non aveva più corrisposto il premio assicurativo. Purtroppo il figlio, a sua insaputa, si era posto alla guida del mezzo, uscendo fuori strada, ed aveva perso la vita assieme a due dei suoi passeggeri. Naturalmente il Fondo aveva indennizzato i familiari dei defunti, ma poi aveva fatto causa alla proprietaria per ottenere il rimborso di quanto corrisposto.

A questo punto, si pongono due questioni: a) sussiste, o meno, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo per un’auto parcheggiata in cortile? b) Il proprietario del veicolo, circolante contro la sua volontà e – quindi - non responsabile del sinistro, deve rimborsare l'ente che ha indennizzato le vittime? Alla prima questione la Corte del Lussemburgo ha risposto affermativamente, ritenendo – a chiare lettere – che un veicolo non ritirato nei modi di legge dalla circolazione (per ciò stesso ritenuto potenzialmente idoneo a circolare) deve essere coperto da una polizza r.c. seppure il proprietario abbia optato di tenerlo stazionato su di un’area privata. Nella sostanza l'obbligo assicurativo non dipende dalla decisione di utilizzare il mezzo quanto piuttosto dalla sua idoneità a circolare su strada. Al secondo corno i Magistrati hanno fornito una risposta ‘aperta’.

Se gli Stati U.e. prevedano (o meno) che la persona soggetta all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro debba adempiere all’obbligo, l'organismo di indennizzo nazionale può rivalersi (o meno) contro tale persona. Insomma dev’essere la legislazione nazionale a dovere decidere. Nella sostanza l'ipotesi più sfavorevole al proprietario dell'auto e più favorevole all'erario pubblico sottolinea che il Fondo può esercitare il regresso contro il proprietario del veicolo che non abbia rispettato il proprio obbligo di concludere un contratto di assicurazione, indipendentemente dal fatto che a causa dell'incidente in parola sorga la responsabilità civile di tale proprietario. Quella più favorevole vuole che il Fondo statale possa agire in rivalsa soltanto se il proprietario è responsabile, e cioè se ha il controllo effettivo del veicolo. Nel caso che ci occupa la decisione della Corte ha aperto alla prima opzione; e, per quanto ci riguarda, il Codice delle assicurazioni italiano (dlgs n. 209/2005, art. 292) prevede il diritto di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro. Occorre soggiungere che la Corte di cassazione si è pronunciata nel senso della legittimità dell'azione proposta atteso che il proprietario dell'automobile, pur non avendo materialmente provocato il sinistro, aveva omesso di adempiere all'obbligo assicurativo (sentenza n. 9253/2015; ma, in senso contrario, vedasi la n. 14681/2012). Nella sostanza, chi mantenga un’automobile, non ritirata dalla circolazione e funzionante, su di un area privata, rimane è obbligato ad assicurala per la responsabilità civile, anche se non la utilizza di fatto.

Claudio de Luca

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