Strisce pedonali artistiche ed a fumetti: non si può

lun 01 marzo 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Campobasso, strisce pedonali artistiche ed a fumetti: non si può ©Termolionline
Campobasso, strisce pedonali artistiche ed a fumetti: non si può ©Termolionline

A Campobasso, l’ass. Cretella ha commissionato, nei pressi di alcune scuole, strisce pedonali accomunate a disegni di vivaci colori, alla locale ‘Street art’ in collaborazione con l’Associazione ‘Malatesta’. Il tocco artistico è indubitabile. L’amministratore ha inteso dare uno slancio di forte impatto ad alcune ‘location’ scolastiche (la ‘Colozza’ e la ‘Jovine’), con l’intento di trasferire l’arte anche in altre zone. Ha presieduto le ‘opere’ ed osservato le reazioni dei cittadini. “Provvederemo a presentare il progetto nei prossimi giorni. Per il momento siamo impegnati nelle prove”. Sulla questione è intervenuta anche l’Anci-Molise e l’Associazione dei Comuni che ha definito le ‘zebre’ “una galleria d’arte a cielo aperto”. Peccato che Cretella, l’Anci, il dirigente all’urbanistica ed il Comandante della Polizia locale non siano intervenuti per spiegare come stanno le cose in materia di strisce pedonali che non possono essere colorate nelle tinte più varie. Lo dispone il Codice stradale con un dettato che non ammette libertà in termini di tonalità cromatiche. L’art. 40 prescrive che i segnali stradali tracciati sulla strada servano per regolare la circolazione. Il Regolamento stabilisce le norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche di quelli orizzontali e la loro modalità di applicazione. L’art. 145 Reg. vuole che gli attraversamenti pedonali debbano essere evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, Ciò posto, colori diversi, utilizzati in luogo di quello bianco, entrerebbero in conflitto con la normativa nazionale ed europea. Invece l’ass. Cretella immagina che non sia possibile impedire all’autonomia di un Comune di abbellire il nero dell’asfalto con toni e disegni vivaci, realizzando qualcosa di complementare rispetto ad una corretta segnaletica. Lo stesso Ministero dei trasporti (parere n. 1379) si è pronunciato sin dal 2011 smentendo “la presunzione di maggiore visibilità della segnaletica orizzontale colorata, constatando un maggior rapporto di contrasto tra l’originario colore nero del conglomerato bituminoso ed il colore bianco delle strisce pedonali; soprattutto in situazioni notturne e di asfalto bagnato”. L’art. 14 Cds, allo scopo di provvedere in ordine alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione sulle strade di proprietà, impone ai Comuni di apporre e di mantenere la segnaletica prescritta. Stante la chiarezza del precetto, può insorgere responsabilità in capo all’ente quando avessero a verificarsi inconvenienti, o addirittura danni, a veicoli od a pedoni, se causati proprio dalla realizzazione di una segnaletica non conforme, con possibilità di risarcimento dei danneggiati. L’art. 45 si occupa della uniformità della segnaletica e vieta la fabbricazione e l’impiego di segnali non previsti, o non conformi, a quelli stabiliti ed il Ministero può intimare ai Comuni di sostituire, di integrare, di spostare, di rimuovere e di correggere ogni segnale non conforme, con poteri sostitutivi nel caso di inadempienza. La P.a. (art. 2051 C.c.) è tenuta a risarcire il danneggiato, sempre che il sinistro non si sia verificato per un caso fortuito; e l’utente è semplicemente tenuto a provare che l’evento c’è stato e che ne è derivato un danno. Di contro, secondo un altro orientamento giurisprudenziale (meno favorevole al danneggiato), la tutela dell’automobilista deve essere ricondotta al principio del "neminem laedere" (art. 2043 C.c.). Ragion per cui, seppure la P.a. sia tenuta a non ledere i diritti altrui, verificando se il proprio operato possa essere censurabile sotto il profilo di eventuali anomalie (nel caso di specie da segnaletica non conforme), l’utente della strada danneggiato rimarrebbe aggravato dall'’ònere di provare l’evento, di rendere evidente il rapporto di causa ed effetto tra il segnale mal posto ed il danno patito, di dimostrare la condotta colposa dell’ente che non aveva provveduto ad attivarsi correttamente approntando una rigorosa segnaletica, di evidenziare che il danno è intervenuto proprio perché la condotta dell’ente serbava i caratteri dell’insidia e del trabocchetto. Claudio de Luca

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