Vecchio progetto di piazza Sant'Antonio e il conto da pagare (forse)

Beghe lun 20 maggio 2019
Politica di La Redazione
3min
Piazza Sant'Antonio ©Termolionline.it
Piazza Sant'Antonio ©Termolionline.it

TERMOLI. Col contributo di Pino D'Erminio, un approfondimento su una sentenza di cui abbiamo dato notizia la scorsa settimana.

Con la sentenza del Tar di Campobasso n. 117 del 20 marzo 2019, pubblicata il 26 dello stesso mese, è arrivato un conto che il Comune di Termoli dovrebbe pagare alla Nidaco Costruzioni srl (Gruppo Patriciello) per la mancata realizzazione del progetto consistente nella costruzione di un parcheggio interrato multipiano in piazza Sant’Antonio, nella riqualificazione della piazza stessa e di tutta l'area circostante, compresa l'area di Pozzo Dolce, con la relativa viabilità.

Non si tratta del progetto di “riqualificazione” promosso dall’amministrazione Sbrocca - la cui realizzazione è tuttora in predicato - ma di un suo “progenitore” in formato minore, voluto dall’amministrazione Di Giandomenico, messo a gara il 10 agosto 2004 dalla Tua spa, per conto del Comune di Termoli, aggiudicato all’associazione temporanea di imprese costituita dalla Nidaco e dalla Monsud spa (aggiudicazione provvisoria il 30 marzo 2005 e definitiva il 3 ottobre 2005), ma che non si è mai concretizzato nella firma del contratto.

L’amministrazione Greco, seguita a quella Di Giandomenico, non firma il contratto perché vorrebbe integrare il progetto con la realizzazione di un tunnel stradale che colleghi il litorale nord al porto. Intanto la Tua – braccio operativo del Comune, che ne detiene il 97,5% del capitale - versa in condizioni economiche in continuo peggioramento, tanto che l’amministrazione Di Brino (seguita a quella Greco, dopo un periodo di commissariamento) propone al Consiglio comunale la messa in liquidazione della società stessa (delibera del Consiglio comunale n. 58 del 18 luglio 2012).

Nidaco non ci sta alla conclusione “chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto” e presenta al Tar di Campobasso i ricorsi 264/2012, 162/2013 e 81/2015 contro il Comune di Termoli e la Tua (Monsud invece non avanza pretese ed esce di scena). Sarebbe troppo tecnico e lungo entrare nei dettagli giuridici, qui basti dire che la sentenza del TAR 117/2019 ha decretato che il ricorso 264/2012 è infondato, il ricorso 162/2013 è inammissibile, il ricorso 81/2015 può essere solo in parte accolto.

Soffermiamoci su quest’ultimo ricorso, accolto parzialmente per la parte in cui Nidaco chiede il risarcimento per responsabilità precontrattuale del Comune e della Tua, in base all’art. 1337 c.c. La responsabilità precontrattuale è riconosciuta in quanto sussistono i tre presupposti necessari: 1°) l’oggettiva scorrettezza dell’Amministrazione; 2°) la colpa, se non addirittura il dolo, degli amministratori; 3°) il danno alla controparte.

La scorrettezza degli amministratori risulterebbe dal fatto che l’Amministrazione comunale non ha dato nessuna risposta ai ripetuti solleciti a concludere rivolti dalla Nidaco-Monsud a partire dal 22/05/2007. «Questa protratta inerzia di Comune e di Tua S.p.A. – durata dal 2007 al 2012 - costituisce l’indice rivelatore del comportamento negligente e scorretto che dà luogo a responsabilità precontrattuale di entrambi i soggetti pubblici coinvolti, sia pure a diverso titolo, nella procedura di appalto.»

Nella quantificazione del risarcimento, la sentenza esclude il danno da perdita di chance (non risulta che la ricorrente abbia dovuto rinunciare ad altre opportunità di affari), riconosce invece «tutte le spese, documentate o da documentare a cura della ricorrente stessa, relative alla partecipazione alla gara, alle progettazioni, programmazioni e pianificazioni eseguite e ad ogni attività comunque presupposta, conseguente o connessa all’aggiudicazione della gara; [più] gli interessi legali dalla maturazione (data di esborso effettivo di ciascuna somma) al soddisfo.» Tutto sommato, il risarcimento si ridurrebbe a qualche centinaia di migliaia di euro, ben lontani dai milioni inizialmente pretesi da Nidaco.

Un aspetto importante della sentenza sta nel fatto che, riconoscendo il comportamento quantomeno colposo degli amministratori, essa apre la strada all’azione di rivalsa del Comune nei confronti di chi ha amministrato la città dal 2007 al 2012 e cioè nei confronti delle amministrazioni degli ex sindaci Greco e Di Brino e del commissario prefettizio Aragno.

La sentenza costituisce anche un precedente importante in un eventuale contenzioso con la De Francesco Costruzioni sas, nel caso in cui la “riqualificazione” promossa dal sindaco Sbrocca venisse annullata in autotutela dal nuovo sindaco. Se ciò avvenisse, De Francesco potrebbe pretendere i soli danni precontrattuali, con possibilità di rivalsa del Comune contro l’amministrazione Sbrocca (sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza).

Per il momento, la Giunta Sbrocca ha interposto appello presso il Consiglio di Stato (delibera di Giunta n. 101, del 16 aprile 2019).

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