Se il Comune non interviene, vediamo la legge

lun 04 gennaio 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Chicche dal Codice della strada ©Termolionline.it
Chicche dal Codice della strada ©Termolionline.it

CAMPOBASSO. La questione è stata sollevata, a Campobasso, dagli automobilisti che lamentano la scarsa visibilità ed il potenziale pericolo alla guida percorrendo viale Duca d’Aosta, fino a via Trivisonno, all’altezza dei semafori, a causa della presenza di tabelloni pubblicitari accecanti che provengono da un palazzo totalmente illuminato: le luci forti abbagliano ed impediscono una corretta visuale. Contattato, Palazzo S. Giorgio, ha precisato che il Comune “non può rispondere, trattandosi dell’iniziativa di un privato”.

Ciò posto, affrontiamo la situazione. Secondo l’art. 23 Cds, lungo le strade - o in vista di esse - è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che - per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione - possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti dell’arteria o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Sono, altresì, vietati cartelli, altri mezzi pubblicitari rifrangenti, le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. In buona sostanza, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade (o in vista di esse) è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada (che, nel caso illustrato è il Comune di Campobasso). Difatti, nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo N.o. dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo assenso di quest'ultimo. I cartelli e le altre pubblicità poste lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggette alle disposizioni del citato articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie, previo N.o. dell'ente proprietario della strada. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal c. 1, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

E' vietata ogni altra forma di propaganda lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari entro i limiti ed alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle norme. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal c. 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo ove è collocato il mezzo pubblicitario. In caso di inottemperanza, si procede a rimozione. Tornando al caso di Campobasso, o il segnalatore non ha saputo precisare la cosa o l’Ufficio comunale è lontano da una corretta interpretazione della norma.

Claudio de Luca

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