Attenti ad aprire le portiere laterali di un’automobile

lun 12 luglio 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
La portiera ©La legge per tutti
La portiera ©La legge per tutti

L’apertura delle portiere deve essere sempre effettuata in maniera da non originare pericoli agli altri utenti della strada. Lo prevede espressamente l’art. 157 Cds che vieta pure di lasciarle aperte, se non per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle necessità. Quasi sempre la colpa di chi non rispetta tali modalità è esclusiva; ma, seppure potesse sussistere un concorso di colpa (la velocità, il sorpasso a destra …), ciò non potrebbe interessare ai fini della determinazione della responsabilità, non esistendo alcuna gradazione di colpa, bensì soltanto eventuali cause di esclusione totale dalla responsabilità previste dagli artt. 3 e 4, legge n. 689/1981.

Per ciò stesso, riuscirebbe facile agli appartenenti alle Forze dell’ordine dimostrare la responsabilità dell’ automobilista. Ovviamente, una comparsa di costituzione e di risposta prodotta dalla Prefettura o dai Comuni, nei confronti di chi avesse inteso di potere proporre opposizione con ricorso, potrebbe essere fondata su alcuni dati di fatto. Innanzitutto verrebbe premesso che, a seguito dell’esame dei rilievi, l’agente intervenuto aveva accertato la violazione di cui all’art. 157, c. 7, d.lgs. n. 285/1992, a carico del ricorrente, perché, in qualità di conducente, dopo di avere sostato sulla destra della strada, aveva aperto la portiera del veicolo sulla carreggiata, causando la rovinosa caduta di un motociclista che sopravveniva e che, a seguito dell’impatto, aveva riportato gravissime lesioni. Verrebbe sottolineato che il ricorrente aveva asserito di avere serbato un comportamento prudente e di avere aperto lo sportello solo dopo di avere guardato nello specchietto retrovisore esterno, senza avere notato alcun veicolo; e che, con tutta probabilità, il motociclo era sopraggiunto a velocità elevata, per poi effettuare un’improvvisa manovra di cambiamento di direzione, nell’intento di superare l’auto condotta dal ricorrente, rimanendo così al di fuori del suo campo visivo. A questo punto, ritenuto: a) che il comportamento serbato dall’opponente nel compiere l’operazione di apertura della portiera, dopo di avere effettuato la sosta, aveva causato il sinistro, in quanto aveva creato ostacolo al veicolo transitante in quel momento; b) che le considerazioni opposte non trovano riscontro alcuno nella disciplina della circolazione stradale, anzi provano un atteggiamento del conducente assolutamente vietato dalle norme di comportamento (art. 157 Cds); c) che, ammesso che vi fosse stato uno spazio di transito, ciò non poteva assurgere ad esimente del comportamento sanzionato, perché in palese contrasto con il principio generale dettato dall’art. 140 che statuisce: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”; d) che aprire all’improvviso una portiera dell’auto, posta su una strada aperta al pubblico transito, comporta comunque pericolo e intralcio per la sicurezza della circolazione; e) che, durante la fermata o sosta, il conducente può sempre compiere qualsiasi manovra, ma sempre adottando tutte le opportune cautele, cosa non riscontrata nel caso di specie; f) che infatti il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha aperto la portiera e lasciato la stessa in tale stato, ritenendo oltretutto che dovesse essere obbligo degli altri utenti della strada di adottare le debite cautele per ovviare al comportamento del conducente, postosi invece in palese violazione dell’art. 157 Cds e dell’art. 351, c. 3, del Reg. e. e di att., laddove si dispone che le manovre indicate dall’art. 157, c. 7, devono essere effettuate in un tempo minimo necessario; g) che, in materia, è appena il caso di segnalare come la stessa Corte di Cassazione abbia più volte stigmatizzato tali comportamenti, ritenendo tra l’altro sussistente la responsabilità nella causazione del danno a carico del conducente di un veicolo in sosta che aveva aperto lo sportello solo di pochi centimetri (Cass. pen., Sz. IV, n. 697/1963); come anche ha individuato la responsabilità ex-art. 2043 c.c. in occasione del danno a un motociclista derivato dall’apertura imprudente dello sportello di un’autovettura (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 8216/2002), sino a escludere qualsiasi tipo di apporto causale nell’incidente da parte del conducente urtato dall’apertura di uno sportello di un veicolo (Tribunale civile di Napoli, Sz. II, n. 4059/1981).

Perciò il Giudice non potrebbe che dichiarare soccombente l’automobilista dalla portiera facile ed il caso descritto sarebbe uno di quelli per cui non v’è convenienza a ricorrere, potendosi rischiare una condanna a corrispondere le spese di giudizio.

Claudio de Luca

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