Veicoli da assicurare anche se inidonei a circolare

lun 03 maggio 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it

Un veicolo va assicurato pure quando sia inidoneo alla circolazione.

I veicoli a motore, per potere circolare su strade pubbliche o su aree equiparate, devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCA). Ciò significa che il proprietario dell’automezzo è obbligato a stipulare con una Compagnia assicuratrice un contratto che lo tuteli in caso di sinistri in cui, con torto, abbia procurato danni a terzi. Questa tipologia di contratti di assicurazione copre anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati a prescindere dalla tipologia del trasporto (se avvenuto dietro compenso, a titolo di cortesia, ‘et alia’). Non copre l'assicurato che si trovava alla guida dell'auto che ha provocato il sinistro; per la copertura di questi danni, infatti, bisogna stipulare una polizza infortuni per il conducente, eventualmente estesa anche agli altri guidatori del veicolo. La copertura assicurativa non opera quando il mezzo sia stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario o del soggetto che ha un diritto di utilizzo sul veicolo (si pensi al soggetto che ne ha la disponibilità a seguito di un contratto di ‘leasing’.

Di contro, la copertura tutela il proprietario del mezzo (e il conducente) per i danni procurati a terzi dalla circolazione del mezzo, intendendosi per “circolazione” anche la fase di sosta. L’obbligo di assicurare il mezzo termina nel momento in cui il veicolo viene demolito o radiato dal Pubblico registro automobilistico. Tutto ciò posto, una sentenza della Corte di Giustizia europea, pronunciata al termine del dibattimento della causa C-383/2019, ha confermato che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro e non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione. Un tale obbligo non può essere escluso per il mero fatto che l’automezzo in questione, in un determinato momento, sia inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche. Nella sostanza, la Corte ha sottolineato che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è, in linea di principio, obbligatoria per un veicolo immatricolato in uno Stato membro seppure si trovi in giacenza su di un terreno privato per essere destinato alla demolizione a causa di una scelta del suo proprietario oppure quando, in un dato momento, quel veicolo fosse inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche. La nozione di «veicolo» è una nozione oggettiva; è, perciò, indipendente dall'uso che viene fatto o dall'intenzione del proprietario del veicolo o di un'altra persona di utilizzarlo effettivamente. Le condizioni tecniche di un veicolo possono variare nel tempo e il loro eventuale ripristino dipende da fattori soggettivi, come la volontà del proprietario o del detentore di effettuare (o di fare effettuare) le riparazioni necessarie e la disponibilità dei fondi necessari a tale scopo.

«Di conseguenza, se il mero fatto che un veicolo, in un determinato momento, inidoneo a circolare, fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all'obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di tale nozione di veicolo sarebbe rimesso in discussione». In sostanza la Corte dichiara, in linea di principio, che l’obbligo di assicurare un veicolo immatricolato in uno Stato membro (che si trovi su di un terreno privato e che sia destinato alla demolizione per scelta del suo proprietario, anche qualora, in un determinato momento, sia inidoneo alla circolazione in ragione delle sue condizioni tecniche), s'impone al fine di assicurare la tutela delle vittime di incidenti stradali, dal momento che l'intervento dell'organismo di indennizzo dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non assicurato è previsto esclusivamente nei casi in cui la conclusione dell'assicurazione è obbligatoria. I giudici precisano poi che affinché un veicolo sia escluso dall'obbligo di assicurazione deve essere ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili. Insomma la constatazione della inidoneità a circolare e quella della perdita della qualità di «veicolo» devono essere effettuate in modo obiettivo.

Claudio de Luca

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