Multe, le modalità di opposizione dinanzi agli Uffici del Giudice di pace

lun 31 maggio 2021
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Giudice di pace ©ilsole24ore.com
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La procedura dinanzi all’Ufficio del Giudice di pace viene attivata dalla opposizione, presentata con ricorso della parte, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981. Dopo l’avvenuto deposito in Cancelleria, il Giudice di prossimità fissa – con decreto – la data dell’udienza di comparizione, ordinando al Comando, che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare nello stesso Ufficio, dieci giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento nonché la contestazione, o notificazione, della violazione.

Perciò restiamo nella “anticamera” della procedura redigendo alcune necessarie premesse. L’opposizione di parte, riferibile ai contenuti di un verbale di accertamento di violazione delle norme contenute nel Codice della strada, va notificata sempre al Comune e mai al Comando di Polizia municipale. Ciò perché, altrimenti, l’atto introduttivo sarebbe nullo ed occorrerebbe riavviare l’intera procedura. Ad enunciare il principio è stata – da tempo - la prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2574 del 2002.

Detta decisione pone in evidenza proprio uno degli errori più frequenti in cui incorre chi si sia posto a controparte dell’Ente, vale a dire quello della erronea individuazione del Comando, o Servizio, verbalizzante in questa tipologia di giudizi. Il destinatario di un sommario processo verbale, che intenda impugnarne i contenuti, deve dunque, per non sbagliare, limitarsi a precisare gli estremi dell’atto. L’ònere della notifica della citazione pertiene, infatti, all’Ufficio del Giudice di pace. Solitamente il Giudice si sofferma sulla regolarità della notifica dell’atto di impugnazione, la cui disciplina, è rinvenibile nella legge n. 689 del 1981. Cosicché, secondo la Cassazione, chi intenda opporsi ad una sanzione inflitta non deve fare altro che stendere un motivato ricorso per depositarlo nella Cancelleria del Giudice di pace.

Questi, verificatane l’ammissibilità, fisserà la data dell’udienza, dandone comunicazione alla controparte, vale a dire all’Amministrazione che ha irrogato la sanzione, di cui il Corpo di Polizia municipale è semplicemente l’organo. La sentenza in esame ha giudicato nulla l’ipotesi della notifica dell’atto introduttivo effettuata nella sede del Corpo di Polizia locale, anziché nella Casa comunale, atteso che – in materia – il Giudice di legittimità ha ritenuto applicabile l’art. 145 del Codice di procedura civile.

Detta disposizione, dedicata all’attività di notificazione da porre in essere nei confronti delle persone giuridiche, prescrive che la citata operazione vada eseguita nella sede mediante consegna di copia dell’atto al legale rappresentante, o a persona addetta alla ricezione, o comunque applicato alla sede. L’opposizione avverso il verbale di accertamento di una infrazione stradale va dunque consegnata alla persona giuridica in cui il Corpo è incardinato, vale a dire al Comune, nella sede e nella persona del Sindaco. Ne consegue che le Cancellerie dei Giudici di pace debbono curare secondo rito questo adempimento. Peraltro, ove l’ente si costituisse in giudizio, accettando il contraddittorio, potrebbe sanare ‘sua sponte’ il descritto vizio, nell’intesa che il ricorrente non abbia l’onere di notificare alla propria controparte, ma semplicemente indicare, con ogni esattezza, gli estremi del verbale impugnato.

Claudio de Luca

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