Solo i verbali al Codice della strada possono essere impugnati direttamente

lun 15 marzo 2021
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Verbali ©allaguida.it
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Il responsabile di una società in nome collettivo conviene in giudizio un Comune, opponendosi - con ricorso - avverso due verbali di accertamento della Polizia locale sulla scorta dei seguenti rilievi: la citata figura giuridica non avrebbe violato le norme contestate del decreto Ronchi. Tanto è vero questo che l’accertamento posto in essere dall’organo di vigilanza dell’Ente non pare fondarsi su riscontri probatori, ma piuttosto su fondamenti di natura meramente indiziaria. Si concreterebbe, per ciò stesso, la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 in tema di responsabilità. Peraltro il procedimento di applicazione della sanzione sarebbe stato attuato non in conformità ai contenuti dell’art. 8 delle suindicate modifiche al sistema penale, disciplinante il caso di più violazioni di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative. Per questi motivi il ricorrente rivolgeva istanza all’Ufficio del Got competente perché, sospesa l’esecutività dei verbali di accertamento“, archiviasse gli atti impugnati.

Con riferimento alle argomentazioni recate in ricorso, ‘in limine litis’ il Comune convenuto osservava. I contenuti di verbali, contestati per violazioni amministrative diverse da quelle riferibili a norme contenute nel Codice stradale, non possono essere impugnati dinanzi al Giudice se non quando siano stati trasfusi nel susseguente provvedimento (ordinanza – ingiunzione) con cui, ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità competente a conoscerli ne abbiano determinato la sanzione, ingiungendone il pagamento; oppure, ritenutolo infondato, abbia ritenuto di doversi provvedere all’ archiviazione degli atti con ordinanza ‘ad hoc’. In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 160 del 24.IV.2002 . Nella sostanza, solo per le violazioni delle norme contenute nella disciplina della circolazione stradale è ammessa l’immediata impugnazione del verbale; cosicché – si ripete - non sarà possibile generalizzare detta procedura agli accertamenti intervenuti in altra materia diversa dalla disciplina della circolazione stradale. Dunque, secondo la Corte, il Giudice potrà essere adito soltanto dopo che la competente Autorità amministrativa abbia avuto ad emanare un suo provvedimento definitivo, dal momento che la legge n. 689/1981 (articoli 16, 18 e 22) in tal modo dispone in proposito. Il procedimento rimane, per ciò stesso, articolato così come segue: contestazione immediata, o notifica, dell’illecito; possibilità di presentare memorie scritte, e scritti difensivi, entro trenta giorni; conseguente decisione dell’Autorità competente (ordinanza di archiviazione, oppure ordinanza – ingiunzione di pagamento); possibilità di ricorrere al Giudice ordinario contro il provvedimento ingiuntivo. Con la succitata ordinanza, la Consulta stessa ha inteso chiarire la qualificazione giuridica dei vari passaggi, precisando che l’esercizio della facoltà di presentare scritti difensivi, e documenti, o chiedere di essere sentiti dalla competente Autorità non concreta un ricorso amministrativo, ma più semplicemente una forma di partecipazione del cittadino – trasgressore al procedimento ‘in itinere’. La fase delle deduzioni difensive non è, peraltro, presupposto necessario per la successiva opposizione davanti al Giudice, dal momento che pure chi non avesse svolto deduzioni difensive potrebbe comunque impugnare l’ingiunzione definitiva. Questo significa, per la Corte costituzionale, che – se un trasgressore impugnasse il verbale (come nel caso sopra descritto) – il Giudice non potrebbe fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il verbale, in effetti, non è “immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, né può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare”. In conclusione: non può prodursi opposizione ad un provvedimento che comunque non riveste qualificazione di titolo esecutivo, mentre – più semplicemente – “costituisce un mezzo per assegnare un termine agli stessi interessati per partecipare al procedimento con osservazioni, con scritti difensivi e presentazione di documentazione, ovvero per una sorta di composizione in via amministrativa (pagamento volontario in misura ridotta)“, senza mai assumere “il valore di titolo per il pagamento con il decorso dei termini, dovendo sempre ed in ogni caso - salvo che non intervenga una cosiddetta composizione con pagamento volontario ridotto – intervenire una ordinanza – ingiunzione o ordinanza di archiviazione dell’Autorità competente“. Una ingiunzione che, peraltro, potrebbe spaziare dal minimo al massimo edittale, senza alcun vincolo di sorta (ivi compresa la possibilità di intimare il pagamento di una somma inferiore alla misura ridotta richiesta per avvalersi dell’oblazione).

E’ da ritenere, allora, che l’opposizione presentata al Got dal ricorrente è palesemente non accoglibile per sua inammissibilità, non avendo l’attore provveduto a rivolgersi, per la richiesta di archiviazione, preliminarmente al competente organo comunale, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, costituendo detto ricorso avverso il processo verbale “la necessaria condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale“ .

Claudio de Luca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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