Non si può impugnare in giudizio il preavviso trovato sotto il tergicristallo

lun 10 maggio 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Non si può impugnare in giudizio il preavviso trovato sotto il tergicristallo ©blog.linear.it
Non si può impugnare in giudizio il preavviso trovato sotto il tergicristallo ©blog.linear.it

Non si può impugnare in giudizio il preavviso trovato sotto il tergicristallo. Potrebbe accadere che chi abbia trasgredito le norme contenute nel Codice della strada abbia avuto ad impugnare dinanzi all’Ufficio del Giudice di pace non il sommario processo verbale (magari non ancora notificato dalla Polizia municipale) quanto piuttosto i contenuti del semplice preavviso di infrazione. In proposito occorre preliminarmente rilevare che un “avviso” (quello della cosiddetta contravvenzione) non concreta un processo verbale, non avendone i requisiti essenziali.

Si tratta di una forma, sia pure incompleta e singolare, di comunicazione di avvio del procedimento, inquadrabile nella previsione dall’art. 7 della legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. In altre parole, con esso, l’organo di vigilanza avverte l’utilizzatore del veicolo che un agente ha rilevato una determinata infrazione, e che - di conseguenza - è stata avviata nei suoi confronti la relativa procedura di accertamento che potrebbe condurre – verosimilmente – alla emanazione del vero, e proprio, sommario processo verbale.

A questo punto, il soggetto reso destinatario dal preavviso potrebbe esercitare due opzioni: a) procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza che ciò comunque comporti un riconoscimento automatico di responsabilità; b) attendere la notificazione del rituale sommario processo verbale per l’eventuale sua impugnazione dinanzi al Prefetto, o in alternativa dinnanzi all’Ufficio del Giudice di pace.

Nel caso ipotizzato dal malcapitato che abbia ritenuto di potere produrre opposizione, con formale ricorso, avverso il preavviso di accertamento dinanzi all’Ufficio del Giudice di pace, va ribadito che detta azione (art. 23, legge n. 689/1981) può essere esperita unicamente nei confronti di un titolo esecutivo; e tale è – ‘ex professo’ e nella fattispecie - solo il sommario processo verbale, di cui la parte magari non è stata resa ancora manco destinataria all’atto della presentazione del ricorso. Nella sostanza, l’esercizio della facoltà di presentare uno scritto difensivo, o un documento, oppure una richiesta di audizione, se posta in essere nella fase conseguente al distacco di un avviso di infrazione, non concreta una vera e propria opposizione. Nel caso descritto lo scritto in questione potrà essere catalogato quale mera forma di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, nell’intesa che le deduzioni prodotte non costituiscano il presupposto necessario dei contenuti del successivo ricorso, dal momento che potranno essere sempre utilizzati capitoli a difesa senza restrizione alcuna.

Di contro tale non potrà essere l’opposizione prodotta, irritualmente, contro un avviso di infrazione. In proposito, la Corte costituzionale (‘ex plurimis’, si veda l’ordinanza n. 160 del 7.V.2002) ha ritenuto inammissibile – per carenza di interesse – l’impugnazione di un avviso, trattandosi di un atto non “immediatamente lesivo di posizioni del soggetto, cui viene attribuita la violazione” e manco tale da “costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare “. Evincendosi da quanto precede che non possa prodursi opposizione ad un atto, ove questo non concreti ‘ex se’ la possibilità di una esecuzione coattiva, il Comune – ove fosse stato convenuto - potrà rivolgere istanza al Giudice di pace per ottenere la dichiarazione di inammissibilità dei contenuti del ricorso col risultato, per il trasgressore, di dovere saldare la sanzione oramai raddoppiatasi per valore e le eventuali spese richieste dalla parte.

Claudio de Luca

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