«L'Anac non perdona, Sbrocca non può fare il presidente del Cosib: si dimetta subito»

Teste d'ariete ven 18 gennaio 2019
Politica di La Redazione
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La conferenza stampa di opposizione ©Termolionline.it
La conferenza stampa di opposizione ©Termolionline.it
Incompatibilità di Sbrocca al Cosib

TERMOLI. Aspetti politici, tecnici, amministrativi e giuridici al centro della conferenza stampa di questa mattina nella saletta delle minoranze a Termoli.

Tre consiglieri di opposizione, Antonio Di Brino, Michele Marone e Annibale Ciarniello (che non è intervenuto, assieme a Lorenzo Valeriani (Prima Termoli) e a Luciano Paduano di Fratelli d’Italia hanno sollevato i dubbi circa l’incarico ricoperto dall’avvocato Angelo Sbrocca alla presidenza del Cosib.

Marone e Di Brino hanno chiesto a chiare lettere le dimissioni, poiché, come riferito in conferenza stampa e come riportato in un articolo specializzato dal portale LeggiOggi.it, del giugno scorso, «con la Delibera 453/2018, l’Anac ha affrontato la delicata questione della compatibilità tra la carica di Sindaco (di comune con più di 15.000 abitanti) e la carica di Presidente di Consorzio ASI.

Le funzioni tipiche dei Consorzi per lo sviluppo industriale consistono nel favorire lo sviluppo economico delle attività produttive nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, affiancando enti pubblici e aziende in tutte le attività mirate a favorire la promozione e lo sviluppo imprenditoriale. L’art. 7, co. 2 del D.Lgs. n. 39/2013 prevede, quale requisito di provenienza ai fini della sussistenza della suddetta causa di inconferibilità, l’aver fatto parte, nell’anno precedente l’attribuzione dell’incarico, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico.

Ebbene, nel caso di specie, l’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio Asi era già Sindaco di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In merito con la Delibera in analisi, l’Anac ha chiarito che l’inconferibilità dell’incarico vale anche per chi, all’atto del conferimento, rivesta ancora una delle cariche elencate all’art. 7, co. 2, ostative al conferimento dell’incarico di amministratore e non soltanto per chi abbia esaurito la stessa nell’anno precedente. Anzi, rimarca l’Autorità, la situazione di chi ancora rivesta la carica ostativa assume maggior pregnanza in relazione alle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi cui la legge è rivolta. Il Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 126/2018, ha sottolineato che la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Evidenzia il Consiglio di Stato che sottrarre a siffatta disciplina gli enti pubblici economici contrasterebbe tanto con la ratio della delega, quanto con il principio di uguaglianza, generando asimmetrie irragionevoli con le società partecipate da soggetti pubblici che svolgono la medesima attività di impresa degli enti pubblici e alle quali la disciplina si applica».

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