Omologazione e approvazione sono procedure distinte

lun 13 settembre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Omologazione e approvazione sono procedure distinte ©Termolionline.it
Omologazione e approvazione sono procedure distinte ©Termolionline.it

La sentenza n. 5454/2021 chiarisce che il Giudice di Pace di Milano ha concordato sull'orientamento che ‘distingue’ tra omologazione ed approvazione, ritenendo che si tratti di due procedure distinte a fronte di una compromissione del diritto di difesa che fa seguito alla rilevazione della velocità in modalità automatica ed a contestazione differita.

L'opponente era stato sanzionato per violazione dei limiti di velocità (art. 142, c. 8, Cds.); e, dinanzi al Magistrato onorario, ha contestato l'omessa omologazione dell'apparecchio di rilevamento utilizzato per la contestazione dell'infrazione. Il Giudice ne ha valutato le ragioni, ritenendole accoglibili alla luce della illegittimità dell'accertamento a causa della sola approvazione del Ministero del dispositivo utilizzato per la misurazione della velocità in modalità automatica, con esonero di contestazione immediata. La questione relativa alla omologazione (o approvazione) dell'apparecchio appariva controversa; ma il Gdp prende le mosse dalla statuizione (art. 4, c. 3, d.l. n. 121/2002 a cui rimanda l'art. 201, c, 1-bis, f, Cds, secondo cui, "se vengono utilizzati i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati” (art. 45, c. 6, dlgs n. 285/1992). La ‘ratio’ della norma è delineata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n.113/2015): in pratica, la compromissione del diritto di difesa del cittadino viene bilanciato dal carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura del misuratore di velocità conferiscono.

Di seguito, il Giudice onorario ha richiamato la previsione dell'art. 142, che si occupa di velocità e che, chiaramente, subordina l'efficacia probatoria delle risultanze di apparecchiature all'omologa, rimandando a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione e di attuazione laddove l'art. 345, dopo di avere indicato che le apparecchiature ed i mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruiti in modo da raggiungere detto scopo, fissano la velocità del veicolo in un dato momento in un modo chiaro ed accertabile (c. 2), prescrivendo che le apparecchiature devono essere approvate dal Ministero. Tale provvedimento richiama quanto stabilito dal Tribunale di Alessandria (sentenza del 9 ottobre 2020) secondo cui "la norma si riferisce appunto alle singole apparecchiature utilizzate in concreto per la rilevazione della velocità che, pertanto, non devono essere sottoposte all'omologazione bensì all'approvazione".

Il Giudice prosegue affermando che i due aspetti differiscono nel lessico comune e che il Regolamento ben lo specifica all'art. 192. Tale norma, a cui rinvia l'art. 45, descrive appunto tra la procedura per il conseguimento dell'omologazione e quella dell'approvazione. E’ appunto da tale disamina che è possibile evincere come le procedure di approvazione e di omologazione siano differenti fra loro e pervengano a differenti provvedimenti conclusivi. Nel richiamare un precedente dello stesso ufficio (sentenza n.11135/2018), e condividendone le motivazioni, il Gdp ha sottolineato che il c. 2 dell'art. 192 prevede la procedura di omologazione, mentre il c. 3 si riferisce a quella di approvazione.

Tra le due emerge l'elemento della rispondenza alle prescrizioni regolamentari. Cosicché, nel caso di omologazione, si richiederà di accertare la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento; nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per cui il quadro di dettaglio non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. In questo secondo caso sarà il Ministero ad approvare il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dall'art. 2, dettata per l'omologazione.

Dunque, apparecchiatura solo approvata?

L'ordinanza-ingiunzione viene annullata ed il Giudice di prossimità ha reputato che i termini ‘omologazione’ e ‘approvazione’ non sono sinonimi, riferendosi non tanto (e non solo) a procedure distinte quanto piuttosto ad una ‘ratio’ differente a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica ed a contestazione differita.

Claudio de Luca

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