La velocità minima e l’assicurazione: i casi come sanzionati dal Codice della strada

lun 07 giugno 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
La velocità minima e l’assicurazione: i casi come sanzionati dal Codice della strada. ©TermoliOnLine
La velocità minima e l’assicurazione: i casi come sanzionati dal Codice della strada. ©TermoliOnLine

LA VELOCITA’ MINIMA - Tra tanta casistica, la disciplina della circolazione stradale prende in considerazione anche l’eccessiva lentezza di movimento dei veicoli; e fa questo in due diverse disposizioni: la prima è costituita dal c. 6 dell’art. 141 C.d.s., laddove il legislatore prevede che il conducente di un veicolo non debba procedere a velocità talmente ridotta da causare intralcio, o pericolo, per il normale flusso della circolazione.

La disposizione non prevede un limite minimo della velocità, bensì parte dal presupposto della fluidità delle correnti di traffico, condizione che può realizzarsi soltanto se i veicoli tendano ad uniformare la propria velocità. Il criterio è necessariamente elastico, e la valutazione spetta all’agente di polizia stradale che dovrà – caso per caso – emettere un giudizio, fondato sulla propria percezione ed esperienza nonché sulle condizioni contingenti, per decidere se l’infrazione si sia verificata, o meno. Il successivo art. 142 contempla un’ipotesi diversa, qualora sull’arteria presa in considerazione sia stata apposta una specifica segnaletica del limite minimo di velocità. Pure in questo caso, una velocità inferiore a quella prescritta avrà, come conseguenza, una sanzione amministrativa.

Particolarmente emblematico, e sotto certi profili addirittura curioso, risulta l’accertamento di tale infrazione. In effetti, leggendo l’art. 345 del Regolamento attuativo, è piuttosto immediato rendersi conto che le modalità di rilevazione della velocità, e la stessa omologazione delle relative apparecchiature, sono improntate esclusivamente alla verifica dell’eccesso. In tal senso, il c. 2 del predetto articolo stabilisce che il rilevamento della velocità deve subire un abbattimento pari al 5%, con un minimo prefissato di cinque chilometri orari. Risulta evidente che, qualora tale disposizione dovesse essere applicata al corretto accertamento di una velocità al di sotto del minimo, essa si risolverebbe in un trattamento peggiorativo per l’utente. Fuori di paradosso, seppure con interpretazione ardita, la soluzione del caso dovrebbe essere quella di applicare il previsto abbattimento della velocità in senso inverso, aumentando la rilevazione del 5%, con un minimo di cinque chilometri orari.

L’ASSICURAZIONE SCADUTA - Alla scadenza della polizza per la responsabilità civile verso terzi l’autovettura rimane ancora assicurata per ulteriori quindici giorni. Ciò vuol dire che è possibile ancora guidare, totalmente coperti, almeno sino allo scadere della suddetta quindicina? Ai sensi dell’art. 193 del Codice della strada, i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione senza la copertura assicurativa. Per giurisprudenza costante, la violazione in discorso si consuma immediatamente allorquando l’obbligato circoli, o consenta la circolazione ad altri, senza di avere preventivamente versato il premio assicurativo, o la sua prima rata (art. 1901, c. 1, del Codice civile).

Di contro, nel caso di rinnovazione tacita del contratto, stante la mancata disdetta entro il termine convenuto da parte di alcuno dei contraenti, la violazione si consuma soltanto dopo la scadenza del termine delle ventiquattro ore del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza (art. 1901, c. 2), mancando il pagamento del premio, ovvero della rata, qualora questo fosse stato suddiviso in più rate. Nella fattispecie del pagamento frazionato, è previsto il termine di tolleranza di quindici giorni per il versamento, alla scadenza, delle singole rate. Decorso tale termine, il mancato pagamento determina la sospensione del rapporto assicurativo, con conseguente configurabilità della violazione prevista dall’art. 193.

Claudio de Luca

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