L'auto ereditata

lun 23 agosto 2021

Termoli Rubrica di circolazione stradale

Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
L'auto ereditata ©TermoliOnLine
L'auto ereditata ©TermoliOnLine

L’AUTO EREDITATA – E’ possibile intestare l’auto ad un unico erede, Occorre trascrivere al Pra l’accettazione di eredità, a favore di uno o di più eredi, a seconda dei casi. Qualora gli eredi siano più di uno,k se solo uno di loro sia interessato ad intestarsi il veicolo, occorre effettuare due successivi passaggi: il primo a favore di tutti gli eredi; il secondo a favore di colui che si intesterà il veicolo. Si può presentare un unico atto dio accettazione di eredità con contestuale vendita a favore dell’erede intestatario. Occorrerà presentare la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’erede, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà (o il vecchio foglio complementare) del veicolo, la dichiarazione di accettazione dell’eredità con la firma degli eredi autenticata. L’autentica può essere richiesta presso un Ufficio provinciale Aci o della Motorizzazione o presso un Comune od un Notaio, in questi ultimi due casi pagando gli importi per l’attività svolta. Ai costi della pratica, previsti per legge, vanno aggiunti gli interessi dovuti qualora l’atto di accettazione dell’eredità venga presentata dopo 60 gg. dall’autentica di firma di tale atto.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SI ESTINGUONO IN 5 ANNI – La prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie rimane disciplinata dall’art. 28 della legge n. 689/1981(“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”). Quindi, per appurare se la sanzione è prescritta, il trasgressore deve calcolare 5 anni da quando l’accertamento di violazione gli fu notificato. La notificazione interrompe il decorso della prescrizione e fa decorrere un altro quinquennio. Invece la data d’iscrizione a ruolo è assolutamente irrilevante, non avendo effetti interruttivi della prescrizione. In effetti il ruolo non è un atto destinato a comunicare al debitore la volontà di riscuotere il credito (art. 2043 C.c.), funzione che è riservata alla cartella. In definitiva il crèdito è prescritto quando siano passati oltre 5 anni; e, per ricorrere al Giudice di pace non è necessario il patrocinio di un avvocato, dato il valore della causa (arti. 82 C.p.c.:”Davanti al Giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause in cui il valore non ecceda € 516,46).

ANCHE SE IL CREDITO E’ PRESCRITTO, E’ DOVUTA L’OPPOSIZIONE – L’art. 80 del dPR n. 602/1973 autorizza l’agente della riscossione a disporre il fermo amministrativo di autoveicoli una volta che sia inutilmente decorso il termine di 60 gg. dalla notificazione della cartella. Dal che si deduce che la notificazione ed il decorso del termine assegnato per l’adempimento sono ambedue presupposti indispensabili per la successiva adozione del provvedimento di autotutela cautelare. La premessa era necessaria per concludere che è illegittimo il fermo (e relativo preavviso) non preceduto dalla notificazione della cartella. Diverso se la cartella fu notificata. Ma, se il tempo trascorso tra la notificazione e l’esercizio del diritto di credito non c’è dubbio che – in assenza di atti interruttivi – il credito si sia prescritto per il decorso dei 5 anni di cui all’art. 28, legge n. 689/1981, richiamato dall’art. 209 Cds. Al creditore, però, non è vietato far valere un credito prescritto; anzi è ònere del debitore di eccepire la prescrizione (art. 2938 C.c.:”Il Giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”). E’ irrilevante che la cartella – ove regolarmente notificata – non sia stata ‘mai impugnata’. Contro di essa l’intimato può sempre esperire l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 C.p.c. /Cass. n. 2819/2006, trattandosi di azione non soggetta a termini perentori di prescrizione o di decadenza. Con tale opposizione occorre citare in giudizio sia l’Ente che ha iscritto a ruolo la sanzione sia l’agente della riscossione che ha disposto il fermo, trattandosi di litisconsorzio necessario (Cass., n. 24154/2007).

Claudio de Luca

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