Dipendenti e sindacati in subbuglio, il 3 maggio sciopero alla Rieco Sud

Cassonetti pieni gio 18 aprile 2019
Lavoro ed Economia di La Redazione
12min
Rieco Sud all'opera in via Corsica ©Termolionline.it
Rieco Sud all'opera in via Corsica ©Termolionline.it

TERMOLI. Ad appena 5 mesi dall'ingresso nel territorio termolese, dopo il primo stato di agitazione dei dipendenti alla Rieco proclamato a marzo, arriva anche il primo sciopero. Lo decreta la nota della Rsu formata da Luigi Bizzarro (Uil), Luciano Miraglia (Cgil) e Antonio Felice (Fismic) oltre alle organizzazioni Fiadel e Fit-Cisl.

Di seguito la comunicazione formale.

Le RSU Bizzarro Luigi, Luciano Miraglia e Antonio Felice, nonché le OO.SS territoriali stipulanti e firmatari del Ccnl del settore, in nome e per conto dei lavoratori dipendenti della società RIECO Sud Scarl, gestore per conto del comune di Termoli, dal 01/12/2018, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, espongono quanto segue: In merito alla nota aziendale datata 04/04/2019 e protocollata al n° 34/P pervenuta agli scriventi per PEC ed indirizzata alle suddette autorità, di cui si cita testualmente: << Nel merito le argomentazioni svolte dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie delle ridette note risultano generiche, infondate e strumentalmente volte all’utilizzo improprio del diritto di sciopero; in quanto tali, esse paiono idonee a minare gravemente il normale svolgimento delle relazioni industriali oltre che i diritti sottesi al regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale affidato alla scrivente>>.

Orbene, rispetto a tali affermazioni, è doveroso nonché opportuno precisare ed esporre i seguenti dati di fatti incontestabili;

Premesso che la presente è da considerare, a tutti gli effetti, parte integrante nonché motivi della comunicazione in oggetto.

  • Ai sensi dell’art. 6 comm. 15 del Ccnl vigente del settore, la procedura del passaggio del personale dal gestore uscente a quello subentrante è parte integrante a tutti gli effetti del sistema di relazione industriali contrattuale e impegna alla sua osservazione, nei rispettivi ruoli, le imprese cessanti e subentranti, le RSU e le OO.SS. Competenti territorialmente;
  • Pertanto si rimanda al mittente tale affermazione in quanto è la Rieco sud Scarl a minare gravemente il normale svolgimento delle relazioni industriali oltre che i diritti sottesi al regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale svolto dalla stessa, ciò è dimostrabile dalle seguenti inadempienze e violazioni:
  • 1) Dell’art.6 comm. 7 lettera A del Ccnl vigente del settore << l’azienda aggiudicatrice dà formale comunicazione scritta all’impresa cessante, alla Rsu e alle OO.SS. competente per territorio dell’aggiudicazione ufficiale dell’appalto>>.Bene, alla RSU e OO.SS non era stato comunicato nulla di tutto ciò.

    2) Dell’art. 6 del contratto d’appalto << obbligo dell’impresa al rispetto del regolamento e le ordinanze comunali in termine di tempi, modalità e orario di spazzamento e raccolta >>;

    3) Dell’art. 10 del contratto d’appalto << carattere del servizio>> poiché esso è classificato tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l’impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio ovvero lo stesso non dovrà subire alcuna interruzione, garantendo i servizi minimi essenziali in caso di sciopero del personale. Bene, anche qui non si comprende con quali poteri la Rieco sud Scarl, sistematicamente ed arbitrariamente, ogni domenica interrompe ed abbandona del tutto il servizio di raccolta dei rifiuti assicurando solo lo spazzamento ridotto nel centro cittadino con tre operatori! Non solo, come da calendario fornito dalla stessa Rieco Sud Scarl, anche in alcuni giorni festivi è prevista l’interruzione del servizio di raccolta, come accaduto in data 01/01/2019;

    4) Dell’art.6 comm. 8 del Ccnl vigente del settore che disciplina << il passaggio di tutto il personale effettivo dall’uscente al gestore subentrante ivi compreso il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n°68/99>>. Tale personale e nominativi di esso era stato, correttamente, trasmesso e comunicato dall’uscente alla Rieco Sud Scarl, tuttavia quest’ultima non ha dato ancora seguito a tale obbligo in quanto pare non abbia correttamente inquadrato alcuni lavoratori;

    5) Dell’art.8 comm. 3 del Ccnl vigente del settore<< l’impresa subentrante è tenuta a dare preventiva informazione scritta, alla RSU congiuntamente alle OO.SS territoriali stipulanti il Ccnl del settore, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) ed all’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.Bene, alla RSU e OO.SS non era stato comunicato nulla di tutto ciò.

    6) Dell’art.13 del Ccnl vigente del settore comm. 10 << il datore di lavoro (utilizzatore) comunica alla RSU congiuntamente alle OO.SS territoriali stipulanti il Ccnl del settore:

  • Il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione lavoro Prima della stipula del contratto di somministrazione; in caso di urgenza, detta comunicazione dovrà avvenire entro i 5 giorni successivi alla stipula;
  • Ogni 12 mesi il numero e i motivi dei contratti di somministrazione lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati>>.
  • Bene, anche qui, del primo punto non è stato comunicato nulla alla RSU congiuntamente alle OO.SS territoriali. Solo del secondo punto era stato comunicato numero e durata di contratti già stipulati tuttavia senza indicare i motivi di tale massiccia somministrazione;

    7)Dell’art.13 del Ccnl vigente del settore comm. 9 e comm. 7 ovvero nell’ordine:

  • << il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore somministrato dei posti vacanti a tempo indeterminato con apposito avviso in bacheca>>! Bene, ci sono stati 2 assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, non somministrati, che svolgono la stessa attività lavorativa dei sopracitati lavoratori somministrati. E per giunta, quei due lavoratori sono stati assunti pur non avendo residenza nel comune di Termoli commettente dell’appalto, ciò in violazione dell’art. 6 del capitolato d’appalto (obblighi dell’appaltatore) secondo il quale: << nuove esigenze di personale della ditta appaltatrice per il cantiere di Termoli dovranno essere soddisfatte preferibilmente tramite l’assunzione di residenti nel comune di Termoli>>;
  • <<Il contratto di somministrazione lavoro è vietato alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. e successive modifiche>>.Bene, non ci risulta che la Rieco Sud abbia effettuato tale valutazione nella commessa di Termoli in quanto nulla è stato comunicato o consegnato al RLSSA nel merito specifico;
  • 8) Dell’art.15 del Ccnl vigente del settore che stabilisce << il peso massimo del mastello che possa essere sollevato dall’operatore è di 16 kg lord, mentre per i cosiddetti contenitori carrellati è di 360 lt lord>>.Bene, gli operatori addetti al servizio di raccolta ovvero l’operatore unico vengono obbligati a sollevare mastelli oltre il peso consentito e in altezza oltre la testa dello stesso operatore, oltre all’obbligo di spostare contenitori a 4 ruote di capacità pari a 1300 lt. Da precisare che lo stesso art. 15 recita testualmente << in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto, tale da superare i limiti dei pesi massimi soprindicati, l’azienda definirà, d’intesa con la RSU, congiuntamente alle OO.SS territoriale, le modalità di svolgimento dell’attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno e la possibilità di rotazione nelle mansioni>>.Bene, la RSU e OO.SS non sono stati nemmeno interpellati in merito a tutto ciò;

    9) Dell’art.17 comm. 4 del Ccnl vigente del settore <<Orario di lavoro>>, vero che l’orario di lavoro è stabilito dal datore di lavoro con un ordine di servizio, ma solo dopo un esame congiunto tra datore e RSU e OO.SS Territoriale. Vero anche che le parti, a tale scopo, si erano incontrati in data 08/02, ma si era discusso unicamente sulla clausola contrattuale della flessibilità dell’orario della raccolta ovvero 05,00 – 11,00 per i 4 giorni di raccolta unica e 05:00 -12:00 per i 2 giorni di doppia raccolta.Quindi, in quella circostanza, l’orario di spazzamento non era stato discusso in quanto, a differenza della raccolta, il servizio era rimasto immutato, con la previsione di un orario rispettoso della città, attività, scuola e cittadini; è bene sottolineare che il nuovo orario proposto dall’azienda in proposito costringe il lavoratore a lavorare in mezzo al traffico cittadino in pieno orario di punta con rischi in tema di sicurezza ed incolumità dell’operatore;

    10) Dell’art.17 del Ccnl vigente del settore, alla voce << procedura preliminare obbligatoria di introduzione dell’orario di lavoro>>. Infatti, si contesta all’azienda la mancata illustrazione e consegna alla RSU e OO.SS. territoriale di un piano di riorganizzazione dei servizi, concernente le modalità di svolgimento nelle diverse e specifiche condizioni operative, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del servizio di spazzamento e raccolta manuale e/o meccanizzato nonché alla raccolta differenziata “porta a porta” anche al fine di assicurare condizioni operative coerenti con la tutela della salute e della sicurezza degli operatori:

    11) Dell’art.19 comm.3 del Ccnl vigente del settore << orario di lavoro in regime di flessibilità>> che recita testualmente “le modalità di attuazione dell’orario di lavoro flessibile, ai sensi del comm.2 nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra l’azienda e la RSU e OO.SS. territoriale stipulanti. Bene, anche qui nulla è avvenuto nel merito.

    12) Dell’art. 65 del Ccnl vigente del settore << salute e sicurezza sul luogo di lavoro>> si contesta all’azienda quanto segue:

  • la mancata consultazione e consegna al RLSSA (rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente) del documento di valutazione dei rischi, in particolare quello che riguarda l’attività di raccolta, modalità d’esecuzione e caratteristiche tecniche dei mezzi;
  • la mancata formazione adeguata; informazione e tempestiva consultazione del RLSSA in ordine alla predisposizione della misura di prevenzione;
  • la mancata consultazione in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione;
  • violazione dell’art. 66 lettera A comm.1 del CCNL del settore in materia di mancato lavaggio dei DPI a carico del datore di lavoro;
  • l’insufficienza di automezzi idonei e di personale operativo nel cantiere di Termoli;
  • la mancata verifica dei carichi di lavoro nei servizi di spazzamento e raccolta ad operatore unico;
  • l’assenza di locali idonee adibiti a spogliatoi, docce, bagni igienici e capienti armadi con distinti percorsi sporco/pulito. A tal proposito, in merito all’affermazione aziendale,
  • nella nota sopracitata, secondo la quale: << Nella delicata fase di avvio della commessa avvenuta in data 1.12.2018, la Rieco Sud Scarl si è fatta carico di opere di intervento all’interno dello stabile ove è ubicata la sede operativa di Termoli volte alla realizzazione di spogliatoi e servizi igienici per i dipendenti>>, giova rammentare all’azienda che tale opera non è un favore o atto di cortesia di cui si è fatta carico, bensì è un obbligo previsto dall’art. 6 del capitolato d’appalto. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell’opera si rammenta alla Rieco che il contratto d’appalto era stato sottoscritto nel mese di ottobre’18, pertanto sono passati ben 5 mesi dall’inizio della commessa durante i quali, qualcuno dovrà pure spiegare, dove hanno potuto i lavoratori fare la doccia e cambiare gli abiti tenendo conto della diversità di sesso?

    13) Inoltre, si contesta all’azienda quanto segue:

  • L’eccessivo carico di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori somministrati in termini di orario di lavoro e lavoro straordinario con turni di lavoro massacranti, a volte di 10/12 ore, come è avvenuto Sabato 06/04 e Lunedì 08/04;
  • L’utilizzo indiscriminato degli stessi per svolgere mansioni che spettano ai lavoratori effettivi;
  • La condanna degli stessi lavoratori somministrati ad un eterno lavoro precario, senza alcune certezze per il futuro lavorativo, oltre a renderli, in tal modo, facilmente ricattabili disposti a tutto pur continuare a lavorare;
  • La condotta antisindacale dell’azienda ex art. 28, posta in essere da un referente aziendale che non perde occasione per parlare male (sul posto di lavoro) dei sindacati e della loro inutilità manifestando pubblicamente un particolare odio e antipatia nei confronti dei sindacalisti invitando, addirittura, i lavoratori somministrati a cancellarsi dai sindacati;
  • I modi irriguardosi ed irrispettosi con cui gli stessi riferenti aziendali si rivolgono ai lavoratori che osano rifiutare di fare i “miracoli” con poco personale e senza mezzi idonei: (urla, violazione di privacy, tentativi di valutare la malattia di qualcuno, discriminazione irrispettosa dell’assegnazione della mansione secondo le qualifiche professionali dei lavoratori);
  • L’inottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro riguardanti il riconoscimento dei livelli e mansioni superiori acquisiti dai lavoratori ovvero due sentenze notificate ed una terza conclusa, prima della sentenza, davanti al giudice con un accordo proposto dallo stesso giudice;
  • La mancata restituzione e consegna del contratto d’assunzione, a tutti i dipendenti effettivi, firmato in data 28/11/2018;
  • Visto che:

    In attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in data 12/04/2019 è stata inoltrata alla società Rieco Sud, a firma degli scriventi, una richiesta di convocazione, come un segno distensivo;

    Tutt’oggi, la Rieco, pur essendo trascorso il termine massimo previsto pari a n. 2 giorni, non ha provveduto ad alcun riscontro né a convocare gli scriventi;

    Addirittura, e come se fosse una bomba ad orologeria, ad aggravare ulteriormente la situazione complessiva e ad accrescere la tensione lavorativa, la stessa Rieco ha notificato a ben 3 lavoratori contestazioni disciplinari, per fatti risalenti al lontano 06 Marzo, terminando la nota con la sospensione cautelativa dal servizio per tutti i tre e senza indicare le gravissime motivazioni di cui al provvedimento citato. Parliamo di tre semplici operatori ecologici, che non hanno nessun incarico fiduciario con il datore, ai quali non è stata contestata alcuna violazione così grave da far venire meno il rapporto fiduciario.

    Considerato

    Che la Rieco Sud Scarl è una società consortile a responsabilità limitata di appena 10,000 € di

    capitale, costituita solo in data 11/10/2018 per gestire un servizio pubblico di oltre 4.000.000 di € annuo, Quindi ha l’obbligo del rispetto di quanto è previsto dal contratto d’appalto e dall’art. 1292 c.c. in materia di responsabilità solidale;

    Tutto quanto sopra premesso, visto, considerato

    e vista la mancata risposta aziendale alle richieste di convocazione sindacale del 12/04 ai sensi della normativa in materia;

    Si proclama e comunica

  • Lo sciopero di 24 ore di tutti i dipendenti della società Rieco Sud scarl, a partire dalle ore 00:01 di Venerdì 03 Maggio 2019 con termine alle ore 24:00 dello stesso giorno 03 Maggio 2019, su tutto il territorio comunale di Termoli, rispettando il periodo di franchigia nonché il periodo di preavviso previsto dalle normative vigenti.
  • Si Chiede per competenza, inoltre, ed a dimostrazione della volontà collaborativa delle scriventi

  • Ai sensi della legge N. 146 del 12 Giugno1990, integrata con la legge n° 83 del 2000 al sig. Prefetto di Campobasso di convocare, entro e non oltre 10 giorni dalla data della presente, tutti le parti interessati, onde esperire il tentativo di conciliazione Ovvero la procedura di raffreddamento.
  • Si invita

    La società Rieco sud Scarl a concordare con la RSU:

  • modalità e nominativi dei dipendenti effettivi che saranno adibiti a garantire i servizi minimi essenziali previsti dalle normative vigenti, rammentando alla stessa società che ai sensi dell’art. 13 del Ccnl del settore non è consentito l’utilizzo del personale somministrato per sostituzione di personale in sciopero;
  • tempi e modalità di normalizzazione dei servizi nei giorni successivi allo sciopero. restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti».

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