Multe, ricorsi e pagamenti in misura ridotta

lun 16 agosto 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
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Multe ©TermoliOnLine
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L’equivoco di attribuire al ricorso una specie di effetto interruttivo del pagamento in misura ridotta.

L’ESATTA INTERPRETAZIONE – Un’opposizione al Giudice di pace, a verbale per presunta violazione al Codice della strada, interrompe – o meno - i termini per effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta? La Polizia locale eccepisce che, se il ricorso è rigettato ed il verbale è confermato, pur compensando le spese, la sanzione va corrisposta per intero. Qual è l’esatta interpretazione? Né l’una né l’altra. Il ricorso non sospende il pagamento in misura ridotta e non è manco vero che, se il ricorso è rigettato, la sanzione va corrisposta per intero. Il quesito va scisso in due parti. La prima riguarda la sospensione dei termini; la seconda riflette il contenuto della sentenza nel caso di rigetto del ricorso.

Sulla prima parte, l’art 202 del Codice della strada prevede che – per le violazioni punite con sanzione pecuniarie – il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 gg., una somma pari al minimo fissato per la specifica infrazione consumata. I successivi artt. 203 e 204-bis riconoscono al trasgressore il diritto di impugnare il verbale con ricorso, alternativamente, al Prefetto o al Giudice di pace. Ma, in ambo i casi, la legge subordina l’impugnazione- sia essa amministrativa o giudiziaria – all’eventualità che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Tale pagamento è una specie di oblazione che estingue la violazione (Cass., n. 6460/2008); e, quindi, è incompatibile con l’uno o con l’altro ricorso e con qualsiasi altra domanda giudiziale (anche sotto forma di azione di danno o di ripetizione di un addèbito (Cass., n. 6382/2007). Stante questa incompatibilità assoluta, una questione di interruzione dei termini per il pagamento on misura ridotta è improponibile perché postula la possibilità di proporre la conciliazione (atto volontario del trasgressore) dopo che l’accertamento dell’obbligo di pagare è stato rimosso alla decisione autoritativa (e, quindi, di natura coattiva e vincolante per il ricorrente) del Prefetto o del Giudice di pace. In quanto al possibile contenuto del verdetto del Giudice di prossimità, quando sia stato presentato ricorso amministrativo, e sia rigettato, il Prefetto non ha scelte nella determinazione della misura della sanzione.

La infligge automaticamente in misura pari al doppio del minimo edittale (art. 204, c. 1), ossia al doppio del’importo richiesto per la conciliazione. Quando, invece, sia stata proposta impugnazione giudiziale, il Gdp non soggiace a simili automatismi. Domina la regola del suo libero convincimento nella determinazione della sanzione tra minimo e massimo (secondo i criteri dell’art. 195: gravità della violazione; opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze; personalità e condizioni economiche del trasgressore). L’unico limite è che non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale, ossia uguale a quella originariamente inflitta per il pagamento in misura ridotta (art. 204-bis, c. 7). Ecco perché è infondata la tesi che, se il ricorso sia stato rigettato, la sanzione va corrisposta per intero. Per concludere, l’eventualità che il Giudice di pace possa irrogare la sanzione minima, casualmente coincidente con quella richiesta per la conciliazione, probabilmente induce tanti nell’equivoco di attribuire al ricorso una specie di effetto interruttivo del pagamento in misura ridotta.

Claudio de Luca

 

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