Autovelox e dintorni: le ultimissime!

lun 01 febbraio 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Autovelox ©Termolionline
Autovelox ©Termolionline

Ci sono casi in cui non si deve pagare la sanzione pecuniaria per eccesso di velocità. A tale proposito la Corte di Cassazione ne ha stabilito la nullità quando l’accertamento sia stato posto in essere con un misuratore la cui taratura non sia avvenuta in un centro ‘Accredia’ o in un’officina che abbia la certificazione Iso 9001.

La Suprema ha ricordato, sulla scorta della normativa vigente, che la verifica periodica di funzionalità e taratura è prescritta, con cadenza almeno annuale, vuoi delle apparecchiature di controllo da remoto vuoi di quelle per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. La condizione è che la verifica debba essere effettuata presso il centro accreditato sunnominato che è l’unico autorizzato. Altrimenti, deve essere fatta dalla Società che ha costruito il misuratore purché abilitato alla certificazione di qualità Iso 9001/2000.

La sentenza sottolinea pure che una successiva norma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito che le verifiche della taratura vengano eseguite, con tanto di certificato finale, da chi opera in conformità ai requisiti della norma Uni Cei En Isoiec 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ‘Accredia’ o da altri organismi firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento. In conclusione: la sanzione si può contestare non solo se l’apparecchio non è tarato ma anche se non fosse chiaro chi abbia effettuato la taratura e se il costruttore era abilitato alla certificazione di qualità. Inoltre, per poter legittimamente giustificare l'irrogazione di sanzioni, la strumentazione deve essere omologata dal Ministero dei trasporti ed i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione.

Ma non basta, perché la collocazione degli apparecchi deve essere segnalata adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione (‘ex plurimis, ordinanza n. 5997/2014), in difetto di idonea informazione circa la presenza e l'utilizzazione di un misuratore, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia "nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla Pubblica amministrazione" (sulla nullità della sanzione in difetto di adeguata segnalazione si veda anche Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019).

In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso ed il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi. Per esempio, se tra il segnale di avviso ed il luogo dell'effettivo rilevamento vi siano intersezioni, l'autovelox non è legittimo anche se la segnaletica fosse posta ad una distanza inferiore a quella sovra indicata. In tal senso, è chiarissima anche la sentenza n. 24526/2006 che precisa: "la ‘ratio’ della preventiva informazione si rinviene nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.a., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie". Infine, affinché la contestazione sia valida, è necessario che sia indicato il limite di velocità ma anche (ordinanze Cass. n. 30664/2018 e n. 11018/2014), che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità venga riproposto.

Naturalmente gli apparecchi possono essere posizionati incondizionatamente solo sui percorsi extraurbani. Nel caso in cui essi siano collocati su percorsi urbani ordinari, le relative sanzioni sono sempre annullabili, anche se vi sia stato il N.o. del Prefetto: l'installazione dell'autovelox nelle strade urbane, infatti, è valida solo per quelle ad alto scorrimento caratterizzate da pericolosità e, Cass. ord. n. 680/2011, dal verbale deve emergere la presenza di un agente preposto al servizio.

Claudio de Luca

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