Cartelli stradali: percorsi e distanze da osservare

mar 28 settembre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Accessi alla strada e distanze da osservare per i cartelli stradali ©n.c.
Accessi alla strada e distanze da osservare per i cartelli stradali ©n.c.

L’accesso limitato dalla strada - Per una lottizzazione, relativa a costruzioni commerciali in fregio ad una strada statale, un Comune pretende, per l’accesso: 1) un divieto di svolta a sinistra, per chi proviene da sud; 2) un divieto di svolta a sinistra, in uscita verso nord. L’imposizione, però, finisce con il penalizzare un’attività commerciale ed i gestori vogliono essere ristorati dall’ente.

Le convenzioni dei piani di lottizzazione hanno natura contrattualistica; per ciò stesso, possono subire modificazioni nel tempo; ma solo quando il Comune abbia introdotto varianti specifiche al Piano regolatore (che siano tali da modificare l’assetto urbanistico presupposto al piano attuativo). Nella fattispecie ipotizzata, trattandosi di problematiche connesse anche ad una strada statale, è da ritenere che il problema doveva essere valutato d’intesa con gli altri enti interessati, magari proponendo soluzioni concrete alternative quali, ad esempio, un sottopassaggio, l’installazione di un semaforo ed eventuali altre possibilità in relazione allo stato dei luoghi. Concordandosi soluzioni alternative, potranno essere superate le limitazioni eventualmente contenute nella convenzione sottoscritta, seppure ciò potrà avvenire solo dopo avere definito criteri e modalità per la esecuzione degli interventi necessari.

Le distanze per i cartelli stradali - C’è un fabbricato posto a confine con la strada comunale. Il proprietario chiede al Comune di rimuovere il cartello direzionale infisso nel muro di proprietà. Il segnale viene spostato, ma rimane collocato su di un palo in ferro posto a pochi centimetri dal muro. Più tardi, un’azienda, munita di autorizzazione comunale, installa un’insegna pubblicitaria, sempre in prossimità di quel muro, seppure fissandola nella sede del marciapiedi di proprietà dell’ente. L’intestatario del fabbricato viene a protestare nella Casa comunale. L’art. 879, c. 2, C.c. dispone che “alle costruzioni a confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze (vale a dire quelle di cui agli artt. 873 e seguenti C.c.) ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che le riguardano”. Nella fattispecie, si rendono pertanto applicabili il Codice della strada ed il regolamento per l’attuazione In particolare, riguardo alla apposizione della segnaletica stradale, l’art. 37, c. 3, del citato decreto delegato stabilisce che “contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei ll. pp., che decide in merito”.

Il successivo art. 38 prescrive che “i segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide”. E continua prevedendo “gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali”. Per quanto riguarda, inoltre, la normativa in materia di pubblicità sulle strade, l’art. 23, c. 4, del dlgs “285” così recita: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”. Ed infine, al successivo c. 6, fissa il principio secondo cui “il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strada, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) ( strade urbane di quartiere e strade locali ), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale”.

Claudio de Luca

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