Spunti giuridici per chi circola lungo le strade

lun 12 aprile 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Una strada del quartiere di Rio Vivo-Marinelle ©Termolionline
Una strada del quartiere di Rio Vivo-Marinelle ©Termolionline

Quando un’impresa occupa abusivamente una porzione di suolo pubblico con un ponteggio edìle, l’abuso insorge quando l’imprenditore sia privo di autorizzazione, ovvero giorni prima di ricevere l'autorizzazione richiesta abbia già montato il ponteggio.

E’ meglio applicare la sanzione prevista dall'art. 20 o 21 Cds? Per la legge n. 689/1981 si applica il principio di specialità. In pratica, si debbono osservare le disposizioni di carattere generale fino a quando - per singole o più fattispecie - non siano state previste disposizioni speciali. Nel caso delle occupazioni della sede stradale, la norma di carattere generale è rappresentata dall'art. 20 che si applica alle occupazioni per svolgimento di attività commerciali e "di altra natura". La norma speciale è rappresentata, invece, dall'art. 21 che, in materia di occupazioni, regolamenta in modo specifico quelle per lavori, cantieri e depositi. La Sez. II (civile) della Corte di Cassazione ha precisato (sentenza n. 1412/2007) che il verbale di contestazione di una sanzione è da ritenere valido pure se non fosse stato indicato l’importo da pagare.

“Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione da corrispondere – ha sancito il Collegio - è corretta la tesi secondo cui nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. n. 6621/1997, n. 11475/2003, n. 13267/2000, n. 7123/2006, n. 2767/1996), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza”. Pertanto, è da ritenere che il verbale possa essere sanato con una successiva notifica con l'indicazione dell'importo precedentemente omesso. La fotocopia di un atto autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale, integra il reato di cui all'art. 477 C.p. L’assunto è stato confermato dalla Sez. V (penale) della Corte di Cassazione (sentenza n. 12589/1995). Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione che sia) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l'originale. Il Presidente di un’associazione podistica ed il dirigente di un gruppo ciclistico chiedono notizie in merito alla eventuale regolarizzazione di manifestazioni a carattere non competitivo, da effettuare lungo le strade comunali. Innanzitutto sarà bene precisare che, solitamente, viene attribuito il carattere della “non competitività” a vere e proprie gare camuffate, sostenendo che esse siano tali sol perché: 1) non vengono osservati i regolamenti delle federazioni ciclistiche o atletiche; 2) non sono presenti giudici di gara; 3) può iscriversi chiunque.

Gli organizzatori tendono a classificare una manifestazione come "non competitiva" solo per affrontare minori costi organizzativi (copertura assicurativa, assistenza medica, obbligo di scorta con personale autorizzato, ecc).

Pur tuttavia, se i programmi prevedono una graduatoria di arrivo e l’assegnazione di premi o di riconoscimenti, naturalmente in funzione dell'ordine di arrivo, appare ovvio che ciò possa spingere i concorrenti a mantenere un'andatura veloce sull’intero percorso, al punto che sarebbe difficile ritenere che un simile comportamento possa consentire il rispetto delle regole della disciplina della circolazione stradale. Per ciò stesso, non possiamo che trovarci difronte a gare da considerare a carattere competitivo ad ogni effetto di legge, da autorizzare ai sensi dell’art. 9 Cds proprio perché richiedono l'adozione dei provvedimenti di cui al c. 7-bis. Al contrario, gli organizzatori ritengono (quasi sempre incongruamente) che possa essere sufficiente, da parte dell’organo comunale preposto, indicare nel provvedimento di autorizzazione (che, invece, non dovrebbe essere rilasciato se per davvero non vi fosse competizione) l'obbligo di rispettare la normativa dettata dal d.lgs n. 285/1992.

Entrando ancora di più nel dettaglio, occorre precisare che caratteristica della manifestazione non competitiva è quella per cui: a) non deve essere previsto alcun vantaggio o stimolo nei partecipanti a completare la manifestazione prima degli altri; b) alcun premio o distinzione dev’essere previsto fra il primo e l'ultimo arrivato. In sostanza, i partecipanti devono comportarsi come se stessero facendo una scampagnata fra amici; quindi, senza gareggiare in velocità per non violare l'art. 141, c. 5, Cds. Per conseguenza, i ciclisti non possono procedere affiancati fuori del centro abitato, ma nel numero massimo di due solo in centro abitato ed a condizione che le condizioni di traffico lo consentano.

Quanto sopra per non creare intralcio e/o pericolo alla circolazione. Per la stessa ragione hanno l’obbligo di segnalare con il braccio l'intenzione di svoltare e quella di fermarsi, rispettando tutte le altre regole, le condizioni, le prescrizioni e le limitazioni poste dal vigente Codice.

Claudio de Luca

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