Contro chi va presentata l'opposizione a un verbale

lun 11 ottobre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min

Quando sia reso destinatario di ‘multe’ ritenute ingiustificati, il verbalizzato non sa se rivolgersi ai Vigili urbani o al Sindaco. Vediamo, perciò, cosa dice la giurisprudenza e le circolari ministeriali, concretando un episodio efficace a far capire come comportarsi sia da parte di chi intenda opporsi ad un verbale di accertamento che da parte di chi attende al felice andamento delle pratiche d’ufficio.

Le opposizioni in via giurisdizionale ai contenuti dei verbali di accertamento di violazione in materia di circolazione stradale, quando siano state contestate dagli addetti ai Corpi e Servizi di polizia municipale, vanno sempre proposte nei confronti del Comune; ed al ricorrente incombe l’obbligo di indicare correttamente la citata Autorità, con l’avvertenza che verrebbe considerata inesistente la notifica del ricorso in opposizione ove questa fosse stata effettuata direttamente al Comando verbalizzante, dal momento che la Polizia locale non è soggetto legittimato a resistere all’azione intrapresa dall’attore. Il principio è stato ribadito dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17140 del 27 agosto 2004. Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici della Suprema Corte, un automobilista aveva proposto ricorso contro la determinazione sfavorevole di un Giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione ad un verbale.

La Cassazione, adita successivamente, ha dato a sua volta torto al trasgressore, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto avvenuto, l’opposizione al verbale di accertamento doveva essere proposta nei confronti dell’ente-Comune, mentre si era concretata “l’inesistenza della notifica medesima” perché la proposizione del ricorso era stata effettuata “direttamente alla Polizia locale”. In pratica, “il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza debbono essere notificati all’Autorità amministrativa che emise il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia, funzionale all’irrogazione della sanzione; e, quindi, legittimata all’azione intrapresa dall’ingiunto”. Quindi, proseguono i contenuti della decisione, “il soggetto che ha emanato l’atto impugnato, e che è quindi passivamente legittimato a contraddire, è il Comune, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, e non già la Polizia municipale, ufficio privo di autonoma legittimazione processuale”.

Nella pratica operativa, questo errore di individuazione del soggetto passivamente legittimato a resistere è abbastanza frequente. Peraltro, ritiene ancora la Cassazione, incombe al ricorrente l’obbligo di indicare correttamente l’Autorità nei cui confronti viene promosso il giudizio; di conseguenza, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Cancelleria del Giudice di pace in caso di errore. In effetti, “spetta al ricorrente, in opposizione avverso una sanzione amministrativa. indicare l’Autorità nei cui confronti promuove il giudizio; ed essa deve essere identificata con quella che ha emanato l’atto impugnato”. La conseguente attività del cancelliere che, dopo la fissazione dell’udienza da parte del giudice, provvede alla notifica dell’atto resta dunque vincolata – per quanto concerne l’individuazione dell’Autorità amministrativa – al soggetto che il ricorrente ha ritenuto di chiamare in giudizio, non avendo il funzionario di cancelleria potere di disporre la notifica ad Autorità diversa, quando anche quest’ultima fosse quella effettivamente competente.

Claudio de Luca

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