Intimazione dell'Alt e Vigile urbano

lun 24 maggio 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Vigile urbano ©TermoliOnLine
Vigile urbano ©TermoliOnLine

L’addetto alla vigilanza stradale, che intenda contestare una violazione al conducente di un autoveicolo, può intimare il segnale di alt con un fischietto, sempre che ne abbia accompagnato il suono con un gesto della mano, oppure abbia richiamato l’attenzione del conducente, fissandolo con lo sguardo, per fargli intendere che l‘ordine era stato proprio rivolto a lui. Al contrario, non riuscirebbe idoneo l’avviso somministrato alle spalle del conducente che abbia percepito il suono del fischietto ma non abbia visto l‘agente.

Lo ha precisato la Sezione 2^ della Cass. (sentenza n. 20873/2005) i cui contenuti hanno sovvertito la decisione di un Giudice di pace di accoglimento del ricorso di un automobilista in opposizione ad un verbale notificatogli da una Polizia locale. Il conducente sanzionato aveva presentato un ricorso all’Autorità giurisdizionale in opposizione ad un verbale di accertamento di violazione del limite di velocità, ed aveva sollevato l’eccezione della mancata contestazione immediata dell’infrazione. Il Giudice di merito aveva accolto il ricorso, rigettando le considerazioni del Comune secondo cui l’apparecchio di rilevazione Velomatic 512 non avrebbe consentito la conoscenza della misura della velocità in tempo utile per richiamare l’attenzione del conducente trasgressore. Al contrario, per il Magistrato di 1° grado, seppure l’apparecchio in questione avesse consentito la visualizzazione della misura solo qualche decimo di secondo dopo il passaggio del veicolo dinnanzi al sensore ottico, l’agente avrebbe potuto richiamare l’attenzione del conducente intimandogli l’arresto dell’auto con gesti normali o con l’uso del fischietto in dotazione.

Contro questa decisione il Comune aveva proposto ricorso dinanzi alla Cassazione (oggi Tribunale). La Suprema aveva accolto l’opposizione ed aveva rigettato le doglianze dell’automobilista. In particolare, i giudici di legittimità avevano ritenuto che la motivazione del Gdp fosse il frutto di un’erronea applicazione degli artt. 200 e 201 Cds e dell’art. 348 Reg. es. Infatti, il giudice di merito aveva affermato in sentenza la sussistenza della obbligatorietà della contestazione immediata dell’infrazione.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale pretesa contraddice il principio secondo cui (art. 200 Cds) la contestazione immediata, soltanto quando sia possibile, può costituire un elemento fondamentale di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione. In tal caso (art. 201), le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, per essere poi rese note al destinatario. In proposito, la Corte (art. 384 Reg., che indica alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile) ha rammentato che, tra tali ipotesi, c’è proprio quella dell’utilizzo di apparecchiature di rilevamento elettroniche che, come nel caso di specie, consentano l’accertamento della velocità solo dopo il passaggio del veicolo, rendendo pressoché impossibile l’arresto in tempo utile del mezzo.

Ciò chiarito, la Cassazione ha asserito che l’immediatezza della contestazione deve essere effettuata solo quando sia possibile, “in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione, secondo il proprio insindacabile giudizio”. Dunque, a dire dei Giudici, l’uso del fischietto da parte dell’agente accertatore rappresenta solamente una tra le modalità di organizzazione possibili, la cui scelta rientra nella discrezionalità amministrativa sulla predisposizione del servizio.

Nell’ipotesi in esame, la Corte ha giudicato la modalità descritta come palesemente inidonea allo scopo, atteso che il Velomatic 512 concreta per l’appunto un’apparecchiatura che consente di rilevare la velocità solo dopo il passaggio del veicolo; per cui, dato atto del “tempo psicotecnico di reazione” dell’agente, l’uso del fischietto avrebbe avuto luogo comunque quando il veicolo fosse stato oramai a distanza tale da rendere inutile il segnale. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il fischietto sia da considerare strumento idoneo solamente allorquando sia accompagnato dal gesto della mano, “ovvero quando l’agente abbia comunque richiamato l’attenzione del conducente, fissandolo con lo sguardo così da fargli intendere che l’ordine è rivolto a lui”. Al contrario, va considerato inidoneo il segnale che sia stato somministrato alle spalle del conducente che, pur percependo il suono, non sia stato in grado di “vedere”.

Claudio de Luca

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